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Diritto del lavoro · 18 · 25 ottobre 2026

IL LAVORATORE TESTIMONIA CONTRO IL DATORE: QUANDO IL LICENZIAMENTO È LEGITTIMO E QUANDO È RITORSIVO? CASSAZIONE N. 25687/2026

Testimonianza in giudizio, verità delle dichiarazioni, vincolo fiduciario e motivo illecito

La Cassazione n. 25687/2026 distingue la testimonianza sfavorevole dalla dichiarazione falsa e chiarisce i requisiti del licenziamento ritorsivo.

IL LAVORATORE TESTIMONIA CONTRO IL DATORE: QUANDO IL LICENZIAMENTO È LEGITTIMO E QUANDO È RITORSIVO? CASSAZIONE N. 25687/2026

La questione affrontata dalla Cassazione

Con ordinanza n. 25687 del 22 settembre 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato il rapporto fra obbligo di testimoniare, tutela della reputazione aziendale e licenziamento disciplinare. La questione è delicata perché il dipendente, chiamato a testimoniare in un processo civile, deve riferire ciò che conosce senza temere ritorsioni del datore. Al tempo stesso, l'obbligo di verità non offre immunità per attribuzioni consapevolmente o colpevolmente false e gravemente lesive. La Corte non ha dichiarato legittimo il licenziamento: ha cassato la decisione favorevole alla lavoratrice e rinviato alla Corte d'appello di Roma per accertamenti omessi. È questo il punto centrale per leggere correttamente la pronuncia, evitando titoli che confondano il principio astratto con l'esito ancora da definire.

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I fatti: la deposizione sulle procedure di sicurezza

La lavoratrice era stata sentita come testimone in un procedimento civile promosso dalla sorella contro la società datrice di lavoro. Durante la deposizione aveva affermato che, in caso di malfunzionamento dei macchinari, esisteva una lista di controllo da compilare, ma che l'azienda non avrebbe consentito di seguire tale procedura per evitare l'emersione di problemi di sicurezza. La società contestò disciplinarmente quelle dichiarazioni, ritenendole false e lesive della propria reputazione, e intimò il licenziamento. Il contenuto dell'addebito è significativo: non riguardava il semplice fatto di avere deposto a favore della sorella, ma l'attribuzione alla società di una condotta particolarmente grave in materia di salute e sicurezza. La verità o falsità dell'accusa, tuttavia, non era stata ancora accertata nei giudizi di merito.

La decisione del Tribunale di Velletri

Il Tribunale di Velletri aveva dichiarato nullo il licenziamento per motivo ritorsivo, disponendo la reintegrazione della lavoratrice e il risarcimento previsto dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La decisione era stata adottata senza svolgere l'istruttoria richiesta dall'azienda per dimostrare la falsità della testimonianza. Secondo la ricostruzione accolta in primo grado, la contestazione non individuava un fatto disciplinarmente rilevante e il recesso costituiva una reazione illegittima alla deposizione. Questa impostazione valorizzava la protezione della funzione testimoniale, ma poneva il problema se potesse essere esclusa in via generale la rilevanza disciplinare di dichiarazioni eventualmente false, senza prima accertare i fatti. Il contrasto fra tutela del testimone e obblighi del dipendente è dunque emerso sin dall'inizio della controversia.

La conferma della Corte d'appello di Roma

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1369/2025, confermò la nullità del recesso. Ritenne che le dichiarazioni rese nel processo non fossero idonee a danneggiare immagine e reputazione della società, poiché la deposizione era conosciuta dalle sole parti e non risultava diffusa al di fuori dell'ambito processuale. Su questa base considerò irrilevanti le prove richieste dal datore per dimostrare la falsità delle affermazioni. La Cassazione ha individuato proprio qui l'errore: la sede processuale non elimina automaticamente la possibile lesività di un'accusa, e il limitato pubblico della deposizione può incidere sulla gravità, ma non rende in astratto irrilevante il suo contenuto. La Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la fondatezza della contestazione, anziché escluderne preliminarmente ogni significato disciplinare.

