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Giurisprudenza · 14 min · 21 settembre 2026

DIVORZIO, CASA FAMILIARE E ASSEGNO UNICO: COME SI COORDINANO LE MISURE PER I FIGLI. TRIBUNALE DI BERGAMO N. 738/2026

Tribunale di Bergamo n. 738/2026: casa familiare, mantenimento, spese straordinarie e assegno unico devono essere coordinati nell’interesse dei figli.

DIVORZIO, CASA FAMILIARE E ASSEGNO UNICO: COME SI COORDINANO LE MISURE PER I FIGLI. TRIBUNALE DI BERGAMO N. 738/2026

Il caso concreto: quattro figli, collocamento prevalente presso il padre e nuove condizioni economiche nel divorzio

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 738 del 25 giugno 2026, ha deciso una causa di divorzio tra coniugi già separati consensualmente nel 2022 e genitori di quattro figli. In sede di separazione era stato previsto l’affido condiviso, il collocamento prevalente presso il padre, l’assegnazione della casa familiare a quest’ultimo, il mantenimento diretto da parte della madre e l’assegno unico interamente percepito dal padre. Nel procedimento di divorzio il giudice ha dovuto verificare se le mutate condizioni economiche e organizzative giustificassero una revisione di quell’assetto.

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La situazione era cambiata rispetto alla separazione

Il dato nuovo più importante riguardava la madre, che nel frattempo aveva iniziato a lavorare e disponeva di una capacità reddituale superiore rispetto al momento della separazione. Anche i tempi di permanenza dei figli con lei si erano ridotti. Il Tribunale ha quindi ritenuto necessario aggiornare il contributo economico, senza però modificare il collocamento prevalente presso il padre.

Affido condiviso e collocamento prevalente non sono la stessa cosa

L’affidamento condiviso riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale e la partecipazione di entrambi i genitori alle decisioni importanti. Il collocamento prevalente riguarda invece il luogo presso cui i figli vivono principalmente. Le due nozioni possono convivere: nel caso concreto i minori sono rimasti affidati a entrambi, ma collocati prevalentemente presso il padre.

L’art. 337-ter c.c. come criterio centrale

L’art. 337-ter c.c. impone di adottare i provvedimenti relativi ai figli avendo riguardo al loro interesse morale e materiale. La norma richiede di valutare tempi di permanenza, risorse economiche, esigenze attuali, tenore di vita goduto durante la convivenza e valore economico dei compiti di cura svolti da ciascun genitore.

La casa familiare segue l’interesse dei figli

L’assegnazione della casa familiare non serve a riequilibrare i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi. Il suo scopo principale è preservare per i figli l’ambiente domestico nel quale hanno costruito abitudini, relazioni e riferimenti quotidiani. Per questo il Tribunale ha confermato l’assegnazione al padre, presso il quale i minori continuavano a vivere prevalentemente.

L’art. 337-sexies c.c.

L’art. 337-sexies c.c. collega espressamente l’assegnazione della casa familiare all’interesse dei figli. Il titolo di proprietà dell’immobile resta un elemento distinto: ciò che conta è la funzione abitativa e la continuità dell’ambiente di vita della prole.

Il valore economico della casa non sostituisce il mantenimento

L’assegnazione dell’abitazione può avere un peso economico importante e va considerata nel quadro complessivo, ma non elimina automaticamente il diritto a un contributo di mantenimento. Casa familiare e assegno rispondono a funzioni diverse e devono essere coordinati senza sovrapporli.

Come si calcola il mantenimento dei figli

Il Tribunale ha ricordato che il mantenimento non si determina applicando una percentuale fissa al reddito. Occorre confrontare le risorse dei genitori, il numero dei figli, le loro esigenze, il tenore di vita precedente, i tempi di permanenza e il lavoro di cura effettivamente sostenuto da ciascuno.

Il contributo della madre è stato fissato in 200 euro mensili

Alla luce del miglioramento della situazione lavorativa della madre e della minore permanenza dei figli presso di lei, il Tribunale ha posto a suo carico un assegno mensile di 200 euro complessivi, pari a 50 euro per ciascun figlio. La decisione mostra che anche un importo contenuto può essere coerente con il principio di proporzionalità se inserito nel quadro complessivo degli oneri sostenuti dai due genitori.

Le spese straordinarie sono state ripartite 70/30

Il Tribunale ha stabilito che le spese straordinarie fossero sostenute nella misura del 70% dal padre e del 30% dalla madre. Anche questa ripartizione riflette la diversa capacità economica dei genitori e dimostra che il criterio non deve essere necessariamente paritario.

