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Lavoro · 12 min · 20 settembre 2026

LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE: CHI DEVE PROVARE LE ORE SVOLTE. TRIBUNALE DI MILANO N. 910/2026

Differenze retributive e prova dell’orario effettivo

Tribunale di Milano n. 910/2026: il lavoratore che chiede differenze per lavoro supplementare o straordinario deve provare ore eccedenti e relativa misura; i conteggi non sostituiscono la prova.

LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE: CHI DEVE PROVARE LE ORE SVOLTE. TRIBUNALE DI MILANO N. 910/2026

Il caso deciso dal Tribunale di Milano

Con la sentenza n. 910 del 16 marzo 2026, il Tribunale di Milano ha deciso la domanda di un lavoratore che chiedeva complessivamente 26.667,72 euro a titolo di differenze retributive, sostenendo di avere svolto un orario di lavoro superiore a quello formalmente previsto dal contratto.

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Il rapporto era stato instaurato con contratto a tempo determinato e part-time di 20 ore settimanali, con mansioni di cuoco-pizzaiolo e inquadramento nel IV livello del contratto collettivo applicato. Il rapporto, originariamente previsto sino al 31 agosto 2021, era proseguito per proroga fino al 30 settembre 2022.

La domanda sulle differenze retributive

Il lavoratore sosteneva che l’orario concretamente svolto fosse più ampio di quello risultante dal contratto e chiedeva il pagamento delle conseguenti differenze retributive e delle relative incidenze.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso perché le allegazioni e le prove non consentivano di ricostruire con sufficiente precisione quantità e collocazione temporale delle ore ulteriori.

Straordinario e supplementare: la distinzione

Nel lavoro a tempo parziale occorre distinguere il lavoro supplementare, svolto oltre l’orario concordato ma entro il limite dell’orario normale, dal lavoro straordinario propriamente detto, prestato oltre l’orario normale.

La distinzione incide sul trattamento economico e sulle maggiorazioni applicabili, ma sul piano probatorio il principio richiamato dal Tribunale è comune: chi pretende il compenso deve dimostrare di avere effettivamente lavorato oltre l’orario pattuito e in quale misura.

Il principio dell’art. 2697 c.c.

La regola centrale è quella dell’art. 2697 c.c.: chi fa valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Le ore eccedenti rappresentano un fatto costitutivo della domanda retributiva.

Non è quindi il datore a dover dimostrare, in via generale, che il dipendente non abbia lavorato oltre l’orario: è il lavoratore che deve offrire una ricostruzione sufficientemente concreta delle prestazioni ulteriori.

La tutela costituzionale della retribuzione

L’art. 36 Cost. garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro. La tutela, però, presuppone che la quantità di lavoro della quale si chiede il pagamento sia accertabile.

Il diritto alla giusta retribuzione non elimina quindi l’onere di dimostrare l’effettivo svolgimento delle ore aggiuntive.

Perché non basta dire «lavoravo sempre di più»

La prova dello straordinario deve riguardare sia l’orario ordinario di riferimento sia la prestazione eccedente, con indicazioni sufficientemente concrete sulla sua misura.

Formule come «restavo sempre oltre l’orario», «lavoravo tutti i giorni» o «facevo molte ore in più» non consentono, da sole, di determinare il credito.

La quantità delle ore deve essere provata

Il Tribunale richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il lavoratore deve provare non soltanto l’esistenza dello straordinario, ma anche il numero delle ore effettivamente svolte quando il credito dipende proprio dalla loro quantità.

Questo è particolarmente importante quando il lavoratore riconosca di avere già ricevuto una retribuzione e sostenga che essa sia insufficiente rispetto al lavoro realmente prestato.

Le ammissioni del datore non rovesciano automaticamente l’onere

Un’ammissione generica del datore circa l’occasionale svolgimento di ore ulteriori non determina automaticamente il numero di ore dovute e non trasferisce integralmente l’onere probatorio.

Occorre verificare contenuto e precisione dell’ammissione e collegarla agli altri elementi disponibili.

I conteggi non sono prova dei fatti

Un prospetto contabile può quantificare il credito soltanto se i dati inseriti nel calcolo sono stati prima dimostrati. Il conteggio elaborato dalla parte non prova, da solo, che le ore indicate siano state effettivamente lavorate.

La distinzione tra prova del fatto e calcolo economico è decisiva: prima si accerta quante ore siano state svolte; solo dopo si applicano paga base, maggiorazioni e incidenze.

Il giudice non può inventare il numero delle ore

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La sentenza richiama il principio secondo cui non è possibile colmare con una determinazione puramente equitativa la mancanza di prova sulla quantità delle ore straordinarie.

L’equità può operare nella liquidazione di un diritto già dimostrato nei suoi presupposti, ma non può sostituire l’accertamento del fatto costitutivo.

