Approfondimenti

Commento a sentenza · 8 min · 5 settembre 2026

EX ALLOGGIO DEL PORTIERE E CESSAZIONE DELLA CONDOMINIALITÀ: CASSAZIONE N. 6620/2026

La sentenza n. 6620/2026 della Corte di Cassazione, depositata il 19 marzo 2026, affronta una questione particolarmente rilevante per la gestione e la circolazione dei beni condominiali: che cosa accade quando un locale originariamente destinato a un servizio comune, come l’alloggio del portiere, perde stabilmente quella funzione. La Suprema Corte chiaris…

EX ALLOGGIO DEL PORTIERE E CESSAZIONE DELLA CONDOMINIALITÀ: CASSAZIONE N. 6620/2026

La sentenza n. 6620/2026 della Corte di Cassazione, depositata il 19 marzo 2026, affronta una questione particolarmente rilevante per la gestione e la circolazione dei beni condominiali: che cosa accade quando un locale originariamente destinato a un servizio comune, come l’alloggio del portiere, perde stabilmente quella funzione. La Suprema Corte chiarisce che i locali indicati dall’art. 1117, comma 1, n. 2, c.c. non sono comuni per una caratteristica strutturale necessaria, ma perché sono concretamente destinati al servizio della collettività condominiale. Proprio per questo la loro condominialità può cessare non soltanto attraverso un contratto o una deliberazione formale, ma anche per effetto di una volontà univoca, persino tacita, dei condomini manifestata attraverso una pratica costante e un uso concreto incompatibile con la precedente funzione comune.

PERCHÉ L’ALLOGGIO DEL PORTIERE È UN BENE PARTICOLARE

Spazio pubblicitario

L’alloggio destinato al portiere appartiene a una categoria diversa rispetto a beni come scale, muri maestri o tetto, che per struttura sono normalmente necessari all’esistenza e all’uso dell’edificio. Un appartamento, un locale o una stanza possono invece avere molte destinazioni autonome. Diventano beni comuni quando, al momento della costituzione del condominio, risultano destinati in modo specifico a un servizio collettivo. Per l’alloggio del portiere, dunque, la funzione è elemento essenziale della condominialità. Questo spiega perché la cessazione stabile di quella funzione possa modificare il regime giuridico del bene.

IL MOMENTO IN CUI NASCE LA DESTINAZIONE COMUNE

La Cassazione ricorda che, per stabilire se un locale sia comune ai sensi dell’art. 1117 n. 2 c.c., occorre guardare al momento in cui il condominio si costituisce. Normalmente ciò avviene quando l’originario proprietario dell’intero edificio aliena la prima unità immobiliare a un soggetto diverso. In quella fase bisogna verificare se il locale fosse espressamente o di fatto destinato al servizio comune. Se l’alloggio era predisposto e utilizzato per il portiere, tale destinazione può fondare la sua appartenenza alla collettività dei condomini anche in mancanza di formule particolarmente elaborate nei successivi atti di vendita.

I LOCALI DELL’ARTICOLO 1117 N. 2 C.C. NON SONO COMUNI PER NATURA

La sentenza insiste su un passaggio concettuale importante. I locali contemplati dall’art. 1117 n. 2 c.c. sono beni ontologicamente suscettibili di utilizzazione autonoma. Un appartamento destinato al custode può, almeno materialmente, diventare abitazione, ufficio, deposito o essere locato a terzi. La sua natura condominiale deriva dalla destinazione funzionale impressa al momento rilevante. Perciò, a differenza delle parti strutturali indispensabili, il venir meno della funzione comune può assumere un significato giuridico decisivo e deve essere valutato sulla base della concreta volontà e condotta dei partecipanti.

COME PUÒ CESSARE LA DESTINAZIONE ALL’USO COMUNE

Secondo la Cassazione, la destinazione comune può cessare in più modi. Può essere modificata mediante contratto; può intervenire una deliberazione adottata secondo la disciplina dell’art. 1117-ter c.c.; può derivare dalla soppressione del servizio condominiale secondo le regole applicabili; oppure può emergere da una volontà univoca, anche tacita, dei condomini, manifestatasi attraverso un comportamento costante e un uso concreto del bene non più riconducibile al servizio originario. Non è quindi corretto affermare in modo assoluto che serva sempre una deliberazione unanime per far venir meno la condominialità di un locale di questo tipo.

Spazio pubblicitario

LA VOLONTÀ TACITA DEI CONDOMINI

Il profilo più interessante della pronuncia riguarda proprio la volontà tacita. La Corte ammette che il mutamento possa essere desunto da comportamenti concludenti, purché siano univoci. Non basta un episodio occasionale o una temporanea mancata utilizzazione dell’alloggio del portiere. Occorre invece una pratica concreta e costante dalla quale emerga che i condomini hanno definitivamente abbandonato la destinazione a servizio comune. La prova deve quindi riguardare durata, continuità e significato dell’uso impresso al locale, non una semplice situazione momentanea.