La testimonianza è un dovere processuale, non una libera critica

La Suprema Corte distingue con chiarezza la testimonianza dal diritto di critica del lavoratore. Il testimone adempie una funzione processuale pubblicistica regolata dagli articoli 244 e seguenti del codice di procedura civile e dall'articolo 372 del codice penale. Non sceglie liberamente tempi, occasione e modalità della comunicazione: deve rispondere alle domande ammesse e dire la verità. Ne consegue che una deposizione sfavorevole all'impresa non può costituire di per sé illecito disciplinare, neppure quando provoca disagio o contraddice la versione aziendale. Nemmeno semplici inesattezze, imprecisioni o ambiguità giustificano automaticamente una sanzione. La protezione dell'adempimento testimoniale è essenziale per il funzionamento della giustizia e non può essere svuotata dalla subordinazione del testimone a una delle parti processuali.

Il limite: dichiarazioni consapevolmente o colpevolmente non veritiere

Il principio protettivo non equivale a una franchigia per dichiarazioni false. Secondo la Cassazione, può assumere rilievo disciplinare un'affermazione resa come testimone che risulti consapevolmente o colpevolmente non veritiera e che, per contenuto, contesto e gravità, sia idonea a incidere sul vincolo fiduciario. Non basta quindi che il datore contesti la versione del dipendente: occorre verificare il fatto e il grado di rimproverabilità della dichiarazione. L'accertamento deve distinguere la menzogna dall'errore di percezione, dal ricordo impreciso o da un'interpretazione ragionevole degli eventi. Il giudice deve inoltre considerare la specificità dell'accusa e la sua possibile incidenza sulla reputazione aziendale. Solo dopo tale analisi si può valutare se sussista un illecito disciplinare e quale risposta sia proporzionata.

Gli obblighi di correttezza e buona fede

La Cassazione richiama gli articoli 1175 e 1375 del codice civile, che impongono correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto obbligatorio. Tali obblighi possono estendersi anche a condotte tenute fuori dall'orario o dal luogo di lavoro, se capaci di incidere sull'affidamento necessario alla prosecuzione del rapporto. La rilevanza disciplinare delle condotte extralavorative non è tuttavia automatica: serve un collegamento concreto con la funzionalità del rapporto, con la fiducia o con interessi aziendali giuridicamente protetti. Nel caso in esame il collegamento era prospettato attraverso l'accusa di ostacolare le procedure di sicurezza. La Corte ha richiamato anche Cassazione n. 28367/2025 per il quadro generale delle condotte extralavorative. Resta fermo che gli obblighi di buona fede non possono essere interpretati come dovere di testimoniare a favore del datore.

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Libertà di espressione e reputazione dell'impresa

L'articolo 21 della Costituzione e l'articolo 1 della legge n. 300/1970 riconoscono la libertà di manifestazione del pensiero, anche nell'ambiente di lavoro. Nel diritto di critica, la giurisprudenza valorizza continenza formale, continenza sostanziale e pertinenza, bilanciando libertà di espressione e reputazione. La testimonianza, tuttavia, segue una logica diversa perché risponde a un dovere processuale. I criteri elaborati in materia di critica possono aiutare a distinguere un racconto fondato da attribuzioni prive di base fattuale, ma non possono limitare la libertà del testimone di riferire fatti veri. L'ordinanza richiama, tra gli altri, i precedenti n. 1379/2019, n. 10864/2025 e n. 2844/2026. Il riferimento è utile a collocare la pronuncia in una giurisprudenza più ampia, senza confondere due istituti distinti.

Perché conta l'accusa relativa alla sicurezza sul lavoro

La dichiarazione contestata attribuiva all'impresa la scelta di non consentire ai dipendenti di compilare la documentazione relativa ai malfunzionamenti dei macchinari, allo scopo di occultare problemi di sicurezza. Si tratta di un addebito che, se falso, può risultare particolarmente lesivo perché coinvolge obblighi di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori. La Corte ha evidenziato la potenziale gravità di una simile attribuzione, senza affermare che essa fosse effettivamente falsa. Il giudice del rinvio dovrà accertare ciò che avveniva in azienda, quale fosse la conoscenza della lavoratrice e se le parole pronunciate fossero attendibili. È fondamentale non trasformare la mera contestazione disciplinare in prova della falsità, così come non è corretto considerare vera una dichiarazione soltanto perché resa sotto giuramento.

