Il caso concreto deciso dalla Corte d’Appello di Napoli
La Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 1257/2026 del 19 febbraio 2026, ha deciso una controversia risarcitoria originata da una caduta in moto in un’area privata adibita a parcheggio. La dinamica era collegata alla presenza di un paletto piegato, fuori asse e non segnalato che invadeva la parte carrabile. In primo grado era stato riconosciuto un concorso causale del danneggiato nella misura del 50 per cento.
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Art. 2051 c.c.: la responsabilità oggettiva non elimina la prova del nesso causale
La responsabilità per cose in custodia ha natura oggettiva: il danneggiato non deve provare una specifica colpa del custode. Deve però dimostrare il fatto storico e il rapporto causale tra la cosa e il danno. È quindi necessario ricostruire come l’incidente si sia verificato e quale concreta funzione causale abbia avuto la cosa custodita.
La semplice presenza di un’anomalia o di una situazione potenzialmente pericolosa non basta. Occorre dimostrare che proprio quella condizione abbia partecipato alla produzione dell’evento secondo la dinamica allegata.
La prova dell’esatta dinamica dell’incidente
La sentenza attribuisce particolare importanza alla ricostruzione materiale dell’accaduto. Stato dei luoghi, posizione dell’ostacolo, percorso seguito, documentazione fotografica e dichiarazioni dei testimoni devono essere valutati congiuntamente. Il giudizio causale non può essere sostituito dalla mera constatazione che il bene presentasse un difetto.
Il paletto piegato e la documentazione fotografica
Nel caso concreto le fotografie dello stato dei luoghi documentavano il paletto piegato e fuori asse, con una posizione tale da interessare la parte carrabile. Le immagini sono state considerate insieme agli altri elementi istruttori per verificare la compatibilità della situazione dei luoghi con la dinamica riferita dal danneggiato.
Art. 1227 c.c. e concorso del danneggiato
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La condotta della vittima può concorrere causalmente alla produzione del danno. L’art. 1227, primo comma, c.c. consente di ridurre il risarcimento in proporzione alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate. La questione può essere rilevata anche d’ufficio quando i fatti necessari risultino acquisiti al processo.
La Corte richiama il dovere di ragionevole cautela e il principio di solidarietà dell’art. 2 Cost. La prevedibilità del pericolo e la possibilità di evitarlo mediante normali cautele incidono sulla valutazione causale della condotta della vittima.
Quando la condotta della vittima integra il caso fortuito
Il comportamento del danneggiato può avere intensità causale diversa. Può concorrere con la cosa, determinando una riduzione del risarcimento, oppure può assumere efficacia causale esclusiva. In quest’ultimo caso può integrare il caso fortuito e interrompere il nesso tra la cosa e l’evento.
Una volta provato dal danneggiato il rapporto causale, spetta infatti al custode dimostrare il fortuito: un fattore esterno, comprensivo anche del fatto del terzo o della stessa vittima, idoneo a interrompere il collegamento causale.
La testimonianza del figlio del danneggiato
La Corte affronta anche l’attendibilità del testimone oculare, figlio del danneggiato. Il rapporto di parentela non comporta automaticamente inattendibilità. La credibilità deve essere valutata considerando precisione e coerenza delle dichiarazioni e la loro compatibilità con gli elementi oggettivi acquisiti.
Nel caso esaminato la testimonianza è stata confrontata con le fotografie e con la complessiva ricostruzione dello stato dei luoghi. Il valore della prova deriva quindi dalla valutazione congiunta delle risultanze istruttorie, non dal singolo elemento considerato isolatamente.
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