La sentenza n. 8353/2026 della Corte di Cassazione, depositata il 3 aprile 2026, chiarisce un principio processuale di grande utilità pratica: il foro del consumatore è previsto per proteggere il consumatore e non può trasformarsi in una regola utilizzabile contro di lui. Se è il consumatore ad agire in giudizio e sceglie consapevolmente un diverso foro territorialmente competente secondo le regole ordinarie, la controparte non può invocare la disciplina consumeristica per far dichiarare l’incompetenza del giudice scelto, né il giudice può rilevarla d’ufficio a vantaggio del professionista. La pronuncia affronta anche il tema della chiamata del terzo in garanzia e dei limiti entro i quali il terzo può sollevare eccezioni di incompetenza territoriale.
IL CASO ESAMINATO DALLA CORTE
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La controversia sottoposta alla Cassazione riguardava una domanda proposta da un soggetto che avrebbe potuto invocare la propria qualità di consumatore. Nel giudizio era stata coinvolta anche una società chiamata in garanzia. La questione processuale nasceva dal fatto che il giudice di merito aveva ritenuto applicabile il foro del consumatore e aveva tratto da tale disciplina conseguenze sulla competenza territoriale, sebbene l’attore non avesse fondato la propria scelta del giudice sulla qualità di consumatore. La Suprema Corte ha ricostruito la funzione dell’articolo 66-bis del Codice del consumo e ha precisato che la sua inderogabilità opera a tutela della parte debole. Non è quindi una regola che il professionista possa utilizzare per imporre al consumatore un foro diverso da quello scelto da quest’ultimo quando anche tale foro sia legittimamente radicato secondo le norme processuali generali.
IL FORO DEL CONSUMATORE È UNA GARANZIA, NON UN VINCOLO ASSOLUTO
L’articolo 66-bis del Codice del consumo prevede una competenza territoriale particolarmente favorevole al consumatore. La ratio è evidente: evitare che il professionista possa costringere la parte debole a litigare in luoghi lontani o poco accessibili, imponendo clausole o condizioni processuali gravose. Da questa finalità deriva il carattere inderogabile del foro, ma l’inderogabilità non deve essere letta in modo simmetrico. Secondo la Cassazione, essa opera contro il professionista e non contro il consumatore. Se è quest’ultimo a ritenere più conveniente agire davanti a un giudice territorialmente competente in base agli articoli 18, 19 o 20 c.p.c., la normativa consumeristica non gli impedisce tale scelta. La protezione, in altri termini, non può diventare una limitazione della stessa parte che la legge vuole favorire.
QUANDO IL CONSUMATORE SCEGLIE UN FORO DIVERSO
La sentenza chiarisce che il consumatore può scegliere di non utilizzare il foro collegato alla propria residenza o domicilio se ritiene che un altro foro competente secondo le regole ordinarie risponda meglio ai propri interessi. Può accadere, per esempio, che il luogo di esecuzione del contratto, il luogo in cui si è verificato un fatto rilevante o la sede della controparte rendano più utile o più semplice concentrare lì il contenzioso. In tale situazione, il professionista non può invocare il foro del consumatore come se fosse un proprio diritto processuale. La norma nasce per riequilibrare la posizione delle parti e non per fornire al professionista un ulteriore strumento di difesa territoriale. La decisione restituisce quindi al consumatore uno spazio di scelta che deve essere valutato strategicamente prima dell’introduzione della causa.
IL GIUDICE NON PUÒ RILEVARE D’UFFICIO L’INCOMPETENZA A VANTAGGIO DEL PROFESSIONISTA
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Uno degli aspetti più importanti della pronuncia riguarda i poteri del giudice. Se il consumatore introduce il giudizio davanti a un foro diverso da quello previsto dall’articolo 66-bis, ma comunque competente secondo le norme ordinarie, il giudice non può dichiararsi d’ufficio incompetente per imporre il foro consumeristico. Farlo significherebbe utilizzare una norma di protezione contro il soggetto protetto. La Cassazione sottolinea quindi che il rilievo officioso deve essere coerente con la funzione della disciplina. Il consumatore non può essere costretto a una scelta processuale che non ha compiuto, quando quella scelta non lede alcun interesse protetto del professionista. È un chiarimento rilevante perché evita che l’inderogabilità venga interpretata in modo puramente letterale e sganciato dalla funzione sostanziale della norma.
LA CONTROPARTE NON PUÒ FAR VALERE UNA PROTEZIONE CHE NON LE APPARTIENE
Il professionista convenuto non è titolare dell’interesse che l’articolo 66-bis vuole proteggere. Per questo, quando il consumatore sceglie un foro ordinario competente, la controparte non può eccepire l’incompetenza sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto presso il foro del consumatore. La Cassazione ribadisce così un criterio generale utile anche oltre la singola norma: le regole processuali di protezione devono essere interpretate considerando chi sia il soggetto protetto e quale interesse intendano tutelare. L’eccezione di incompetenza non può diventare uno strumento per ribaltare la funzione della norma. Nella strategia difensiva è quindi essenziale verificare non soltanto se esista una regola speciale di competenza, ma anche a favore di chi operi e quale parte sia legittimata a invocarla.
LA CHIAMATA DEL TERZO IN GARANZIA
La sentenza affronta anche la posizione del terzo chiamato in causa dal convenuto. In particolare, la Cassazione richiama il principio secondo cui il terzo chiamato in garanzia propria non può eccepire l’incompetenza territoriale del giudice davanti al quale è stato chiamato se il convenuto chiamante non ha sollevato tempestivamente e ritualmente la relativa eccezione. La regola si comprende guardando al rapporto tra domanda principale e domanda di garanzia: quando la garanzia è propria, la connessione è particolarmente intensa e consente che la causa di garanzia segua quella principale. Il terzo non può quindi riaprire autonomamente una questione di competenza che la parte originariamente convenuta ha lasciato consolidare.
GARANZIA PROPRIA E GARANZIA IMPROPRIA
La distinzione tra garanzia propria e impropria ha conseguenze concrete sulla competenza. La garanzia propria ricorre quando l’obbligo del terzo di tenere indenne il convenuto deriva direttamente dalla legge o dal contratto e presenta una connessione qualificata con la pretesa dell’attore. È il caso in cui il garante sia chiamato a rispondere delle conseguenze della soccombenza del garantito in virtù di uno specifico rapporto giuridico. La garanzia impropria, invece, presenta una connessione meno intensa e non sempre produce i medesimi effetti processuali. La Cassazione ricorda che lo spostamento della competenza della causa di garanzia trova giustificazione proprio nella forza della connessione propria. Per questo è importante qualificare correttamente il rapporto e non limitarsi all’etichetta utilizzata negli atti.
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