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Mantenimento ordinario e spese straordinarie vanno distinti

L’assegno mensile copre le esigenze ordinarie e prevedibili. Le spese straordinarie riguardano invece costi non ricompresi nella gestione quotidiana o comunque soggetti a specifiche regole di concertazione e rimborso. Confondere le due categorie genera facilmente contenzioso successivo.

L’assegno unico non viene automaticamente diviso a metà

Uno dei punti centrali della sentenza riguarda l’assegno unico e universale. Il Tribunale ha confermato che fosse percepito integralmente dal padre, in quanto genitore convivente e principale referente della gestione quotidiana dei figli. La ripartizione dell’assegno unico, quindi, non deve essere letta in modo isolato ma coordinata con l’intero assetto economico.

Perché il padre ha mantenuto l’intero assegno unico

Il padre sosteneva in via principale i costi immediati connessi alla convivenza quotidiana dei quattro figli. Il Tribunale ha ritenuto coerente che l’assegno unico confluisse integralmente nella gestione affidata a lui, tenendo conto anche del contributo mensile e della ripartizione delle spese straordinarie.

Il collegamento con l’approfondimento sull’assegno unico

Sul tema è utile Assegno unico e mantenimento: come si coordinano le due prestazioni, che approfondisce il rapporto tra contributo ordinario e prestazione INPS.

Il collegamento con la casa familiare

È utile anche Affidamento condiviso, casa familiare e mantenimento: cosa deve valutare il giudice. Tribunale di Roma n. 7217/2026, che mostra come casa, collocamento e contributo economico debbano essere letti come elementi di un unico assetto familiare.

Tempi di permanenza e mantenimento

Il tempo trascorso con ciascun genitore ha un valore economico concreto. Chi ospita stabilmente i figli sostiene costi quotidiani, organizzativi e di cura che devono essere considerati. Ma i tempi di permanenza non determinano da soli l’assegno: vanno combinati con redditi, patrimonio e bisogni dei figli.

Il lavoro di cura ha valore economico

L’art. 337-ter impone di considerare anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura. Accompagnamenti, gestione scolastica, visite mediche, organizzazione delle attività e presenza quotidiana sono forme di contribuzione che non passano attraverso un bonifico ma incidono sull’equilibrio complessivo.

La situazione reddituale non si esaurisce nelle dichiarazioni fiscali

Nel caso concreto il Tribunale ha valutato la situazione economica effettiva delle parti e non soltanto i redditi formalmente dichiarati. Questo è particolarmente importante nei procedimenti familiari, nei quali il giudice deve ricostruire disponibilità reali, sostegni esterni, patrimonio e capacità lavorativa.

Il sostegno del nuovo compagno può entrare nel quadro fattuale

Il Tribunale ha considerato anche il fatto che la madre, in alcuni periodi, beneficiasse del sostegno economico del nuovo compagno. Questo non significa che il nuovo partner diventi obbligato al mantenimento dei figli, ma la concreta situazione abitativa ed economica può essere valutata come elemento del quadro complessivo.

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La situazione del padre

Il padre, legale rappresentante di una società, disponeva di un reddito superiore ma sosteneva anche mutuo e finanziamenti. Il giudice ha quindi comparato non solo le entrate, ma anche gli oneri effettivi e la gestione quotidiana dei quattro figli.

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L’art. 316-bis c.c.

L’art. 316-bis c.c. impone ai genitori di adempiere i propri obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. È il fondamento generale del principio di proporzionalità nella contribuzione.

Non esiste un diritto del genitore a mantenere l’assetto della separazione

Il divorzio non si limita a replicare automaticamente le condizioni della separazione. Se la situazione economica, lavorativa o familiare è mutata, il giudice può ridefinire contributi, tempi di frequentazione e ripartizione delle spese, purché lo faccia sulla base di fatti concreti e nell’interesse dei figli.

La prova del mutamento deve essere documentata

Chi chiede una modifica deve dimostrare ciò che è cambiato. Buste paga, dichiarazioni fiscali, contratti, estratti conto, spese scolastiche e sanitarie, mutui, canoni e documentazione sui tempi di permanenza possono essere decisivi. L’art. 2697 c.c. resta il riferimento generale sull’onere della prova.

Le frequentazioni devono essere concretamente praticabili

Nel caso concreto si discuteva anche delle modalità di riconsegna dei figli dopo gli incontri con la madre. Il Tribunale ha stabilito che dovessero essere riaccompagnati presso l’abitazione paterna, tenendo conto del fatto che la precedente sede lavorativa del padre non era più operativa e che la nuova sede aveva funzione di mero deposito.

