Il principio della Corte d’Appello di Firenze
Con la sentenza n. 1007/2026, la Corte d’Appello di Firenze ha affrontato la posizione del fideiussore persona fisica rispetto alla disciplina consumeristica, chiarendo che la natura professionale del debitore principale non si trasferisce automaticamente al garante.
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La qualificazione del fideiussore deve essere compiuta in modo autonomo, verificando se la garanzia sia stata prestata per finalità estranee all’attività imprenditoriale o professionale del garante e quale rapporto concreto questi avesse con il debitore principale.
La fideiussione: art. 1936 c.c.
La fideiussione è disciplinata dall’art. 1936 c.c., secondo cui il fideiussore è colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
Il fatto che l’obbligazione garantita nasca da un rapporto commerciale o imprenditoriale non basta, da solo, per qualificare come professionale anche la posizione del garante.
Quando il fideiussore può essere considerato consumatore
Il fideiussore persona fisica può essere qualificato come consumatore quando presta la garanzia per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale.
La verifica deve riguardare la posizione personale del garante, il suo ruolo rispetto alla società debitrice, l’eventuale partecipazione al capitale, l’esercizio di funzioni gestorie e la finalità economica concreta della garanzia.
Non basta che il debitore principale sia una società
La presenza di una società come debitore principale non esclude automaticamente la tutela consumeristica. Il garante può essere estraneo all’attività societaria e aver prestato la fideiussione per ragioni personali o familiari.
Al contrario, un amministratore o un socio fortemente coinvolto nell’attività economica della società può trovarsi in una posizione più difficilmente compatibile con la nozione di consumatore, a seconda del ruolo concreto ricoperto.
La clausola di deroga all’art. 1957 c.c.
La sentenza dedica particolare attenzione alla clausola che deroga all’art. 1957 c.c., norma che disciplina la permanenza dell’obbligo del fideiussore dopo la scadenza dell’obbligazione principale.
Una deroga può ampliare significativamente il periodo nel quale il garante resta esposto alla pretesa del creditore e, quando il fideiussore è consumatore, la clausola deve essere sottoposta anche al controllo di vessatorietà.
La vessatorietà non dipende dalla sola firma
La firma del contratto o la presenza di una specifica approvazione non dimostrano, da sole, che la clausola sia stata realmente negoziata.
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Nel rapporto con un consumatore, il professionista che vuole sottrarre una clausola al controllo di vessatorietà deve dimostrare che quella clausola sia stata oggetto di una vera trattativa individuale.
Che cosa significa trattativa individuale effettiva
La trattativa deve essere concreta, non meramente formale. Possono assumere rilievo bozze modificate, scambi email, richieste di modifica, versioni contrattuali differenti o altri elementi che mostrino una reale discussione sul contenuto della clausola.
La semplice sottoscrizione di un modulo predisposto unilateralmente dal professionista non equivale a trattativa.
L’atto notarile non esclude la tutela del consumatore
La Corte chiarisce che la forma pubblica o notarile del contratto non impedisce l’applicazione della disciplina consumeristica. La presenza del notaio non prova automaticamente che ogni clausola sia stata negoziata individualmente.
Anche un contratto ricevuto in forma pubblica può contenere clausole standard predisposte unilateralmente e quindi soggette al controllo di vessatorietà.
Le eccezioni opponibili dal fideiussore
L’art. 1945 c.c. stabilisce che il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quelle escluse dalla legge.
A queste si aggiungono le eccezioni proprie del garante, tra cui quelle relative alla validità della fideiussione, alla disciplina consumeristica e all’eventuale inefficacia di clausole vessatorie.
Obbligazioni future e art. 1956 c.c.
L’art. 1956 c.c. può assumere rilievo quando la garanzia copre obbligazioni future e il creditore continui a fare credito pur conoscendo un peggioramento rilevante delle condizioni patrimoniali del debitore.
Anche questo profilo deve essere verificato alla luce del testo contrattuale e della concreta evoluzione del rapporto bancario.
Onere della prova
Il principio generale dell’art. 2697 c.c. è centrale. Il garante che invoca la propria qualità di consumatore deve allegare gli elementi che descrivono il suo rapporto con l’attività garantita; il professionista, se afferma che una clausola è stata oggetto di trattativa individuale, deve fornire prova concreta di tale negoziazione.
La prova documentale può quindi essere decisiva tanto sulla qualifica soggettiva quanto sulla vessatorietà della clausola.
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