LA SOPPRESSIONE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO

Uno degli indici più significativi può essere la soppressione definitiva del servizio di portierato. Se il condominio decide di non avvalersi più del portiere e, per un lungo periodo, utilizza l’ex alloggio in modo del tutto diverso, può porsi il problema della cessazione della precedente destinazione funzionale. Tuttavia la sola cessazione del rapporto con un singolo portiere non è necessariamente sufficiente: potrebbe trattarsi di una scelta temporanea o il locale potrebbe essere conservato proprio per una futura riattivazione del servizio. Anche qui è indispensabile valutare la volontà complessiva dei condomini e la concreta gestione del bene.

PERCHÉ LA CORTE D’APPELLO È STATA CENSURATA

Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano attribuito valore decisivo al regolamento condominiale e ai titoli che qualificavano il locale come alloggio del portiere, ritenendo che un semplice mutamento dell’utilizzazione non potesse modificare la natura condominiale e che occorresse una decisione unanime. La Cassazione ha ritenuto questa impostazione troppo rigida. Il giudice avrebbe dovuto verificare se, nel tempo, fosse intervenuta una volontà univoca dei condomini di cessare quella destinazione, desumibile anche dalla pratica costante e dall’uso concreto effettivamente impresso all’immobile.

COSA SUCCEDE DOPO LA CESSAZIONE DELLA CONDOMINIALITÀ

La conseguenza è particolarmente importante. Quando un bene appartenente alla categoria dell’art. 1117 n. 2 c.c. cessa di essere destinato al servizio condominiale secondo i criteri indicati dalla Corte, trova applicazione la disciplina della comunione ordinaria prevista dagli artt. 1100 e seguenti c.c. Cambia dunque il regime del bene. Non opera più nello stesso modo il principio di accessorietà tra parte comune e proprietà esclusiva e le quote possono essere considerate secondo le regole proprie della comunione.

Spazio pubblicitario

Praga, Repubblica Ceca — Beyond C. Trade S.E.
Beyond C. Trade S.E. — Legal & Corporate Services

Vuoi aprire una società in Repubblica Ceca?

Costituzione societaria, fiscalità competitiva e assistenza operativa per chi vuole sviluppare attività e nuove opportunità in Repubblica Ceca.

Beyond C. Trade S.E. · Legal & Corporate Services

LA POSSIBILITÀ DI CHIEDERE LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE

La Cassazione evidenzia che, una volta venuta meno la destinazione condominiale, ciascun partecipante può domandare lo scioglimento della comunione ai sensi dell’art. 1111 c.c., nei limiti e secondo le condizioni previste dalla disciplina generale. È un effetto di grande rilievo pratico. Finché il locale è parte comune necessaria o funzionalmente destinata al condominio, il relativo regime è strettamente collegato alle proprietà individuali; se diventa invece bene in comunione ordinaria, possono aprirsi prospettive di divisione, attribuzione, vendita o diversa circolazione delle quote.

Spazio pubblicitario

REGOLAMENTO CONDOMINIALE E CONDOTTE SUCCESSIVE

La presenza di una clausola nel regolamento che qualifica il locale come alloggio del portiere resta un elemento importante, ma non esaurisce l’indagine. La sentenza mostra che occorre confrontare il dato negoziale originario con l’evoluzione concreta del rapporto. Se tutti i condomini, per un periodo significativo, hanno adottato comportamenti incompatibili con la precedente destinazione e hanno stabilmente utilizzato il bene in modo diverso, il giudice deve valutare se tali fatti esprimano una volontà univoca di mutamento. Il regolamento non può essere letto isolatamente dalla storia effettiva del bene.

QUALI PROVE SERVONO IN UNA CONTROVERSIA

La prova della cessazione della destinazione comune può richiedere verbali assembleari, contratti di locazione, documentazione relativa alla cessazione del servizio di portierato, bilanci condominiali, corrispondenza dell’amministratore, fotografie, testimonianze e qualsiasi elemento capace di dimostrare l’uso costante e condiviso del locale. È utile anche ricostruire quando sia terminato il servizio e quale destinazione sia stata data all’immobile negli anni successivi. Più la condotta è uniforme, prolungata e incompatibile con l’utilizzo originario, maggiore sarà la sua rilevanza probatoria.

IL MERO ABBANDONO NON È SUFFICIENTE

Occorre distinguere tra mancato uso e mutamento di destinazione. Un locale può restare vuoto per anni senza perdere automaticamente la sua funzione condominiale. L’inutilizzazione, da sola, può dipendere da ragioni contingenti. La Cassazione richiede una volontà univoca, ricostruibile attraverso la pratica concreta. Per esempio, la trasformazione stabile dell’ex alloggio in bene locato per finalità estranee al servizio comune, accompagnata da comportamenti coerenti di tutti i partecipanti, ha un significato diverso dalla semplice chiusura temporanea del locale.

COSA DEVE VERIFICARE CHI VUOLE ACQUISTARE O DIVIDERE IL BENE

Spazio pubblicitario

Prima di ipotizzare l’acquisto di una quota, la divisione o l’attribuzione dell’ex alloggio del portiere è necessario chiarire quale regime giuridico trovi effettivamente applicazione. Bisogna esaminare il regolamento, i titoli originari, le delibere, la storia del servizio e l’uso attuale. Se la condominialità non è cessata, un’operazione di disposizione richiede il rispetto delle regole proprie dei beni comuni. Se invece il bene è ormai soggetto alla comunione ordinaria, le possibilità di gestione e scioglimento possono essere differenti.

