IL PRINCIPIO DELLA DECISIONE
Con l’ordinanza n. 5591 del 12 marzo 2026 la Corte di Cassazione affronta più questioni processuali di grande utilità nelle controversie bancarie. Il primo principio riguarda l’istanza di esibizione della documentazione bancaria ai sensi dell’articolo 210 c.p.c.: prima di chiedere al giudice di ordinare alla banca la produzione dei documenti, il cliente deve avere esercitato il diritto di ottenere la documentazione direttamente dall’istituto ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del Testo unico bancario e deve essere decorso il termine previsto senza che la banca abbia adempiuto. La richiesta giudiziale di esibizione non può quindi diventare uno strumento sostitutivo di un’attività che la parte poteva e doveva compiere direttamente.
Spazio pubblicitario
La Corte affronta inoltre la mediazione obbligatoria, precisando che la condizione di procedibilità è soddisfatta con la comparizione personale delle parti, assistite dai difensori, oppure mediante un rappresentante sostanziale munito di apposita procura. Non è richiesto che le parti siano costrette a proseguire nel merito il tentativo di mediazione contro la loro volontà. La pronuncia contiene infine indicazioni sulla liquidazione delle spese processuali secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014.
IL DIRITTO DEL CLIENTE ALLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA
L’articolo 119, comma 4, del Testo unico bancario attribuisce al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La disposizione rappresenta uno strumento centrale per ricostruire un rapporto di conto corrente, un finanziamento o altre operazioni bancarie prima di iniziare una controversia.
La richiesta deve essere sufficientemente determinata da consentire all’istituto di individuare i documenti richiesti. In una contestazione su un conto corrente, ad esempio, possono assumere rilievo contratti, estratti conto, scalari, contabili, comunicazioni periodiche e documentazione relativa a specifiche operazioni. La disciplina impone alla banca di dare seguito alla richiesta entro il termine previsto dalla legge.
PERCHÉ LA RICHIESTA ALLA BANCA VIENE PRIMA DELL’ART. 210 C.P.C.
L’ordine di esibizione previsto dall’articolo 210 c.p.c. ha natura istruttoria e presuppone che la parte non possa acquisire autonomamente il documento. Se il cliente dispone di un diritto sostanziale a ottenere la documentazione direttamente dalla banca, deve anzitutto esercitare quel diritto. Solo se la richiesta rimane senza esito nel termine previsto può assumere rilievo la necessità di chiedere l’intervento del giudice.
La Cassazione evita così che l’ordine di esibizione venga utilizzato come scorciatoia processuale. Il giudice non è chiamato a sostituirsi all’iniziativa della parte quando questa dispone di un canale legale specifico per ottenere i documenti. La regola impone quindi una corretta preparazione della causa già nella fase precedente all’introduzione del giudizio.
IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI E LA SUA FUNZIONE
Secondo il principio richiamato dall’ordinanza n. 5591/2026, l’istanza ex articolo 210 c.p.c. relativa alla documentazione bancaria è subordinata non soltanto alla preventiva richiesta ex articolo 119 TUB, ma anche al decorso di novanta giorni senza consegna da parte dell’istituto. Il termine tutela il tempo necessario alla banca per ricercare e predisporre la documentazione richiesta.
Spazio pubblicitario
Per la parte che intenda avviare un giudizio è quindi importante considerare questo periodo nella pianificazione della strategia. Una richiesta inviata pochi giorni prima della scadenza di termini processuali o dell’avvio della causa può non essere sufficiente a giustificare immediatamente un ordine di esibizione. È preferibile attivarsi per tempo e conservare la prova della richiesta, della sua ricezione e dell’eventuale mancato riscontro.
L’ORDINE DI ESIBIZIONE NON SOSTITUISCE L’ONERE DELLA PROVA
L’articolo 210 c.p.c. non serve a sollevare una parte dal proprio onere probatorio. È uno strumento che consente di acquisire documenti specifici quando ricorrono i presupposti previsti. Non può essere utilizzato per esplorare genericamente la documentazione della controparte nella speranza di individuare elementi favorevoli.
Nelle controversie bancarie questa distinzione è particolarmente importante. Chi contesta il saldo, gli interessi, le commissioni o altre componenti del rapporto deve impostare la domanda in modo preciso e produrre quanto già disponibile. La richiesta ex articolo 119 TUB è parte di questa attività preparatoria e consente di delimitare con maggiore accuratezza le questioni realmente controverse.
COME FORMULARE CORRETTAMENTE LA RICHIESTA EX ART. 119 TUB
Una richiesta efficace dovrebbe identificare il rapporto bancario, indicare il periodo interessato e specificare i documenti di cui si chiede copia. È utile riportare il numero del conto o del finanziamento, i dati del titolare e ogni riferimento che permetta alla banca di individuare rapidamente il rapporto. Se la richiesta riguarda singole operazioni, è opportuno indicare date e importi quando conosciuti.
La comunicazione dovrebbe essere inviata con modalità che consentano di provare la ricezione. La tracciabilità è decisiva se, successivamente, sarà necessario dimostrare al giudice di avere assolto l’onere preliminare richiesto dalla Cassazione. Anche l’eventuale risposta parziale della banca va conservata, perché può servire a individuare con precisione quali documenti siano ancora mancanti.
LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NELLE CONTROVERSIE BANCARIE
Le controversie relative a contratti bancari rientrano tra le materie per le quali la legge prevede il previo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’ordinanza n. 5591/2026 ribadisce un principio importante sulla concreta modalità di svolgimento del primo incontro.
Ai fini dell’assolvimento della condizione è sufficiente la comparizione personale delle parti assistite dal difensore oppure la presenza di un rappresentante sostanziale munito di apposita procura. Il sistema richiede quindi una partecipazione effettiva del soggetto interessato o di chi sia realmente investito del potere di rappresentarlo, ma non impone un accordo né obbliga a sviluppare necessariamente una trattativa nel merito.
Spazio pubblicitario