Il pubblico ristretto non esclude il pregiudizio reputazionale

La Corte d'appello aveva attribuito importanza decisiva al fatto che la deposizione non avesse avuto diffusione esterna al processo. La Cassazione ha chiarito che l'ambito ristretto di circolazione può essere rilevante per misurare l'intensità della lesione e la proporzionalità della sanzione, ma non elimina in astratto ogni pregiudizio. Anche dichiarazioni conosciute dalle parti e dai soggetti presenti al giudizio possono incidere su onore, immagine e reputazione. L'eventuale danno economico non costituisce necessariamente un requisito dell'illecito disciplinare. Il ragionamento deve però restare concreto: la potenziale lesività non dimostra da sola la giusta causa di licenziamento. Occorre valutare contenuto, contesto, diffusione, grado di falsità e riflessi sul rapporto fiduciario, senza ricorrere a presunzioni generalizzate.

L'onere della prova della falsità

Se il datore fonda il licenziamento sulla falsità di una deposizione, deve offrire elementi idonei a dimostrare la condotta contestata. Non è sufficiente dichiarare che le parole del dipendente siano offensive o contrarie agli interessi aziendali. La prova può richiedere l'esame delle procedure effettivamente applicate, delle istruzioni impartite, delle registrazioni interne e delle testimonianze di altri lavoratori. Nel caso concreto l'azienda aveva chiesto l'ammissione di prove che i giudici di merito avevano considerato irrilevanti in radice. La Cassazione ha censurato tale impostazione proprio perché impediva di verificare il nucleo della contestazione. È importante distinguere l'onere datoriale di dimostrare i fatti disciplinari dall'onere del lavoratore che deduce la finalità esclusivamente ritorsiva del licenziamento: i due piani probatori sono collegati, ma non coincidono.

La proporzionalità della sanzione espulsiva

Anche quando una testimonianza sia accertata come colpevolmente falsa, non ne consegue automaticamente la legittimità del licenziamento. Occorre stabilire se la condotta integri giusta causa o giustificato motivo soggettivo e se la sanzione espulsiva sia proporzionata alla gravità dell'addebito. Possono rilevare l'intenzionalità, il contenuto delle dichiarazioni, il ruolo del dipendente, le conseguenze concrete o potenziali, la precedente condotta lavorativa e le previsioni collettive applicabili. La Cassazione ha ribadito la necessità di questa verifica individualizzata. Il datore non può invocare la tutela della reputazione per aggirare il controllo giudiziale di proporzionalità. Allo stesso modo, il giudice non può escludere ogni rilevanza disciplinare senza accertare la condotta. La corretta decisione richiede un percorso in più fasi, dall'accertamento del fatto alla valutazione della sanzione.

Giusta causa e giustificato motivo soggettivo

L'articolo 2119 del codice civile disciplina la giusta causa, mentre la legge n. 604/1966 regola il giustificato motivo soggettivo. Le due figure presuppongono una gravità differente dell'inadempimento e richiedono di considerare se il comportamento renda impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto o giustifichi il recesso con preavviso. Una dichiarazione falsa in giudizio non va automaticamente ricondotta all'una o all'altra categoria. L'accertamento della sua incidenza sul vincolo fiduciario deve essere motivato e confrontato con il concreto rapporto di lavoro. L'ordinanza non sostituisce questa valutazione con una regola assoluta: richiede al giudice del rinvio di compierla, qualora risulti dimostrata la condotta disciplinare contestata. Il principio è rilevante sia per la redazione delle contestazioni sia per la difesa del lavoratore.

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La contestazione disciplinare deve essere specifica

Una contestazione efficace deve identificare le dichiarazioni addebitate, il contesto in cui sono state rese e le ragioni per le quali il datore le ritiene false e lesive. Non basta accusare il dipendente di avere testimoniato contro l'impresa, perché la deposizione sfavorevole è di per sé protetta. Il procedimento disciplinare deve rispettare l'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e garantire al dipendente la possibilità di difendersi. Per l'azienda è opportuno separare il contenuto testuale della deposizione dagli elementi oggettivi che lo contraddirebbero. Per il lavoratore è decisivo ricostruire le proprie fonti di conoscenza e chiarire eventuali ambiguità. La controversia dimostra quanto sia pericoloso sovrapporre l'ostilità percepita di una testimonianza alla dimostrazione di una condotta realmente illecita.

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Il licenziamento ritorsivo e l'articolo 1345 c.c.

La nullità del licenziamento per motivo illecito determinante richiede un accertamento specifico della finalità ritorsiva. La Cassazione richiama l'articolo 1345 del codice civile e una giurisprudenza consolidata secondo cui l'intento di rappresaglia deve costituire il motivo unico e determinante del recesso. Il carattere ritorsivo non discende automaticamente dalla sproporzione della sanzione o dall'esito favorevole al lavoratore sulla contestazione disciplinare. La sproporzione può costituire un indizio, ma deve essere letta con gli altri elementi del caso. Se esiste una ragione disciplinare effettiva, il giudice deve verificarne consistenza e gravità prima di qualificare il licenziamento come esclusivamente punitivo. Il punto è essenziale perché la nullità per ritorsione ha presupposti diversi rispetto alla semplice illegittimità del recesso.

