Il caso deciso dal Tribunale di Milano
Con la sentenza n. 910 del 16 marzo 2026, il Tribunale di Milano ha deciso la domanda di un lavoratore che chiedeva complessivamente 26.667,72 euro a titolo di differenze retributive, sostenendo di avere svolto un orario di lavoro superiore a quello formalmente previsto dal contratto.
Spazio pubblicitario
Il rapporto era stato instaurato con contratto a tempo determinato e part-time di 20 ore settimanali, con mansioni di cuoco-pizzaiolo e inquadramento nel IV livello del contratto collettivo applicato. Il rapporto, originariamente previsto sino al 31 agosto 2021, era proseguito per proroga fino al 30 settembre 2022.
La domanda sulle differenze retributive
Il lavoratore sosteneva che l’orario concretamente svolto fosse più ampio di quello risultante dal contratto e chiedeva il pagamento delle conseguenti differenze retributive e delle relative incidenze.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso perché le allegazioni e le prove non consentivano di ricostruire con sufficiente precisione quantità e collocazione temporale delle ore ulteriori.
Straordinario e supplementare: la distinzione
Nel lavoro a tempo parziale occorre distinguere il lavoro supplementare, svolto oltre l’orario concordato ma entro il limite dell’orario normale, dal lavoro straordinario propriamente detto, prestato oltre l’orario normale.
La distinzione incide sul trattamento economico e sulle maggiorazioni applicabili, ma sul piano probatorio il principio richiamato dal Tribunale è comune: chi pretende il compenso deve dimostrare di avere effettivamente lavorato oltre l’orario pattuito e in quale misura.
Il principio dell’art. 2697 c.c.
La regola centrale è quella dell’art. 2697 c.c.: chi fa valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Le ore eccedenti rappresentano un fatto costitutivo della domanda retributiva.
Non è quindi il datore a dover dimostrare, in via generale, che il dipendente non abbia lavorato oltre l’orario: è il lavoratore che deve offrire una ricostruzione sufficientemente concreta delle prestazioni ulteriori.
La tutela costituzionale della retribuzione
L’art. 36 Cost. garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro. La tutela, però, presuppone che la quantità di lavoro della quale si chiede il pagamento sia accertabile.
Il diritto alla giusta retribuzione non elimina quindi l’onere di dimostrare l’effettivo svolgimento delle ore aggiuntive.
Perché non basta dire «lavoravo sempre di più»
La prova dello straordinario deve riguardare sia l’orario ordinario di riferimento sia la prestazione eccedente, con indicazioni sufficientemente concrete sulla sua misura.
Formule come «restavo sempre oltre l’orario», «lavoravo tutti i giorni» o «facevo molte ore in più» non consentono, da sole, di determinare il credito.
La quantità delle ore deve essere provata
Il Tribunale richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il lavoratore deve provare non soltanto l’esistenza dello straordinario, ma anche il numero delle ore effettivamente svolte quando il credito dipende proprio dalla loro quantità.
Questo è particolarmente importante quando il lavoratore riconosca di avere già ricevuto una retribuzione e sostenga che essa sia insufficiente rispetto al lavoro realmente prestato.
Le ammissioni del datore non rovesciano automaticamente l’onere
Un’ammissione generica del datore circa l’occasionale svolgimento di ore ulteriori non determina automaticamente il numero di ore dovute e non trasferisce integralmente l’onere probatorio.
Occorre verificare contenuto e precisione dell’ammissione e collegarla agli altri elementi disponibili.
I conteggi non sono prova dei fatti
Un prospetto contabile può quantificare il credito soltanto se i dati inseriti nel calcolo sono stati prima dimostrati. Il conteggio elaborato dalla parte non prova, da solo, che le ore indicate siano state effettivamente lavorate.
La distinzione tra prova del fatto e calcolo economico è decisiva: prima si accerta quante ore siano state svolte; solo dopo si applicano paga base, maggiorazioni e incidenze.
Il giudice non può inventare il numero delle ore
Spazio pubblicitario
La sentenza richiama il principio secondo cui non è possibile colmare con una determinazione puramente equitativa la mancanza di prova sulla quantità delle ore straordinarie.
L’equità può operare nella liquidazione di un diritto già dimostrato nei suoi presupposti, ma non può sostituire l’accertamento del fatto costitutivo.
Le presunzioni possono essere utilizzate
Ciò non significa che ogni singola ora debba necessariamente risultare da un cartellino. Il giudice può utilizzare presunzioni semplici, purché partano da fatti concreti e consentano una ricostruzione sufficientemente attendibile.
Turni costanti, orari di apertura, messaggi di servizio, accessi informatici e deposizioni precise possono concorrere a delineare un modello abituale di lavoro.
Badge e sistemi di rilevazione
Le registrazioni di ingresso e uscita possono costituire una prova particolarmente utile quando corrispondano effettivamente all’inizio e alla fine della prestazione.
Devono però essere interpretate nel contesto: permanere nei locali aziendali non equivale sempre a lavorare e, al contrario, alcune attività possono essere svolte senza registrazione automatica.
Turni e fogli presenza
Calendari dei turni, fogli presenza e pianificazioni aziendali possono dimostrare l’orario programmato. Se accompagnati da altri elementi possono contribuire a provare anche l’orario effettivamente svolto.
È importante distinguere il turno previsto dal turno realmente eseguito, soprattutto quando siano frequenti sostituzioni, cambi o prolungamenti.
Email e messaggi fuori orario
Email, chat e messaggi inviati in determinate fasce orarie possono dimostrare lo svolgimento di specifiche attività, ma raramente sono sufficienti, isolatamente, a provare un’intera giornata di straordinario.
Acquistano maggiore forza quando sono numerosi, coerenti e collegabili a compiti lavorativi concretamente richiesti.
Accessi ai sistemi informatici
Log di accesso a software aziendali, VPN, gestionali, casse, piattaforme di ticketing o altri sistemi possono fornire dati oggettivi sull’attività svolta.
Anche in questo caso occorre verificare cosa dimostri tecnicamente il dato: un accesso registrato può provare l’utilizzo del sistema in un momento determinato, non necessariamente l’intera durata della prestazione.
La prova testimoniale
Le testimonianze sono spesso centrali nelle controversie sull’orario. Il teste dovrebbe essere in grado di riferire fatti percepiti direttamente: orari di apertura e chiusura, presenza abituale del lavoratore, turni condivisi, attività svolte e frequenza dei prolungamenti.
Dichiarazioni vaghe o basate su impressioni personali hanno un peso inferiore rispetto a deposizioni circostanziate per periodo, giorni e modalità di lavoro.
Valutazione complessiva delle prove
L’art. 116 c.p.c. disciplina la valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice, salvi i casi nei quali la legge attribuisca una diversa efficacia.
La prova dello straordinario può quindi emergere dal quadro complessivo, purché i singoli elementi convergano verso una ricostruzione sufficientemente precisa.
Il principio di disponibilità delle prove
L’art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, oltre ai fatti non specificamente contestati nei limiti previsti dalla norma.
Per questo è essenziale che fatti e documenti rilevanti entrino correttamente nel processo e siano collegati alle specifiche allegazioni.
Spazio pubblicitario











