Con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione intervengono su uno dei contenziosi bancari più rilevanti degli ultimi anni: quello relativo alle fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. La decisione, resa a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Siracusa, chiarisce due questioni decisive: quale valore probatorio conservi il provvedimento amministrativo del 2005 quando la garanzia sia stata prestata al di fuori del periodo oggetto dell’istruttoria antitrust e quale sia l’effetto, sull’art. 1957 c.c., della compresenza di una clausola di pagamento a prima richiesta quando la clausola di deroga ai termini dell’art. 1957 sia dichiarata nulla.
La portata della pronuncia va letta con attenzione. Le Sezioni Unite non affermano che le fideiussioni successive al 2005 siano sottratte alla disciplina antitrust, né escludono in radice le fideiussioni specifiche. Allo stesso tempo, però, respingono ogni automatismo probatorio: la semplice coincidenza testuale fra il contratto concretamente sottoscritto e le note clausole ABI non basta, da sola, a dimostrare che quella fideiussione costituisca il prodotto di una intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza.
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IL QUADRO NORMATIVO: LEGGE ANTITRUST, ART. 1419 C.C. E DISCIPLINA DELLA FIDEIUSSIONE
Il punto di partenza è la legge 10 ottobre 1990, n. 287. L’art. 2 vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale. L’art. 2, comma 3, prevede la nullità delle intese vietate. Sul piano civilistico, la discussione si è poi concentrata sugli effetti di tale nullità rispetto ai contratti stipulati “a valle” con i singoli fideiussori.
A questo si aggiunge l’art. 1419 c.c., che disciplina la nullità parziale del contratto e consente, quando ne ricorrono i presupposti, di conservare il regolamento negoziale depurandolo delle sole clausole invalide. È proprio questa la prospettiva valorizzata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 41994/2021, divenuta il precedente centrale nella materia.
Sul versante specifico della garanzia personale assumono rilievo gli artt. 1936 e seguenti c.c. e, soprattutto, l’art. 1957 c.c. Quest’ultima disposizione regola la permanenza dell’obbligazione del fideiussore dopo la scadenza dell’obbligazione principale e impone al creditore di attivarsi entro termini determinati. Il tema della decadenza ex art. 1957 c.c. è stato per anni uno dei principali terreni di scontro nelle controversie sulle fideiussioni ABI.
IL PROVVEDIMENTO BANCA D’ITALIA N. 55 DEL 2 MAGGIO 2005
Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia ha accertato, nel perimetro sottoposto all’istruttoria, la contrarietà alla disciplina della concorrenza di alcune clausole contenute nello schema ABI di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie. Le clausole divenute centrali nel contenzioso sono tre: la clausola di reviviscenza, la clausola di sopravvivenza e quella di deroga all’art. 1957 c.c.
La clausola di reviviscenza mira, in estrema sintesi, a far rivivere l’obbligazione di garanzia qualora pagamenti ricevuti dalla banca debbano essere restituiti, ad esempio per effetto di inefficacia o revocatoria. La clausola di sopravvivenza tende a mantenere ferme determinate obbligazioni del garante anche in presenza di vicende patologiche del rapporto principale. La deroga all’art. 1957 c.c., infine, incide sul regime legale della decadenza del creditore.
Il problema che si è posto negli anni successivi è stato comprendere quale fosse l’effetto del provvedimento amministrativo sulle singole fideiussioni sottoscritte dai clienti delle banche e quale fosse il valore probatorio di quell’accertamento in controversie aventi ad oggetto contratti stipulati in epoche o con caratteristiche diverse rispetto al perimetro originariamente esaminato.
