Introduzione
Chi garantisce il debito di una società non perde automaticamente la possibilità di essere qualificato come consumatore. Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1863/2026 del 20 marzo 2026, affronta la posizione del fideiussore persona fisica e la validità della clausola che deroga all’art. 1957 c.c.
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Il garante non segue automaticamente il debitore
La qualità di consumatore deve essere valutata guardando al contratto di fideiussione e alla finalità per cui il garante lo ha stipulato. Il fatto che il debitore principale sia una società o un professionista non trasforma automaticamente il fideiussore in professionista.
La finalità della garanzia
Occorre verificare se la fideiussione sia stata prestata nell’ambito dell’attività professionale del garante oppure per finalità estranee. È questo criterio funzionale che determina l’eventuale applicazione del Codice del consumo.
La deroga all’art. 1957 c.c.
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Il Tribunale ha ritenuto che una clausola che prolunghi il vincolo del fideiussore rispetto al termine decadenziale dell’art. 1957 c.c. possa essere vessatoria quando il garante è consumatore e la clausola non sia stata oggetto di una specifica trattativa individuale.
La doppia firma non basta sempre
Nel diritto dei consumatori la mera sottoscrizione formale non equivale necessariamente alla prova di una trattativa reale. Per superare la presunzione di vessatorietà può essere necessario dimostrare che quella specifica clausola sia stata concretamente negoziata.
Conclusioni
La sentenza n. 1863/2026 del Tribunale di Bari conferma che la posizione del fideiussore va valutata autonomamente e che le clausole di deroga ai termini di legge possono essere sottoposte al controllo di vessatorietà.
Fonte giurisprudenziale: Tribunale di Bari – Sentenza n. 1863/2026 del 20 marzo 2026 – Diritto Pratico: https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/bari/2026/1863.html
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