Introduzione
Le fideiussioni bancarie contengono spesso clausole che modificano la disciplina ordinaria prevista dal codice civile. Il Tribunale di Crotone, con la sentenza n. 202/2026 del 3 aprile 2026, si concentra sulla deroga all’art. 1957 c.c. quando il garante è una persona fisica qualificabile come consumatore.
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La qualifica di consumatore
La posizione del fideiussore deve essere valutata con riferimento al contratto di garanzia. Ciò che conta è se la fideiussione sia stata prestata per finalità estranee alla propria attività professionale, non la sola natura imprenditoriale del debito garantito.
Il termine dell’art. 1957 c.c.
La norma prevede un limite temporale entro il quale il creditore deve attivarsi nei confronti del debitore principale per conservare l’obbligazione del garante. Una clausola che elimini o alteri questo equilibrio può aggravare in modo significativo la posizione del fideiussore.
Il controllo di vessatorietà
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Secondo il Tribunale, quando il garante è consumatore la deroga può essere vessatoria ai sensi del Codice del consumo se determina un significativo squilibrio e non risulta oggetto di specifica trattativa individuale.
Perché leggere il contratto completo
La validità della garanzia non si valuta sulla sola clausola contestata. Occorre esaminare il testo integrale, la posizione soggettiva del garante, le circostanze della sottoscrizione e le iniziative successivamente assunte dal creditore.
Conclusioni
La sentenza n. 202/2026 del Tribunale di Crotone conferma il crescente rilievo della tutela consumeristica nelle fideiussioni e l’importanza di verificare concretamente le clausole che derogano alla disciplina legale.
Fonte giurisprudenziale: Tribunale di Crotone – Sentenza n. 202/2026 del 3 aprile 2026 – Diritto Pratico: https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/crotone/2026/202.html
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