Il caso concreto: quattro figli, collocamento prevalente presso il padre e nuove condizioni economiche nel divorzio
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 738 del 25 giugno 2026, ha deciso una causa di divorzio tra coniugi già separati consensualmente nel 2022 e genitori di quattro figli. In sede di separazione era stato previsto l’affido condiviso, il collocamento prevalente presso il padre, l’assegnazione della casa familiare a quest’ultimo, il mantenimento diretto da parte della madre e l’assegno unico interamente percepito dal padre. Nel procedimento di divorzio il giudice ha dovuto verificare se le mutate condizioni economiche e organizzative giustificassero una revisione di quell’assetto.
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La situazione era cambiata rispetto alla separazione
Il dato nuovo più importante riguardava la madre, che nel frattempo aveva iniziato a lavorare e disponeva di una capacità reddituale superiore rispetto al momento della separazione. Anche i tempi di permanenza dei figli con lei si erano ridotti. Il Tribunale ha quindi ritenuto necessario aggiornare il contributo economico, senza però modificare il collocamento prevalente presso il padre.
Affido condiviso e collocamento prevalente non sono la stessa cosa
L’affidamento condiviso riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale e la partecipazione di entrambi i genitori alle decisioni importanti. Il collocamento prevalente riguarda invece il luogo presso cui i figli vivono principalmente. Le due nozioni possono convivere: nel caso concreto i minori sono rimasti affidati a entrambi, ma collocati prevalentemente presso il padre.
L’art. 337-ter c.c. come criterio centrale
L’art. 337-ter c.c. impone di adottare i provvedimenti relativi ai figli avendo riguardo al loro interesse morale e materiale. La norma richiede di valutare tempi di permanenza, risorse economiche, esigenze attuali, tenore di vita goduto durante la convivenza e valore economico dei compiti di cura svolti da ciascun genitore.
La casa familiare segue l’interesse dei figli
L’assegnazione della casa familiare non serve a riequilibrare i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi. Il suo scopo principale è preservare per i figli l’ambiente domestico nel quale hanno costruito abitudini, relazioni e riferimenti quotidiani. Per questo il Tribunale ha confermato l’assegnazione al padre, presso il quale i minori continuavano a vivere prevalentemente.
L’art. 337-sexies c.c.
L’art. 337-sexies c.c. collega espressamente l’assegnazione della casa familiare all’interesse dei figli. Il titolo di proprietà dell’immobile resta un elemento distinto: ciò che conta è la funzione abitativa e la continuità dell’ambiente di vita della prole.
Il valore economico della casa non sostituisce il mantenimento
L’assegnazione dell’abitazione può avere un peso economico importante e va considerata nel quadro complessivo, ma non elimina automaticamente il diritto a un contributo di mantenimento. Casa familiare e assegno rispondono a funzioni diverse e devono essere coordinati senza sovrapporli.
Come si calcola il mantenimento dei figli
Il Tribunale ha ricordato che il mantenimento non si determina applicando una percentuale fissa al reddito. Occorre confrontare le risorse dei genitori, il numero dei figli, le loro esigenze, il tenore di vita precedente, i tempi di permanenza e il lavoro di cura effettivamente sostenuto da ciascuno.
Il contributo della madre è stato fissato in 200 euro mensili
Alla luce del miglioramento della situazione lavorativa della madre e della minore permanenza dei figli presso di lei, il Tribunale ha posto a suo carico un assegno mensile di 200 euro complessivi, pari a 50 euro per ciascun figlio. La decisione mostra che anche un importo contenuto può essere coerente con il principio di proporzionalità se inserito nel quadro complessivo degli oneri sostenuti dai due genitori.
Le spese straordinarie sono state ripartite 70/30
Il Tribunale ha stabilito che le spese straordinarie fossero sostenute nella misura del 70% dal padre e del 30% dalla madre. Anche questa ripartizione riflette la diversa capacità economica dei genitori e dimostra che il criterio non deve essere necessariamente paritario.
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Mantenimento ordinario e spese straordinarie vanno distinti
L’assegno mensile copre le esigenze ordinarie e prevedibili. Le spese straordinarie riguardano invece costi non ricompresi nella gestione quotidiana o comunque soggetti a specifiche regole di concertazione e rimborso. Confondere le due categorie genera facilmente contenzioso successivo.
L’assegno unico non viene automaticamente diviso a metà
Uno dei punti centrali della sentenza riguarda l’assegno unico e universale. Il Tribunale ha confermato che fosse percepito integralmente dal padre, in quanto genitore convivente e principale referente della gestione quotidiana dei figli. La ripartizione dell’assegno unico, quindi, non deve essere letta in modo isolato ma coordinata con l’intero assetto economico.
Perché il padre ha mantenuto l’intero assegno unico
Il padre sosteneva in via principale i costi immediati connessi alla convivenza quotidiana dei quattro figli. Il Tribunale ha ritenuto coerente che l’assegno unico confluisse integralmente nella gestione affidata a lui, tenendo conto anche del contributo mensile e della ripartizione delle spese straordinarie.
Il collegamento con l’approfondimento sull’assegno unico
Sul tema è utile Assegno unico e mantenimento: come si coordinano le due prestazioni, che approfondisce il rapporto tra contributo ordinario e prestazione INPS.
Il collegamento con la casa familiare
È utile anche Affidamento condiviso, casa familiare e mantenimento: cosa deve valutare il giudice. Tribunale di Roma n. 7217/2026, che mostra come casa, collocamento e contributo economico debbano essere letti come elementi di un unico assetto familiare.
Tempi di permanenza e mantenimento
Il tempo trascorso con ciascun genitore ha un valore economico concreto. Chi ospita stabilmente i figli sostiene costi quotidiani, organizzativi e di cura che devono essere considerati. Ma i tempi di permanenza non determinano da soli l’assegno: vanno combinati con redditi, patrimonio e bisogni dei figli.
Il lavoro di cura ha valore economico
L’art. 337-ter impone di considerare anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura. Accompagnamenti, gestione scolastica, visite mediche, organizzazione delle attività e presenza quotidiana sono forme di contribuzione che non passano attraverso un bonifico ma incidono sull’equilibrio complessivo.
La situazione reddituale non si esaurisce nelle dichiarazioni fiscali
Nel caso concreto il Tribunale ha valutato la situazione economica effettiva delle parti e non soltanto i redditi formalmente dichiarati. Questo è particolarmente importante nei procedimenti familiari, nei quali il giudice deve ricostruire disponibilità reali, sostegni esterni, patrimonio e capacità lavorativa.
Il sostegno del nuovo compagno può entrare nel quadro fattuale
Il Tribunale ha considerato anche il fatto che la madre, in alcuni periodi, beneficiasse del sostegno economico del nuovo compagno. Questo non significa che il nuovo partner diventi obbligato al mantenimento dei figli, ma la concreta situazione abitativa ed economica può essere valutata come elemento del quadro complessivo.
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