La prova presuntiva dell'intento ritorsivo

L'intento ritorsivo riguarda la motivazione soggettiva del datore e può essere difficile da provare direttamente. La giurisprudenza ammette il ricorso a presunzioni, valorizzando circostanze quali la vicinanza temporale tra testimonianza e licenziamento, l'inconsistenza dell'addebito, eventuali precedenti conflitti e comportamenti aziendali anomali. Nessuno di questi elementi, isolatamente considerato, determina sempre la nullità. La Corte richiama i precedenti n. 17087/2011, n. 26399/2022, n. 26395/2022, n. 21465/2022, n. 9468/2019 e n. 6838/2023 sul carattere esclusivo del motivo illecito. Il giudice deve verificare se la ragione disciplinare sia soltanto apparente o talmente inconsistente da degradare a pretesto. L'accertamento non si esaurisce dunque nella verifica che il lavoratore abbia esercitato un diritto prima del recesso.

Il licenziamento sproporzionato non è sempre ritorsivo

Un passaggio di particolare rilievo distingue il licenziamento ingiustificato da quello nullo per ritorsione. Una sanzione espulsiva può essere sproporzionata rispetto a una condotta realmente accaduta senza che ciò dimostri automaticamente un intento esclusivamente punitivo. Viceversa, un addebito meramente formale o apparente può concorrere a provare che la reale ragione del recesso sia la rappresaglia. La Cassazione richiama anche i precedenti n. 741/2024 e n. 15330/2025. La distinzione incide sui rimedi applicabili e sull'impostazione delle domande giudiziali. È perciò necessario formulare e provare separatamente i fatti che rendono illegittimo il licenziamento e quelli che ne dimostrerebbero la nullità. La motivazione della decisione deve rendere chiaro perché si sia raggiunta l'una o l'altra conclusione.

Il vizio della decisione d'appello

La Cassazione ha censurato la Corte territoriale per aver escluso qualsiasi rilevanza disciplinare della deposizione senza verificare se le dichiarazioni fossero vere o false. L'affermazione secondo cui il processo sarebbe un ambito impermeabile a qualsiasi pregiudizio reputazionale è stata giudicata insufficiente. Analogamente, l'obbligo di testimoniare non esonera dal dovere di verità. Il giudice d'appello avrebbe dovuto valutare le prove richieste dalla società e poi distinguere l'eventuale illecito disciplinare dalla questione della ritorsione. La Corte di legittimità non ha svolto direttamente quell'accertamento fattuale e non ha dichiarato falsa la deposizione. Ha invece corretto il metodo giuridico seguito nella sentenza impugnata, imponendo un nuovo esame del merito. Questo limite dell'ordinanza deve essere esplicitato ogni volta che il precedente viene citato.

Il dispositivo: cassazione con rinvio

La Suprema Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati dalla motivazione, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono rimasti assorbiti il motivo concernente la riconducibilità della condotta all'articolo 40 del contratto collettivo e quello relativo alla quantificazione dell'indennità risarcitoria. Non vi è dunque una decisione definitiva sulla validità del licenziamento né un accertamento conclusivo della falsità della testimonianza. Il giudice del rinvio dovrà affrontare le questioni che i precedenti giudici avevano considerato irrilevanti. Per una corretta informazione giuridica è fondamentale descrivere l'esito come cassazione con rinvio e non come vittoria definitiva del datore di lavoro.

Indicazioni operative per il lavoratore chiamato a testimoniare

Il lavoratore chiamato a deporre deve rispondere alle domande con precisione, distinguendo ciò che ha personalmente osservato da ciò che gli è stato riferito e segnalando eventuali incertezze della memoria. Non è tenuto ad addolcire i fatti per proteggere l'azienda né può essere punito per il solo contenuto sfavorevole di una testimonianza veritiera. È però prudente evitare affermazioni categoriche quando la conoscenza sia parziale o indiretta. Se riceve una contestazione disciplinare dopo la deposizione, deve conservare gli atti e ricostruire le circostanze che giustificano le dichiarazioni. La difesa dovrebbe verificare se il datore contesti realmente una falsità dimostrabile o stia reagendo al semplice esercizio di un dovere processuale. Il caso richiede una valutazione concreta, non risposte automatiche.