IL PRECEDENTE DELLE SEZIONI UNITE N. 41994/2021
Con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 le Sezioni Unite hanno individuato nella nullità parziale la risposta ordinaria per i contratti “a valle” che riproducano clausole frutto dell’intesa anticoncorrenziale, purché resti dimostrato il collegamento fra la singola garanzia e l’intesa vietata. La pronuncia ha avuto un impatto enorme sul contenzioso bancario, perché ha superato sia la tesi della piena validità delle clausole sia l’idea che la presenza delle clausole censurate dovesse condurre automaticamente alla nullità dell’intera fideiussione.
La conseguenza è stata la concentrazione del processo sulla nullità delle singole pattuizioni e sui suoi effetti. Ma proprio l’applicazione pratica di Cass. S.U. 41994/2021 ha generato nuovi contrasti: sino a che punto il provvedimento di Banca d’Italia del 2005 costituisce prova dell’intesa? Vale allo stesso modo per contratti stipulati molti anni dopo? E che cosa accade per le fideiussioni specifiche, rispetto alle quali il collegamento con lo schema esaminato dall’Autorità può essere meno immediato?
LE QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE NEL 2026
Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 1° agosto 2025 nei procedimenti R.G. 3983/2023 e 3984/2023, ha attivato il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. La procedura consente al giudice di merito, in presenza dei presupposti previsti dalla norma, di chiedere alla Corte di Cassazione l’enunciazione di un principio di diritto su una questione necessaria alla definizione del giudizio e caratterizzata da gravi difficoltà interpretative, suscettibile di porsi in numerosi procedimenti.
Le Sezioni Unite sono state chiamate, in particolare, a chiarire il rilievo del provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 rispetto a fideiussioni specifiche stipulate prima o dopo il periodo oggetto dell’accertamento e a stabilire se, una volta caduta per nullità la clausola di esenzione dai termini dell’art. 1957 c.c., la presenza di una autonoma clausola di pagamento a prima richiesta consenta comunque al creditore di evitare la decadenza attraverso una tempestiva richiesta stragiudiziale.
IL PRIMO PRINCIPIO: IL PROVVEDIMENTO DEL 2005 NON È PROVA SUFFICIENTE PER QUALSIASI CONTRATTO
Il primo chiarimento delle Sezioni Unite è di grande rilievo processuale. Nel caso di fideiussione specifica che riproduca le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c., ma sia stata costituita in un periodo precedente o successivo a quello oggetto del provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005, il giudice di merito deve accertare in concreto se il modello negoziale utilizzato corrisponda a una intesa o pratica concordata avente effetti restrittivi della concorrenza.
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L’accertamento amministrativo del 2005 conserva valore. Le Sezioni Unite, tuttavia, specificano che esso costituisce un elemento di prova che, fuori dal suo proprio perimetro temporale e oggettivo, non è da solo sufficiente. Il giudice deve ricostruirne contenuto e portata e verificare se esistano ulteriori elementi capaci di dimostrare la persistenza dell’intesa o della pratica anticoncorrenziale rispetto al contratto concretamente controverso.
Questa precisazione impedisce di trasformare il provvedimento di Banca d’Italia in una sorta di prova universale utilizzabile senza limiti temporali. Allo stesso modo, non autorizza a ignorarlo: resta un elemento qualificato, ma deve essere inserito in una istruttoria più ampia.
LA COINCIDENZA TESTUALE DELLE CLAUSOLE NON BASTA
Una delle conseguenze più importanti della sentenza n. 24825/2026 riguarda le difese costruite esclusivamente sul confronto grafico o testuale fra fideiussione e schema ABI. La presenza di clausole identiche o sostanzialmente sovrapponibili costituisce certamente un dato rilevante, ma non esaurisce l’onere probatorio quando il contratto cada fuori dal perimetro accertato dall’Autorità.
In altre parole, non è sufficiente sostenere: le clausole sono uguali, dunque la fideiussione discende necessariamente dall’intesa vietata. Occorre dimostrare il collegamento concreto fra il modello utilizzato e la pratica restrittiva della concorrenza. Questo sposta il baricentro del processo dalla mera lettura del contratto alla prova del contesto nel quale quel modello è stato adottato.
