La regola dell’art. 1460 c.c.
La sentenza n. 2058/2026 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 9 febbraio 2026 e reperita su Diritto Pratico, affronta l’eccezione di inadempimento. Nei contratti a prestazioni corrispettive una parte può rifiutare temporaneamente la propria prestazione quando l’altra non adempie, ma il rifiuto non è libero né automatico. Deve essere collegato causalmente all’inadempimento avversario, proporzionato alla sua gravità e conforme al principio di buona fede.
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Proporzionalità tra i due inadempimenti
Se l’inadempimento dell’altra parte è marginale, sospendere integralmente un pagamento molto più rilevante può risultare sproporzionato. Il giudice valuta l’incidenza della violazione sull’equilibrio economico del contratto e sulla funzione concreta dell’accordo. Questo significa che non basta dimostrare una irregolarità: occorre spiegare perché essa giustifichi proprio la sospensione adottata.
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La buona fede come limite
L’eccezione non può essere utilizzata in modo pretestuoso per sottrarsi a obblighi già dovuti. Tempistica delle contestazioni, comunicazioni tra le parti e disponibilità a risolvere il problema sono elementi che possono incidere sulla valutazione della buona fede. Una contestazione formulata solo dopo ripetuti solleciti di pagamento può essere letta diversamente rispetto a una segnalazione tempestiva e documentata.
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