L’ordinanza n. 17429/2026 della Corte di Cassazione, depositata il 2 giugno 2026, affronta due questioni tributarie distinte ma accomunate da un medesimo problema: la necessità di utilizzare criteri oggettivi e verificabili. Da un lato la Corte esamina il pro-rata di detraibilità dell’IVA assolta su costi utilizzati promiscuamente per attività imponibili ed esenti svolte con contabilità separata. Dall’altro chiarisce quale prova debba fornire il contribuente quando deduce costi infragruppo. In entrambi i casi la Cassazione censura una valutazione non sufficientemente concreta e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.
LA VICENDA DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE ITALIANA
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La controversia riguardava la stabile organizzazione italiana di una società di diritto spagnolo attiva nel settore del leasing e dei finanziamenti. L’Amministrazione finanziaria aveva formulato due rilievi principali. Il primo riguardava l’IVA detratta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati in modo promiscuo per attività soggette a imposta e attività esenti. Il secondo riguardava componenti negativi dedotti ai fini IRES e IRAP e relativi a rapporti infragruppo. Il giudizio di primo grado aveva accolto solo in parte le ragioni della società; la decisione di secondo grado aveva poi confermato, su punti diversi, sia una parte della ricostruzione dell’Ufficio sia una parte della posizione della contribuente. Entrambe le parti hanno quindi proposto ricorso in Cassazione.
IL PRO-RATA IVA QUANDO LE ATTIVITÀ SONO SEPARATE
Sul versante IVA, la Corte richiama gli articoli 19, 19-bis e 36 del d.P.R. n. 633 del 1972. Quando un soggetto esercita più attività con contabilità separata e sostiene costi comuni utilizzati per operazioni con diverso trattamento IVA, occorre individuare la parte dell’imposta detraibile. La Cassazione ribadisce che il criterio ordinario è quello del volume d’affari complessivo riferibile alle diverse attività. Non si tratta, tuttavia, di una regola che impedisca in assoluto l’adozione di un metodo diverso. Un criterio alternativo può essere utilizzato se risulta concretamente più preciso e se rispetta il principio di neutralità dell’imposta.
NON BASTA DEFINIRE UN METODO COME “PIÙ PRECISO”
La maggiore precisione di un metodo alternativo non può essere presunta. Il giudice deve verificarla in concreto confrontando il risultato ottenuto con il criterio ordinario. Nel caso affrontato dalla Cassazione, l’Ufficio aveva fatto riferimento alla comparazione dei soli interessi attivi. La società, invece, aveva utilizzato il volume d’affari complessivo. La Corte di merito aveva ritenuto corretto il metodo dell’Amministrazione senza svolgere, secondo la Cassazione, una verifica adeguata della sua effettiva maggiore precisione. Il problema non era quindi soltanto scegliere tra due formule matematiche, ma dimostrare quale di esse rappresentasse meglio la destinazione reale dei costi comuni.
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IL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ DELL’IVA
La neutralità fiscale è il parametro che guida l’intera valutazione. Il sistema della detrazione deve evitare che l’IVA diventi un costo definitivo per l’operatore economico nella misura in cui gli acquisti siano riferibili ad attività che danno diritto alla detrazione. Per questo il metodo di riparto deve riflettere in modo oggettivo l’impiego dei beni e dei servizi. Un criterio che trascuri una componente significativa dell’attività o delle spese sostenute può alterare il risultato e compromettere la neutralità. La Cassazione sottolinea quindi la necessità di guardare alla destinazione effettiva e non trascurabile delle spese generali.
IL PROBLEMA DELLA SOLA QUOTA INTERESSI NEL LEASING
La pronuncia attribuisce particolare rilievo al fatto che il criterio proposto dall’Ufficio valorizzasse la sola quota interessi dei canoni di leasing. Secondo la ricostruzione riportata da Diritto Pratico, questo approccio escludeva dal calcolo la quota capitale, pur in presenza di IVA applicata sull’intero rateo. La Cassazione ha osservato che un simile metodo rischia di spostare l’attenzione dalla dimensione oggettiva delle operazioni alla redditività dell’attività. La remunerazione economica del servizio non coincide necessariamente con la misura in cui i costi generali sono utilizzati per operazioni imponibili o esenti.
IL GIUDICE DEVE VERIFICARE LA DESTINAZIONE REALE DELLE SPESE
La Corte censura la decisione di secondo grado anche perché non aveva accertato se il criterio alternativo fosse in grado di tener conto della destinazione effettiva delle spese generali. Questa verifica è essenziale soprattutto quando i costi sono realmente promiscui e servono contemporaneamente più rami dell’attività. Il giudice non può limitarsi ad accettare un indicatore perché appare intuitivamente coerente con il settore economico. Deve confrontare i dati disponibili e motivare perché il criterio prescelto descrive meglio l’utilizzo dei fattori produttivi.
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