La responsabilità del custode è oggettiva
La sentenza n. 80/2026 della Corte d’Appello di Palermo ribadisce che la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. si fonda sul rapporto tra la cosa in custodia e il danno. Il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e l’evento; il custode, per liberarsi, deve dimostrare un caso fortuito idoneo a interrompere quel nesso. Non è quindi sufficiente affermare di aver svolto regolare manutenzione.
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Il comportamento del danneggiato conta
La condotta della vittima può concorrere alla produzione del danno ai sensi dell’art. 1227 c.c. Se il comportamento è imprudente ma non assorbente, il risarcimento può essere ridotto. Se invece la condotta è così anomala e determinante da costituire causa autonoma dell’evento, può interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità del custode. La valutazione dipende dalle circostanze concrete e dalla prevedibilità del rischio.
Strade, condomini e immobili
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Il principio trova applicazione in cadute su marciapiedi, scale condominiali, pavimentazioni, aree comuni, locali commerciali e altre situazioni in cui una cosa abbia avuto un ruolo causale. Per il danneggiato è importante documentare lo stato dei luoghi immediatamente dopo l’incidente. Per il custode è invece decisivo provare eventuali fattori esterni o comportamenti imprevedibili della vittima.
Le fotografie e i rilievi
Fotografie ravvicinate e d’insieme, video, misurazioni, testimonianze e verbali possono ricostruire visibilità dell’ostacolo, illuminazione, condizioni atmosferiche e percorsi alternativi. Spesso il processo si decide sulla capacità di dimostrare non soltanto che esistesse un’anomalia, ma che proprio quell’anomalia abbia causato la caduta o il danno secondo una sequenza credibile.
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