Una clausola nulla non annulla sempre l’intera fideiussione
Nel contenzioso sulle fideiussioni bancarie è essenziale distinguere tra invalidità di una singola clausola e invalidità dell’intero contratto. La nullità parziale può lasciare in vita la garanzia quando il contratto conserva una funzione autonoma e le parti avrebbero comunque concluso l’accordo senza la clausola colpita.
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La sentenza della Corte d’Appello di Firenze
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2556/2026 del 17 luglio 2026, ha esaminato una fideiussione omnibus contenente una deroga all’art. 1957 c.c. e ha affrontato il rapporto tra nullità della clausola e perdurante efficacia della garanzia. La pronuncia mostra che il giudice deve verificare gli effetti concreti dell’eventuale espunzione della singola previsione.
Il termine dell’art. 1957 c.c.
L’art. 1957 c.c. collega la permanenza dell’obbligazione del fideiussore all’attivazione del creditore entro un determinato termine. Nei contratti bancari possono essere presenti clausole che incidono su questa disciplina. Quando una clausola viene contestata, occorre ricostruire non solo il testo della garanzia, ma anche le iniziative effettivamente assunte dal creditore e le relative date.
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La semplice richiesta di pagamento
La presenza di clausole di pagamento a semplice richiesta può incidere sulla qualificazione e sul funzionamento concreto della garanzia. Anche in questo caso, però, non è corretto applicare formule automatiche: il contratto deve essere letto complessivamente e coordinato con la disciplina legale e con la giurisprudenza pertinente.
Come si analizza una fideiussione
È utile predisporre una cronologia con data della garanzia, scadenza dell’obbligazione principale, eventuale decadenza del debitore, richieste rivolte al garante, azioni giudiziarie e procedure concorsuali. Solo così è possibile verificare se una questione relativa all’art. 1957 sia concretamente rilevante.
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