Le presunzioni possono essere utilizzate

Ciò non significa che ogni singola ora debba necessariamente risultare da un cartellino. Il giudice può utilizzare presunzioni semplici, purché partano da fatti concreti e consentano una ricostruzione sufficientemente attendibile.

Turni costanti, orari di apertura, messaggi di servizio, accessi informatici e deposizioni precise possono concorrere a delineare un modello abituale di lavoro.

Badge e sistemi di rilevazione

Le registrazioni di ingresso e uscita possono costituire una prova particolarmente utile quando corrispondano effettivamente all’inizio e alla fine della prestazione.

Devono però essere interpretate nel contesto: permanere nei locali aziendali non equivale sempre a lavorare e, al contrario, alcune attività possono essere svolte senza registrazione automatica.

Turni e fogli presenza

Calendari dei turni, fogli presenza e pianificazioni aziendali possono dimostrare l’orario programmato. Se accompagnati da altri elementi possono contribuire a provare anche l’orario effettivamente svolto.

È importante distinguere il turno previsto dal turno realmente eseguito, soprattutto quando siano frequenti sostituzioni, cambi o prolungamenti.

Email e messaggi fuori orario

Email, chat e messaggi inviati in determinate fasce orarie possono dimostrare lo svolgimento di specifiche attività, ma raramente sono sufficienti, isolatamente, a provare un’intera giornata di straordinario.

Acquistano maggiore forza quando sono numerosi, coerenti e collegabili a compiti lavorativi concretamente richiesti.

Accessi ai sistemi informatici

Log di accesso a software aziendali, VPN, gestionali, casse, piattaforme di ticketing o altri sistemi possono fornire dati oggettivi sull’attività svolta.

Anche in questo caso occorre verificare cosa dimostri tecnicamente il dato: un accesso registrato può provare l’utilizzo del sistema in un momento determinato, non necessariamente l’intera durata della prestazione.

La prova testimoniale

Le testimonianze sono spesso centrali nelle controversie sull’orario. Il teste dovrebbe essere in grado di riferire fatti percepiti direttamente: orari di apertura e chiusura, presenza abituale del lavoratore, turni condivisi, attività svolte e frequenza dei prolungamenti.

Dichiarazioni vaghe o basate su impressioni personali hanno un peso inferiore rispetto a deposizioni circostanziate per periodo, giorni e modalità di lavoro.

Valutazione complessiva delle prove

L’art. 116 c.p.c. disciplina la valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice, salvi i casi nei quali la legge attribuisca una diversa efficacia.

La prova dello straordinario può quindi emergere dal quadro complessivo, purché i singoli elementi convergano verso una ricostruzione sufficientemente precisa.

Il principio di disponibilità delle prove

L’art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, oltre ai fatti non specificamente contestati nei limiti previsti dalla norma.

Per questo è essenziale che fatti e documenti rilevanti entrino correttamente nel processo e siano collegati alle specifiche allegazioni.

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La domanda deve essere precisa sin dal ricorso

L’art. 414 c.p.c. richiede nel ricorso del lavoro l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda e l’indicazione specifica dei mezzi di prova.

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In una causa sullo straordinario è quindi opportuno indicare periodo, orario contrattuale, orario effettivo allegato, giorni o turni interessati, criteri di calcolo e fonti di prova.

La contestazione del datore

L’art. 416 c.p.c. disciplina la costituzione del convenuto nel rito del lavoro e impone una presa di posizione sui fatti affermati dal ricorrente.

Una difesa efficace dovrebbe confrontarsi analiticamente con periodi, turni, documenti e conteggi, evitando contestazioni meramente generiche.

I poteri istruttori del giudice non suppliscono alle carenze radicali

L’art. 421 c.p.c. attribuisce al giudice del lavoro ampi poteri istruttori. Questi poteri, però, non trasformano il giudice nel soggetto incaricato di costruire la domanda o di individuare fatti mai adeguatamente allegati.

L’iniziativa officiosa può integrare un quadro probatorio esistente, non sostituire una totale indeterminatezza della pretesa.

Perché la CTU contabile non risolve il problema

Una consulenza contabile può calcolare le differenze una volta accertati orari, livelli, paga e maggiorazioni. Non può stabilire ex novo quante ore siano state lavorate se manca una base probatoria.

Chiedere una CTU senza avere prima provato i dati di ingresso significa confondere la quantificazione con la dimostrazione del diritto.

Part-time: la prova deve partire dall’orario pattuito

Nel caso milanese il contratto prevedeva 20 ore settimanali. Questo dato costituisce il punto di partenza per stabilire quali prestazioni fossero eccedenti rispetto al programma contrattuale.

Una domanda ben costruita deve confrontare, periodo per periodo, orario pattuito, orario allegato come effettivo, ore già retribuite e differenza residua.