Per i fideiussori e per i loro difensori significa che diventa essenziale valutare la possibilità di produrre elementi ulteriori: modelli contrattuali diffusi nel medesimo periodo, prassi bancarie omogenee, documentazione idonea a dimostrare la persistenza della standardizzazione, eventuali risultanze provenienti da altri procedimenti o accertamenti e ogni ulteriore dato ammissibile che possa collegare il contratto alla condotta anticoncorrenziale.
FIDEIUSSIONE OMNIBUS E FIDEIUSSIONE SPECIFICA: LA DISTINZIONE NON È PIÙ UNA RISPOSTA AUTOMATICA
Il provvedimento del 2005 nasce con riferimento allo schema ABI di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie. Da qui si era sviluppato un orientamento volto a circoscriverne fortemente gli effetti alle sole fideiussioni omnibus. La decisione del 2026, tuttavia, conferma che la qualificazione della garanzia come specifica non determina automaticamente l’irrilevanza della disciplina antitrust.
Una fideiussione specifica può essere collegata a una pratica anticoncorrenziale. Ma proprio perché l’oggetto dell’originario accertamento amministrativo non coincide necessariamente con tutte le garanzie specifiche stipulate in qualsiasi momento, il giudice deve compiere un accertamento puntuale. La distinzione fra omnibus e specifica resta dunque giuridicamente importante, ma non opera come una soglia rigida che risolva da sola il giudizio.
IL SECONDO PRINCIPIO: PAGAMENTO A PRIMA RICHIESTA E ART. 1957 C.C.
Il secondo principio enunciato dalle Sezioni Unite tocca direttamente la disciplina della decadenza. La Corte afferma che, quando la fideiussione contiene una clausola di pagamento a prima richiesta, il creditore può evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. attraverso una istanza stragiudiziale inviata al garante nel termine previsto dalla norma, anche se la compresente clausola che esonerava dal rispetto dei termini dell’art. 1957 sia stata dichiarata nulla perché espressione di una intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza.
Il dato è importante perché distingue nettamente due pattuizioni. Da un lato, la clausola di deroga all’art. 1957 c.c., che può essere colpita dalla nullità antitrust. Dall’altro, la clausola di pagamento a prima richiesta, che conserva una propria autonomia e può incidere sulle modalità con le quali il creditore deve attivarsi per impedire la decadenza.
La conseguenza pratica è che l’accertamento della nullità della clausola di deroga all’art. 1957 non determina, da solo, la liberazione del fideiussore. Occorre verificare se esista una clausola a prima richiesta e, soprattutto, se la banca abbia formulato entro il termine una richiesta stragiudiziale idonea.
PERCHÉ IL PRINCIPIO SULL’ART. 1957 C.C. È COSÌ RILEVANTE
Per anni numerose opposizioni hanno posto al centro della difesa il mancato avvio di una iniziativa giudiziale nel termine previsto dall’art. 1957 c.c., una volta espunta la clausola di deroga. La sentenza n. 24825/2026 rende questa impostazione insufficiente quando il testo della garanzia contenga anche una valida clausola di pagamento a prima richiesta.
Da oggi la verifica deve essere cronologica e documentale. È necessario individuare la scadenza dell’obbligazione principale, determinare il termine applicabile, esaminare il contenuto della clausola a prima richiesta e verificare data, destinatario e contenuto delle comunicazioni inviate dalla banca al fideiussore. Una lettera di richiesta tempestiva può diventare decisiva anche se non è stata seguita, entro il medesimo termine, dall’introduzione di una causa.
Questo non significa che qualsiasi comunicazione sia sufficiente. Resta necessario verificare se si tratti effettivamente di una istanza di pagamento riconducibile alla clausola e se sia stata inviata nei termini. Il nuovo principio impone quindi una analisi ancora più accurata del fascicolo documentale.
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