Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3564/2026 del 9 giugno 2026, ha affrontato un caso di sostituzione di persona nella compravendita di un’autovettura. Un soggetto risultava cointestatario del veicolo e di un finanziamento senza avere mai prestato consenso. Il Tribunale ha dichiarato la nullità del vincolo limitatamente alla sua posizione, mantenendo valida la vendita nei confronti dell’altro acquirente effettivo.
IL CASO: UN’AUTO INTESTATA A CHI NON L’AVEVA MAI ACQUISTATA
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Il ricorrente aveva scoperto di risultare cointestatario di un’autovettura immatricolata a suo nome e a quello di un altro soggetto, pur non avendo mai partecipato all’acquisto. Aveva quindi contestato l’operazione e documentato l’uso non autorizzato dei propri dati e della propria identità.
La controversia coinvolgeva il rivenditore, la concessionaria e l’altro acquirente. Il giudice ha dovuto ricostruire chi fosse il vero venditore e quale fosse il ruolo di ciascun soggetto nella formazione dell’operazione.
IL FINANZIAMENTO COLLEGATO ALL’ACQUISTO
Anche il finanziamento collegato alla compravendita risultava riferito alla vittima senza che questa lo avesse richiesto. La società finanziaria aveva poi annullato il rapporto dopo avere accertato l’estraneità del soggetto alla pratica.
IL CONSENSO È UN ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO
L’art. 1325 c.c. include l’accordo tra gli elementi essenziali del contratto. Se una persona non ha mai espresso alcuna volontà negoziale, non esiste un valido consenso a suo carico. La questione è diversa dai vizi della volontà: qui non c’è una volontà viziata, ma una volontà mancante.
ART. 1418 C.C.: LA MANCANZA DI CONSENSO PRODUCE NULLITÀ
Ai sensi dell’art. 1418 c.c., la mancanza di uno degli elementi essenziali determina la nullità. Il contratto non può quindi produrre effetti nei confronti di chi non ha mai partecipato alla sua formazione.
PERCHÉ LA NULLITÀ È STATA SOLO PARZIALE
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Il contratto coinvolgeva due acquirenti apparenti, ma uno solo aveva effettivamente voluto acquistare il veicolo. Il Tribunale ha quindi verificato se la nullità relativa alla posizione della vittima dovesse travolgere l’intero contratto oppure potesse essere limitata al solo vincolo che la riguardava.
ART. 1420 C.C. E PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE
L’art. 1420 c.c. stabilisce che, nei contratti con più parti, la nullità del vincolo di una sola di esse non determina automaticamente la nullità dell’intero negozio se la sua partecipazione non è essenziale per il conseguimento dello scopo comune. Il Tribunale ha applicato questo principio, conservando la vendita nei confronti dell’altro acquirente.
CHI ERA IL VERO VENDITORE
Un passaggio importante ha riguardato l’individuazione del soggetto venditore. La documentazione ha mostrato che il rivenditore aveva acquistato il veicolo dalla concessionaria e lo aveva poi rivenduto ai clienti finali, ricevendo direttamente i pagamenti e curando la pratica di finanziamento. La concessionaria aveva invece svolto un ruolo più limitato nella catena commerciale.
LA BUONA FEDE DEL VENDITORE NON CREA IL CONSENSO MANCANTE
Il Tribunale ha chiarito che, ai fini della nullità, non occorre accertare se il venditore fosse in buona fede o diligente. La mancanza del consenso impedisce comunque che il contratto possa vincolare la vittima.
BUONA FEDE E DILIGENZA RILEVANO SUL PIANO RISARCITORIO
La buona fede, la diligenza e l’adeguatezza dei controlli assumono invece rilievo quando viene proposta una domanda di risarcimento. In quel caso occorre verificare se eventuali omissioni abbiano contribuito causalmente al pregiudizio.
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