La nozione di grave difetto
Il Tribunale di Grosseto, sentenza n. 6/2026, ribadisce che i gravi difetti dell’opera ex art. 1669 c.c. non riguardano soltanto strutture portanti o problemi di stabilità. Possono rientrare nella norma anche vizi di impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi e altri elementi secondari quando incidono in modo rilevante sulla funzionalità globale e sulla normale utilizzazione del bene.
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Non conta solo la parte dell’edificio interessata
Un difetto può riguardare una componente apparentemente accessoria ma produrre conseguenze diffuse: infiltrazioni, dispersioni, impossibilità di utilizzare alcuni ambienti, degrado progressivo o necessità di interventi invasivi. La gravità va quindi valutata in base agli effetti, non soltanto alla collocazione fisica del vizio.
La presunzione di colpa del costruttore
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La responsabilità ex art. 1669 c.c. comporta una presunzione di colpa a carico del costruttore. Una volta dimostrato il grave difetto e il collegamento con l’opera, spetta al soggetto responsabile provare che il problema deriva da caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi e non dalla propria attività.
Prova tecnica e documentazione
Fotografie, relazioni, accertamenti tecnici, fatture, capitolati e documentazione di cantiere sono essenziali per ricostruire origine e gravità del difetto. Nei casi più complessi può essere utile un accertamento tecnico preventivo prima di eseguire lavori che modifichino lo stato dei luoghi.
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