Il caso deciso dal Tribunale di Venezia
Con la sentenza n. 12265 del 15 giugno 2026, il Tribunale di Venezia ha esaminato una controversia complessa relativa a rapporti bancari di conto corrente, conto anticipi e factoring. La società attrice contestava, tra l’altro, l’applicazione di modifiche unilaterali peggiorative, la validità di alcune commissioni, il superamento del tasso soglia e la correttezza dei saldi finali.
Spazio pubblicitario
La decisione è particolarmente utile perché affronta congiuntamente tre profili tipici del contenzioso bancario: prova dello ius variandi, qualificazione delle commissioni di factoring e prescrizione delle rimesse, chiarendo il ruolo decisivo della documentazione contrattuale e della CTU contabile.
Lo ius variandi bancario
Nei contratti bancari la banca può, nei limiti previsti dalla legge e dal contratto, modificare unilateralmente alcune condizioni economiche. Il riferimento normativo principale è l’art. 118 TUB, che disciplina la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
La facoltà di modifica non è però illimitata. La banca deve rispettare presupposti, forma, preavviso e modalità di comunicazione previste dalla normativa e dal contratto.
La clausola contrattuale non basta da sola
La sentenza n. 12265/2026 chiarisce che la presenza nel contratto originario di una clausola che consenta lo ius variandi non prova, da sola, che una successiva variazione peggiorativa sia divenuta efficace.
È necessario dimostrare che la modifica sia stata effettivamente comunicata al cliente nel rispetto delle regole applicabili. In assenza di questa prova, la banca non può limitarsi a richiamare le proprie condizioni interne o un semplice prospetto di variazione.
Onere della prova della comunicazione
L’onere della prova grava sulla banca, secondo il principio generale dell’art. 2697 c.c.. Se l’istituto sostiene di avere applicato legittimamente condizioni più onerose, deve provare il fatto costitutivo dell’efficacia della modifica: la comunicazione al cliente.
Il Tribunale ha ritenuto inefficaci le variazioni peggiorative per le quali non risultava provato l’invio e l’avvenuta ricezione da parte del correntista.
PEC e prova della ricezione
Quando la banca afferma di avere comunicato la modifica tramite PEC, diventano centrali la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna. Senza questi documenti, la semplice produzione del testo della comunicazione non dimostra che il messaggio sia arrivato al destinatario.
La sentenza è quindi particolarmente rilevante sul piano probatorio: la tracciabilità tecnica della comunicazione diventa parte integrante della prova dell’efficacia dello ius variandi.
Effetti dell’inefficacia della modifica
Se la variazione peggiorativa non è provata, il rapporto deve essere ricostruito eliminando quelle condizioni. Nel caso deciso, il Tribunale ha fatto applicare i tassi risultanti dal contratto iniziale, escludendo le successive variazioni in peius non dimostrate.
Lo stesso principio è stato esteso alle commissioni e alle spese modificate unilateralmente senza prova della comunicazione.
Factoring: non tutte le commissioni sono interessi
Un secondo tema importante riguarda le commissioni applicate nei contratti di factoring. La sentenza distingue tra costi collegati all’erogazione del credito e compensi che remunerano servizi diversi, come cessione, gestione e garanzia dei crediti.
Spazio pubblicitario
Commissioni denominate plafond pro solvendo, factoring flat, plus factoring e spese di handling sono state considerate, nel caso concreto, corrispettivi per il servizio di factoring e non automaticamente costi finanziari riconducibili all’erogazione del credito.
Perché la funzione economica del costo è decisiva
La denominazione formale della commissione non è sufficiente. Occorre verificare quale funzione economica svolga nel contratto: remunerazione del finanziamento, gestione amministrativa del credito, assunzione del rischio, servizio di incasso o altra prestazione.
Solo una corretta qualificazione consente di stabilire se una determinata voce debba essere inclusa nel calcolo del costo del credito e nella verifica dell’usura.
Il rapporto con la disciplina antiusura
La verifica del tasso soglia richiede di individuare correttamente gli oneri che costituiscono effettivamente il costo del finanziamento. Il Tribunale ha escluso dal calcolo alcune commissioni di factoring perché ritenute collegate a servizi di cessione e gestione del credito e non alla concessione di denaro.
La conclusione non va però generalizzata in modo automatico a qualunque commissione denominata factoring: la funzione concreta della voce resta determinante.
L’art. 1815 c.c. e gli interessi usurari
In materia di interessi viene in rilievo anche l’art. 1815 c.c., che disciplina il mutuo e contiene la regola sulla gratuità in presenza di interessi usurari nei limiti previsti dall’ordinamento.
Nei rapporti bancari la verifica dell’usura richiede però un’analisi tecnica e normativa specifica della singola operazione, del periodo di riferimento e della categoria di tasso soglia applicabile.
La CTU sul tasso soglia
Nel caso deciso, il consulente tecnico d’ufficio ha verificato i tassi passivi contrattuali dei diversi rapporti confrontandoli con i tassi soglia applicabili nei rispettivi periodi. L’esito ha escluso il superamento della soglia.
La sentenza mostra quindi come la CTU possa essere essenziale nella ricostruzione matematica del rapporto, ma solo dopo che siano stati individuati correttamente i documenti contrattuali e le voci da includere nel calcolo.
Prescrizione delle rimesse bancarie
Un ulteriore profilo riguarda la prescrizione delle rimesse. La distinzione fondamentale è tra versamenti solutori e versamenti ripristinatori.
Quando il conto è affidato e il saldo resta entro i limiti del fido, i versamenti hanno normalmente funzione ripristinatoria della disponibilità e non costituiscono pagamento di un debito esigibile verso la banca.
Rimesse solutorie e ripristinatorie
Le rimesse solutorie, invece, intervengono quando il correntista versa somme su un conto scoperto oltre il limite dell’affidamento o non assistito da fido e producono un vero effetto di pagamento.
La distinzione è decisiva perché incide sulla decorrenza della prescrizione delle azioni di ripetizione e sulla ricostruzione delle poste contestate.
Spazio pubblicitario











