Il caso deciso dal Tribunale di Roma
Con la sentenza n. 1368 del 5 febbraio 2026, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha affrontato il tema dell’indennità sostitutiva per ferie non godute da parte di un docente assunto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
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Il ricorrente lamentava di non avere fruito delle ferie maturate nell’anno scolastico 2022/2023 e di non avere ricevuto, alla cessazione del rapporto, la relativa indennità sostitutiva. Il Tribunale ha accolto la domanda, valorizzando l’assenza di prova di un adeguato invito datoriale alla fruizione delle ferie accompagnato da un espresso avviso circa la perdita del diritto in caso di mancato godimento.
Il diritto alle ferie ha copertura costituzionale
L’art. 36 Cost. stabilisce che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi.
La natura irrinunciabile del diritto spiega perché la perdita delle ferie o dell’indennità sostitutiva non possa essere trattata come una conseguenza automatica della semplice inerzia del lavoratore, almeno nei periodi in cui il dipendente non sia stato concretamente posto in condizione di fruirne.
La disciplina civilistica del periodo di riposo
L’art. 2109 c.c. disciplina il diritto del prestatore di lavoro al riposo e alle ferie annuali retribuite.
Nel pubblico impiego scolastico questa regola generale deve essere coordinata con la disciplina speciale dei docenti a tempo determinato e con le norme introdotte per limitare la monetizzazione delle ferie.
La disciplina speciale per il personale docente
Il quadro normativo è stato modificato dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, e dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228/2012.
La disciplina speciale prevede che le ferie del personale docente siano fruite, nei limiti consentiti, durante i giorni di sospensione delle lezioni e stabilisce regole particolari per la monetizzazione delle ferie non godute.
Il principio affermato dalla sentenza n. 1368/2026
Il Tribunale di Roma ha applicato il principio, affermato dalla giurisprudenza europea e nazionale allora consolidata, secondo cui il docente a termine non può perdere automaticamente il diritto all’indennità sostitutiva se il datore non dimostra di averlo concretamente invitato a godere delle ferie e informato della perdita del diritto in caso contrario.
Nel caso concreto l’Amministrazione non aveva fornito una prova sufficiente di tale adempimento informativo.
Perché il semplice calendario scolastico non bastava
La decisione del febbraio 2026 non ha ritenuto sufficiente, da sola, la circostanza che nel calendario scolastico vi fossero periodi di sospensione delle lezioni durante i quali, in astratto, il docente avrebbe potuto collocare ferie.
Il punto decisivo era la prova di una effettiva possibilità di fruizione accompagnata da un’informazione chiara sulle conseguenze della mancata richiesta.
L’onere della prova del datore
L’art. 2697 c.c. costituisce il riferimento generale in tema di distribuzione dell’onere probatorio.
Nel contenzioso sulle ferie non godute, il docente deve documentare rapporto, durata, ferie maturate e mancata fruizione; l’Amministrazione, quando eccepisce la perdita del diritto, deve provare i fatti che renderebbero imputabile al lavoratore il mancato godimento.
Che cosa deve provare il docente
Il lavoratore dovrebbe produrre contratto o contratti di supplenza, certificazioni di servizio, cedolini, prospetti ferie, eventuali richieste presentate e comunicazioni ricevute dalla scuola.
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È utile distinguere anno scolastico per anno scolastico e indicare il numero dei giorni maturati, quelli fruiti e quelli per i quali viene chiesta la monetizzazione.
Che cosa deve provare l’Amministrazione
L’Amministrazione dovrebbe dimostrare di avere posto il docente nella condizione concreta di fruire delle ferie nel periodo rilevante e, quando necessario, di averlo informato in modo chiaro delle conseguenze della mancata fruizione.
Circolari interne, comunicazioni nominative, email, ordini di servizio e provvedimenti di collocamento in ferie possono assumere rilievo probatorio, purché il loro contenuto sia sufficientemente specifico.
Il periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno
Uno dei punti più delicati riguarda il periodo successivo alla fine delle lezioni e fino al 30 giugno, nel quale i docenti possono essere impegnati in scrutini, esami e attività valutative.
In questa fase non opera automaticamente una presunzione di libera fruibilità delle ferie: il docente resta a disposizione dell’Amministrazione per attività connesse alla chiusura dell’anno scolastico.
Le sospensioni delle lezioni durante l’anno
Diverso è il problema delle vacanze natalizie, pasquali e degli altri periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale.
Proprio su questo punto la giurisprudenza del 2026 ha subito un’importante precisazione successiva alla sentenza n. 1368/2026.
La svolta della Cassazione del giugno 2026
Con la sentenza n. 18590 dell’8 giugno 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha chiarito che per i giorni di sospensione delle lezioni compresi tra l’inizio e la fine delle stesse il docente a termine può essere considerato nella condizione di fruire delle ferie senza necessità di uno specifico avviso del dirigente scolastico.
Per il diverso periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, invece, resta necessario verificare se il datore abbia invitato il docente a godere delle ferie con espresso avviso della perdita del diritto in caso contrario.
Perché questa distinzione è importante
La sentenza del Tribunale di Roma n. 1368/2026 va quindi letta nel contesto temporale in cui è stata pronunciata e coordinata con il successivo arresto della Cassazione.
Oggi la verifica non può più essere effettuata in modo unitario su tutte le ferie maturate: occorre distinguere i diversi periodi dell’anno scolastico.
Ferie maturate durante le sospensioni delle lezioni
Per i giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari regionali e ricadenti tra l’inizio e la fine delle lezioni, la Cassazione ha ritenuto che vi sia una concreta possibilità di fruizione ex lege.
In questi periodi il mancato godimento può essere imputato al docente anche in assenza di uno specifico avviso individuale del dirigente.
Ferie relative al periodo fino al 30 giugno
Per il periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno il docente può essere ancora impegnato in attività funzionali all’insegnamento, scrutini, esami e adempimenti finali.
Qui la monetizzazione resta dovuta se l’Amministrazione non prova di avere inutilmente invitato il lavoratore alla fruizione con espresso avviso della perdita del diritto.
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