Buste paga: cosa provano e cosa non provano

Le buste paga sono fondamentali per verificare retribuzione corrisposta, livello, voci e maggiorazioni contabilizzate. Non dimostrano però necessariamente che nessuna altra ora sia stata lavorata.

Devono quindi essere confrontate con le prove dell’orario effettivo e con i pagamenti realmente ricevuti.

Lavoro subordinato e disponibilità della prestazione

L’art. 2094 c.c. definisce il prestatore di lavoro subordinato attraverso la collaborazione alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Nelle controversie sull’orario è importante verificare che la permanenza o l’attività eccedente sia riconducibile all’organizzazione datoriale e non a iniziative personali prive di collegamento con la prestazione richiesta.

Ordini espliciti e autorizzazione dello straordinario

Un ordine scritto del superiore costituisce un elemento probatorio forte, ma la mancanza di un’autorizzazione formale non esclude in assoluto che il lavoro ulteriore possa essere provato con altri elementi.

Occorre ricostruire se l’attività fosse richiesta, conosciuta, tollerata o comunque funzionale all’organizzazione aziendale.

Diligenza e organizzazione della prestazione

L’art. 2104 c.c. disciplina la diligenza del lavoratore e l’osservanza delle disposizioni impartite per l’esecuzione e la disciplina del lavoro.

Anche l’organizzazione degli orari deve quindi essere letta nel concreto assetto direttivo del rapporto.

Straordinario abituale e singoli episodi

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Se la domanda riguarda un modello abituale di lavoro, la prova deve consentire di individuare una regolarità sufficientemente precisa. Se riguarda singoli episodi, occorre invece documentare le specifiche giornate interessate.

Mescolare le due impostazioni può rendere il ricorso poco comprensibile e i conteggi difficilmente verificabili.

Come costruire una cronologia probatoria

Uno strumento efficace è predisporre una tabella per settimane o mesi con orario contrattuale, turni programmati, ore effettive sostenute, documenti di riscontro, testimoni e ore già pagate.

La cronologia permette di individuare subito i periodi solidamente documentati e quelli basati soltanto su ricordi o stime.

Come costruire il conteggio

Solo dopo la ricostruzione delle ore si passa al calcolo economico. Occorre applicare il contratto collettivo pertinente, distinguere lavoro supplementare e straordinario, maggiorazioni, eventuali incidenze sugli istituti indiretti e somme già corrisposte.

Un conteggio trasparente dovrebbe consentire al giudice e alla controparte di replicare matematicamente il risultato.

Perché le domande aggregate sono rischiose

Una richiesta complessiva di migliaia di euro senza una chiara scomposizione per periodo, titolo e ore rende più difficile verificare la fondatezza della pretesa.

La precisione non è un formalismo: serve a collegare ogni somma richiesta al fatto che la giustifica.

Conservazione delle prove digitali

Messaggi, email e dati digitali dovrebbero essere conservati nella loro forma originaria quando possibile, evitando selezioni che rendano incomprensibile il contesto.

Date, mittenti, destinatari e sequenza delle conversazioni possono essere importanti quanto il contenuto del singolo messaggio.

Cosa dovrebbe conservare il lavoratore

Contratto, proroghe, buste paga, turni, badge, messaggi di servizio, email, calendari, fotografie di turnazioni e comunicazioni relative a sostituzioni o prolungamenti sono elementi utili per ricostruire il rapporto.

La raccolta dovrebbe avvenire durante il rapporto, nel rispetto della legge e senza appropriarsi indebitamente di dati aziendali riservati.

Cosa dovrebbe conservare il datore

L’impresa dovrebbe disporre di sistemi coerenti per turni, presenze, autorizzazioni e pagamento delle maggiorazioni. La tracciabilità tutela sia l’organizzazione aziendale sia il lavoratore.

Quando esistono registrazioni oggettive, una controversia sull’orario può essere ricostruita con maggiore affidabilità e minore dipendenza da ricordi testimoniali.

Il principio pratico della sentenza n. 910/2026

Il Tribunale di Milano conferma che il lavoratore che chiede differenze per lavoro supplementare o straordinario deve provare l’orario eccedente e la sua misura in termini sufficientemente concreti e realistici. Il semplice conteggio non colma la mancanza della prova del fatto.

Il giudice può utilizzare documenti, testimonianze e presunzioni, ma non può sostituire con una stima equitativa un numero di ore rimasto sostanzialmente indeterminato.

Conclusioni

La causa sullo straordinario si costruisce prima sui fatti e poi sui numeri. Orario pattuito, ore effettive, collocazione temporale, prove disponibili e pagamenti ricevuti devono essere ricostruiti in modo coordinato.

La sentenza n. 910/2026 mostra perché una domanda economicamente dettagliata può essere respinta se manca una base probatoria altrettanto dettagliata. Per lavoratore e datore, la registrazione trasparente dell’orario resta quindi il principale strumento di prevenzione e di prova del contenzioso.

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