La vicenda: la caduta nel parco giochi comunale
La Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 1193/2026 del 17 febbraio 2026, decide una controversia risarcitoria relativa a un infortunio verificatosi all’interno di un parco giochi comunale. Il danneggiato aveva agito ai sensi dell’art. 2051 c.c. nei confronti del Comune proprietario dell’area, della società concessionaria del servizio di gestione, manutenzione e custodia e della compagnia assicurativa di quest’ultima.
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Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato in solido Comune e concessionaria. La decisione è stata impugnata dal Comune e, in via incidentale, dagli altri soggetti coinvolti. In appello sono stati discussi il nesso causale, la presenza di liquido scivoloso sul tappeto antitrauma, il possibile fatto del terzo, la ripartizione degli obblighi manutentivi tra proprietario e gestore e il quantum del risarcimento.
Art. 2051 c.c.: responsabilità oggettiva, non responsabilità per colpa
La Corte ribadisce che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e non presunto. Il fondamento dell’imputazione non è la violazione di uno specifico obbligo di diligenza, ma il rapporto di custodia con la cosa che ha prodotto il danno.
Per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve provare il rapporto causale tra la cosa custodita e l’evento. Non è invece tenuto a dimostrare che il custode sia stato negligente nella vigilanza o nella manutenzione. Una volta provato il nesso causale, il custode può liberarsi soltanto dimostrando il caso fortuito.
La cosa deve essere causa o concausa del danno
Il punto centrale resta la causalità. Non è sufficiente che l’incidente sia avvenuto in un luogo appartenente o affidato al convenuto. La cosa deve inserirsi nel processo causale dell’evento, e il danneggiato deve fornire elementi che consentano di collegare concretamente le condizioni del bene alla lesione subita.
Nel caso esaminato le risultanze testimoniali riguardavano sia le condizioni del manto antitrauma sia la presenza di liquido scivoloso. La Corte ha valutato il complesso delle prove e ha ritenuto dimostrato il collegamento tra lo stato dell’area e la caduta, confermando l’accertamento compiuto in primo grado.
Chi è custode ai sensi dell’art. 2051 c.c.
La sentenza chiarisce che la custodia è una relazione fattuale con il bene. Non coincide necessariamente con la proprietà, con il possesso in senso tecnico o con una specifica obbligazione contrattuale. È custode chi dispone concretamente di poteri di controllo, vigilanza e intervento sulla cosa.
La relazione custodiale viene meno quando, per le caratteristiche oggettive del bene o della situazione concreta, il soggetto non disponga più di un effettivo potere sulla cosa. È quindi necessario verificare la realtà del rapporto e non fermarsi alle qualificazioni formali contenute nei contratti.
Bene pubblico affidato a terzi: perché il proprietario può restare custode
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Il principio più rilevante della pronuncia riguarda l’affidamento di un bene pubblico a un soggetto diverso dall’ente proprietario. Secondo la Corte, tale affidamento non elimina automaticamente il rapporto di custodia facente capo all’ente. Il proprietario conserva l’onere di esercitare i poteri di vigilanza e controllo necessari a garantire le normali condizioni di sicurezza del bene.
La Corte individua un limite nell’ipotesi in cui l’area sia totalmente interdetta al pubblico utilizzo. Fuori da tale situazione, la semplice concessione della gestione non equivale a una definitiva perdita di ogni potere sulla cosa e non è sufficiente, da sola, a escludere la responsabilità dell’ente verso l’utente.
Comune e concessionario possono essere entrambi custodi
L’esistenza di un gestore non impone necessariamente di individuare un solo custode. Se proprietario e concessionario conservano, secondo le rispettive attribuzioni, poteri effettivi di controllo sul bene, la responsabilità verso il danneggiato può coinvolgere entrambi.
Nel caso deciso, la Corte ha confermato la responsabilità solidale già riconosciuta in primo grado. La distribuzione contrattuale delle attività di manutenzione non è stata ritenuta idonea a eliminare, nei confronti del terzo, il rapporto custodiale dell’ente proprietario.
Manutenzione ordinaria e straordinaria: il contratto rileva soprattutto nei rapporti interni
La concessionaria aveva contestato la propria responsabilità sostenendo che la manutenzione straordinaria, compresa la riparazione della disconnessione del manto, spettasse al Comune. La questione mostra la necessità di distinguere il piano esterno della responsabilità ex art. 2051 c.c. dal piano interno dei rapporti tra i soggetti obbligati.
Le clausole che distribuiscono compiti di gestione e manutenzione possono essere decisive per stabilire chi debba sopportare definitivamente il costo del danno nei rapporti interni. Non sono però automaticamente opponibili al danneggiato quando entrambi i soggetti conservino una relazione di custodia con il bene.
Il caso fortuito: quali caratteristiche deve avere
Il custode può superare la responsabilità oggettiva provando il caso fortuito. Il fattore esterno può essere costituito da un evento naturale, dal fatto di un terzo o dalla condotta dello stesso danneggiato, ma deve avere efficacia causale tale da interrompere il collegamento tra la cosa e il danno.
La Corte richiama i caratteri dell’imprevedibilità e inevitabilità valutati sul piano oggettivo e della regolarità causale. Non è quindi sufficiente dimostrare che alla produzione dell’evento abbia partecipato un elemento proveniente dall’esterno: occorre dimostrarne la concreta capacità di assorbire la causalità della cosa custodita.
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