Le regole pratiche contano quanto i principi

Una disciplina delle frequentazioni può essere formalmente equilibrata ma concretamente impraticabile. Orari, distanze, luoghi di consegna e impegni lavorativi devono essere definiti in modo realistico, soprattutto quando i figli sono numerosi e la gestione quotidiana è complessa.

Quattro figli cambiano la dimensione economica della causa

Con più figli, anche spese apparentemente modeste si moltiplicano. Alimentazione, scuola, trasporti, attività sportive, sanità e abbigliamento producono un carico significativo. Per questo il giudice deve leggere l’assetto nel suo complesso e non isolare il solo importo dell’assegno.

Il mantenimento diretto non è sempre sufficiente

In sede di separazione la madre provvedeva mediante mantenimento diretto. Nel divorzio, la diversa distribuzione dei tempi di cura e la maggiore capacità reddituale hanno reso opportuno introdurre anche un assegno periodico. Il mantenimento diretto, quindi, non è una soluzione immutabile.

Il collegamento con Cassazione n. 30244/2025

È pertinente Mantenimento dei figli: redditi, tempi di permanenza e lavoro di cura vanno valutati insieme. Cassazione n. 30244/2025, che sviluppa gli stessi criteri di proporzionalità utilizzati dal Tribunale di Bergamo.

Il collegamento con il divorzio e la casa familiare

È utile anche Divorzio: casa familiare, figli e assegno vanno valutati con criteri diversi. Tribunale di Roma n. 5627/2026, che aiuta a distinguere funzione abitativa della casa e funzione economica del mantenimento.

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Errore: trattare l’assegno unico come una voce separata dal mantenimento

L’assegno unico è una risorsa destinata ai figli e deve essere coordinato con il complesso delle obbligazioni genitoriali. Non può essere sommato o diviso meccanicamente senza verificare chi sostenga concretamente le spese e come siano ripartiti gli altri oneri.

Errore: pensare che la casa familiare sostituisca l’assegno

L’assegnazione dell’abitazione protegge la continuità della vita dei figli. Non costituisce automaticamente un equivalente monetario del mantenimento e non elimina il dovere di contribuzione dell’altro genitore.

Errore: utilizzare soltanto il reddito netto mensile

Il reddito è solo uno dei parametri. Patrimonio, mutui, finanziamenti, capacità lavorativa, sostegni economici, numero dei figli e tempi di permanenza incidono sul risultato finale. Una fotografia parziale può portare a richieste poco realistiche.

Errore: non documentare le spese straordinarie

Le percentuali di riparto sono inutili se non si conservano fatture, ricevute e comunicazioni. Nei nuclei con più figli, la tracciabilità è essenziale per evitare contestazioni ripetute sui rimborsi.

Come costruire un fascicolo economico chiaro

È utile predisporre una tabella con entrate, patrimonio, casa, mutui, finanziamenti, spese dei figli, tempi di permanenza, assegno unico e spese straordinarie. Questo consente al giudice di vedere immediatamente dove si concentra il carico economico e come distribuire in modo proporzionato gli oneri.

La modifica futura delle condizioni

Le condizioni di divorzio possono essere riviste quando sopravvengono fatti nuovi rilevanti: perdita o incremento del reddito, cambio di residenza, mutamento dei tempi di permanenza, nuove esigenze dei figli o raggiungimento dell’autonomia. Sul punto è utile Modifica delle condizioni di separazione o divorzio: quali fatti nuovi servono.

L’art. 337-septies c.c.

L’art. 337-septies c.c. disciplina il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti. Anche quando alcuni figli raggiungono la maggiore età, il criterio resta quello dell’effettiva autosufficienza e non della sola età anagrafica.

La lezione pratica della sentenza

Il Tribunale di Bergamo n. 738/2026 mostra che il giudice deve coordinare collocamento, casa, assegno mensile, spese straordinarie e assegno unico come parti di un unico sistema. Nessuna voce può essere letta da sola senza rischiare di alterare l’equilibrio complessivo.

Conclusioni

La decisione conferma che, nel divorzio con figli, l’obiettivo non è distribuire vantaggi tra gli ex coniugi ma organizzare in modo sostenibile le risorse destinate alla prole. Nel caso concreto, il collocamento prevalente e la casa sono rimasti al padre, l’assegno unico è stato confermato integralmente a lui, la madre è stata gravata di un contributo mensile di 200 euro e del 30% delle spese straordinarie. L’assetto riflette le condizioni economiche aggiornate, i tempi di cura e l’interesse dei quattro figli.

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