La convocazione deve essere provata
La sentenza n. 72/2026 della Corte d’Appello di Genova affronta il problema della prova della corretta convocazione dell’assemblea condominiale. Il condominio deve dimostrare che l’avviso sia pervenuto all’indirizzo del destinatario in tempo utile rispetto alla prima convocazione. La mera distinta delle raccomandate o la documentazione che prova soltanto la consegna degli invii al servizio postale non dimostra, da sola, che il singolo condomino abbia ricevuto l’avviso nei termini.
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Il termine di cinque giorni
L’avviso di convocazione deve essere comunicato rispettando il termine previsto dall’art. 66 disp. att. c.c. Il punto decisivo non è quando l’amministratore abbia spedito la lettera, ma quando l’avviso sia giunto all’indirizzo del condomino in modo tale da poter essere conosciuto. Questo richiede una prova coerente con le regole sulla ricezione degli atti recettizi. Il condomino può comunque dimostrare di essere stato, senza propria colpa, nell’impossibilità di averne conoscenza.
Perché la distinta postale può non bastare
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Una distinta di spedizione prova che una serie di plichi è stata affidata al servizio postale, ma non necessariamente il momento di ricezione di ciascun avviso. Nel contenzioso condominiale questa differenza è decisiva. Se l’amministratore non conserva ricevute, tracciamenti o altri elementi idonei a dimostrare la data di pervenimento, può diventare difficile provare il rispetto del termine. Una gestione documentale ordinata delle convocazioni è quindi essenziale.
Chi può impugnare la delibera
La Corte richiama anche il principio secondo cui il condomino assente o dissenziente che impugna una delibera annullabile non deve necessariamente dimostrare un interesse ulteriore e specifico diverso dall’eliminazione della deliberazione viziata. L’interesse ad agire può coincidere con l’accertamento e la rimozione del vizio formale. Ciò rafforza l’importanza del rispetto rigoroso delle regole di convocazione.
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