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Indicazioni operative per il datore di lavoro

L'azienda che ritenga falsa una deposizione non dovrebbe reagire con una sanzione fondata esclusivamente sul discredito percepito. Occorre acquisire il verbale, identificare con precisione i passaggi contestati, raccogliere prove oggettive della loro eventuale falsità e verificare la conoscenza del dipendente. È essenziale distinguere le dichiarazioni sfavorevoli da quelle consapevolmente o colpevolmente non veritiere. La scelta della sanzione deve rispettare le garanzie procedurali e il criterio di proporzionalità. Nel caso di affermazioni su sicurezza e prevenzione degli infortuni, l'impresa dovrebbe inoltre verificare nel merito l'effettiva applicazione delle procedure, evitando che il procedimento disciplinare sostituisca il controllo dei rischi. Una contestazione affrettata può rafforzare gli indizi di ritorsione e compromettere la difendibilità del recesso.

La differenza rispetto al whistleblowing

La testimonianza giudiziale non coincide necessariamente con una segnalazione di illeciti disciplinata dal decreto legislativo n. 24/2023. Il whistleblowing presuppone condizioni soggettive e oggettive specifiche, canali di segnalazione e regole particolari di protezione. Il dipendente testimone, invece, adempie un obbligo processuale nel contesto di una causa. Possono esservi situazioni in cui le due discipline si intersecano, ma non è corretto trasferire automaticamente tutti i presupposti e i rimedi dell'una all'altra. La pronuncia n. 25687/2026 affronta la rilevanza disciplinare delle dichiarazioni testimoniali e la prova del motivo ritorsivo secondo le regole del licenziamento. Chi esamina un caso concreto deve dunque verificare autonomamente se ricorrano anche i presupposti di una segnalazione protetta, senza confondere categorie normative diverse.

Rapporto con i precedenti della Cassazione

L'ordinanza richiama Cassazione n. 2626/1998 e n. 5546/2000 sulla possibile giusta causa derivante da falsa testimonianza gravemente lesiva della dignità e dell'onorabilità del datore. Richiama inoltre i precedenti sul diritto di critica e sulla rilevanza delle condotte extralavorative, nonché una serie di pronunce dedicate al licenziamento ritorsivo. L'insieme delle decisioni evidenzia una linea di continuità: protezione della libertà del lavoratore e del corretto adempimento dei doveri processuali, ma assenza di immunità per comportamenti gravemente scorretti. La novità applicativa della decisione del 2026 sta nella netta censura del ragionamento che aveva reputato irrilevante ogni indagine sulla verità delle affermazioni rese in giudizio. L'utilità del precedente consiste dunque nel metodo di accertamento che impone al giudice.

Quali questioni dovrà risolvere il giudice del rinvio

Il giudice del rinvio dovrà esaminare la rilevanza delle prove offerte dalla società, accertare se la lavoratrice abbia reso dichiarazioni consapevolmente o colpevolmente non veritiere e valutare l'eventuale incidenza sul rapporto fiduciario. Qualora risulti una condotta disciplinarmente rilevante, dovrà poi verificare se il licenziamento sia proporzionato. Sul diverso piano della nullità per ritorsione, dovrà accertare se l'intento di rappresaglia sia stato l'unico motivo determinante del recesso, considerando anche la possibile natura pretestuosa dell'addebito. Nessuno di questi passaggi può essere anticipato sulla base del solo provvedimento della Cassazione. L'esito finale dipenderà dagli accertamenti di merito, che la Suprema Corte non può sostituire con una propria ricostruzione dei fatti.

Conclusioni e approfondimenti collegati

La Cassazione n. 25687/2026 afferma un equilibrio importante: il dipendente deve poter testimoniare liberamente e veridicamente, anche contro il proprio datore, ma la funzione processuale non protegge affermazioni consapevolmente o colpevolmente false e gravemente lesive. L'eventuale illecito non rende comunque automatico il licenziamento, e la ritorsione richiede una prova autonoma dell'intento esclusivamente punitivo. Per i riferimenti normativi si vedano art. 1175 c.c., art. 1375 c.c. e art. 2119 c.c.. Lo Studio Legale Busetto assiste lavoratori e imprese nella valutazione dei procedimenti disciplinari e delle controversie sul licenziamento.

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