La risoluzione non cancella il passato
La sentenza n. 31/2026 della Corte d’Appello di Torino ribadisce che nei contratti di durata la risoluzione opera normalmente per il futuro. Le prestazioni già eseguite e gli effetti maturati prima dello scioglimento restano fermi. Questo significa che crediti sorti durante il rapporto possono restare esigibili anche dopo la risoluzione, salvo che siano neutralizzati da specifiche eccezioni o da una diversa disciplina contrattuale.
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Il credito anteriore alla risoluzione
Se un corrispettivo è maturato prima dello scioglimento del contratto, il creditore può continuare a pretenderlo. Il debitore, tuttavia, può opporre l’inadempimento della controparte quando ricorrano i presupposti dell’art. 1460 c.c. La controversia si sposta quindi sulla qualità e sull’esattezza delle prestazioni già rese, non semplicemente sull’avvenuta cessazione del rapporto.
Contratti continuativi e imprese
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La regola riguarda rapporti di fornitura, servizi continuativi, concessioni, manutenzioni, distribuzione e altri contratti destinati a produrre effetti nel tempo. È importante distinguere le obbligazioni maturate prima della risoluzione da quelle che avrebbero dovuto sorgere successivamente. Una contabilità contrattuale ordinata aiuta a evitare sovrapposizioni e contestazioni.
Eccezione di inadempimento
Il debitore che oppone l’inadempimento non può limitarsi a formule generiche. Deve indicare quali prestazioni non siano state eseguite o siano state eseguite male e perché ciò giustifichi il rifiuto del pagamento. Il creditore, a sua volta, dovrà dimostrare l’esatto adempimento. La proporzionalità tra i reciproci inadempimenti resta un criterio decisivo.
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