COSA DEVE FARE L’AMMINISTRATORE

L’amministratore dovrebbe conservare una documentazione chiara sulle decisioni riguardanti i locali destinati ai servizi comuni. Quando un servizio viene soppresso o un bene viene utilizzato stabilmente in altro modo, è opportuno che i verbali descrivano con precisione la scelta e la sua durata. Una gestione poco documentata può generare incertezze dopo molti anni, soprattutto quando cambiano i proprietari delle unità immobiliari. La tracciabilità delle decisioni riduce il rischio di controversie sulla natura e sulla circolazione del locale.

IL PRINCIPIO OPERATIVO DELLA CASSAZIONE

La sentenza n. 6620/2026 afferma, in sostanza, che per i locali condominiali la cui comunanza dipende dalla destinazione a un servizio collettivo occorre verificare non soltanto come il bene fosse qualificato all’origine, ma anche se quella destinazione sia successivamente cessata in modo univoco. La cessazione può derivare da atti formali, ma anche da una volontà tacita manifestata attraverso una pratica costante e un uso concreto. Una volta venuta meno la funzione che fondava la condominialità, può trovare applicazione la disciplina della comunione ordinaria e può diventare possibile richiederne lo scioglimento.

FONTE E LIMITI DELL’ANALISI

La fonte utilizzata è la Corte di Cassazione, sentenza n. 6620/2026 del 19 marzo 2026, consultata nella banca dati Diritto Pratico. La pagina rende disponibili i principi giuridici e una sintesi del provvedimento, con l’avvertenza che le elaborazioni automatiche possono contenere errori o imprecisioni. L’analisi resta pertanto circoscritta agli elementi pubblicamente verificabili: natura funzionale dell’alloggio del portiere, possibili modalità di cessazione della destinazione comune, rilevanza della volontà tacita e passaggio alla disciplina della comunione ordinaria.

Spazio pubblicitario

Percorsi principali

Le pagine principali raccolgono gli approfondimenti dello Studio per materia e aiutano a seguire un percorso ordinato tra gli articoli collegati.

Pagina principale Lavoro

Lavoro

Licenziamenti, dimissioni, retribuzioni non corrisposte e contestazioni disciplinari: situazioni in cui i termini decorrono subito e le decisioni dei primi giorni pesano sul risultato finale.

Pagina principale Famiglia

Famiglia

Separazione, affidamento dei figli e mantenimento: scelte che incidono sulla vita quotidiana e che richiedono accordi chiari, sostenibili nel tempo e verificabili.

Pagina principale Casa e immobili

Casa e immobili

Sfratti, vizi dell'immobile e controversie condominiali: questioni in cui contano i termini di denuncia, la documentazione tecnica e la corretta gestione delle comunicazioni.

Pagina principale Impresa

Impresa

Contratti, crediti insoluti e responsabilità: la tutela dell'impresa passa dalla qualità dei documenti e dalla rapidità con cui si interviene sulle posizioni critiche.

Pagina principale Debiti e crediti

Debiti e crediti

Decreti ingiuntivi, pignoramenti e piani di rientro: che si sia creditori o debitori, i margini di manovra dipendono dal momento in cui ci si attiva.

Pagina principale Risarcimenti

Risarcimenti

Sinistri stradali, danno alla persona e responsabilità civile: il risarcimento si costruisce sulla documentazione raccolta fin dai primi giorni.

Pagina principale Penale

Penale

Difesa dell'indagato e dell'imputato, denunce e querele: nel procedimento penale i termini sono brevi e ogni dichiarazione ha conseguenze immediate.

Pagina principale Banche e finanza

Banche e finanza

Mutui, finanziamenti e rapporti bancari: tassi, spese e condizioni applicate possono differire da quanto pattuito e meritano una verifica tecnica sui documenti.

Pagina principale Crisi d'impresa

Crisi d'impresa

Sovraindebitamento, ristrutturazioni e procedure concorsuali: strumenti che tutelano l'imprenditore e la persona quando vengono attivati per tempo.

Assistenza a Spinea e Venezia

Dalla sede di Spinea lo Studio segue clienti di Venezia, Mestre e della Città metropolitana. Le pagine territoriali raccolgono i servizi e gli approfondimenti collegati alle principali materie.

Seguici sui social

CONDOMINIO E IMMOBILI: GUIDA A PROPRIETÀ, INFILTRAZIONI, APPALTI E LOCAZIONI

APPROFONDIMENTO

CONDOMINIO E IMMOBILI: GUIDA A PROPRIETÀ, INFILTRAZIONI, APPALTI E LOCAZIONI

un approfondimento ai principali problemi di condominio e proprietà immobiliare, con collegamenti agli articoli su infiltrazioni, lastrici, appalti e responsabilità.

Leggi l'approfondimento

Ogni situazione è diversa dalla pagina che la descrive.

Racconta il tuo caso