1. Introduzione: perché la sentenza n. 5663/2026 merita attenzione
Con la sentenza n. 5663 del 3 luglio 2026 il Tribunale di Milano si è pronunciato sull'azione di ripetizione dell'indebito promossa da una società nei confronti della propria banca, in relazione a due rapporti collegati: un conto corrente ordinario e un conto anticipi salvo buon fine. La decisione, segnalata dalla rivista Diritto Bancario, affronta in un'unica motivazione quasi tutti i temi che ricorrono nel contenzioso sui conti correnti delle imprese: il momento da cui decorre la prescrizione, la validità della clausola di capitalizzazione degli interessi, la sorte delle commissioni non pattuite, l'indeterminatezza del tasso, l'efficacia delle rinunce sottoscritte dal cliente, l'onere di allegazione sullo ius variandi e l'utilizzabilità degli estratti scalari. L'esito è una condanna della banca alla restituzione di 82.389,37 euro e di 27.115,98 euro, per un totale di 109.505,35 euro, oltre interessi e 15.000 euro di spese di lite. In questo approfondimento ricostruiamo i passaggi principali della pronuncia, collocandoli nel quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, e segnaliamo i punti in cui la soluzione milanese si discosta dall'orientamento più diffuso. Le informazioni sulla vicenda sono tratte dalla sintesi pubblicata dalla rivista; dove il testo integrale non è disponibile, lo diciamo espressamente, evitando di attribuire alla sentenza affermazioni che non risultano dalla fonte.
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2. I fatti: conto corrente ordinario e conto anticipi s.b.f.
La controversia nasce dall'iniziativa di una società correntista che, al termine dei rapporti con l'istituto di credito, ha chiesto la restituzione delle somme che riteneva indebitamente addebitate. I rapporti coinvolti erano due: un conto corrente ordinario, sul quale transitava l'operatività quotidiana dell'impresa, e un conto anticipi salvo buon fine, lo strumento con cui la banca anticipa all'impresa l'importo di crediti commerciali, tipicamente ricevute bancarie o fatture, prima della loro scadenza, riservandosi di stornare l'anticipo se il debitore non paga. I due conti funzionano in modo coordinato: gli anticipi vengono generalmente accreditati sul conto ordinario e poi estinti con l'incasso dei crediti o con addebiti di storno. Questa struttura ha conseguenze pratiche rilevanti, perché un errore nel calcolo degli interessi o delle commissioni su uno dei due rapporti si riflette sull'altro, e perché la ricostruzione contabile richiede di disporre della documentazione completa di entrambi. Secondo la sintesi disponibile, la società contestava la capitalizzazione degli interessi, l'applicazione di commissioni e di condizioni economiche non validamente pattuite e l'indeterminatezza del tasso previsto in uno dei contratti. La banca si difendeva eccependo, tra l'altro, la prescrizione e invocando rinunce sottoscritte dal cliente. Il giudice ha disposto una consulenza tecnica contabile, sulla cui base è stata quantificata la condanna finale.
3. L'azione di ripetizione dell'indebito nei rapporti bancari
Lo strumento con cui il correntista recupera le somme pagate senza titolo è l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo prevista dall'art. 2033 c.c., secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Nei rapporti di conto corrente l'applicazione di questa norma presenta particolarità che la giurisprudenza ha chiarito nel tempo. Un addebito in conto non equivale di per sé a un pagamento: finché il conto resta aperto e il saldo è passivo, l'annotazione di interessi o commissioni illegittimi aumenta il debito del cliente, ma non comporta uno spostamento patrimoniale a favore della banca. Il pagamento si realizza soltanto quando il cliente effettua versamenti che estinguono quel debito, oppure alla chiusura del rapporto, quando il saldo viene regolato. Per questo motivo, mentre il rapporto è in corso, il cliente può chiedere al giudice di accertare il saldo corretto, ma la vera e propria condanna alla restituzione presuppone che vi siano stati pagamenti. Nel caso milanese il rapporto risultava chiuso, sicché la domanda di ripetizione era proponibile nella sua pienezza. Per un inquadramento più ampio di come si ricostruisce il saldo dopo l'eliminazione delle poste illegittime, rinviamo al nostro approfondimento su anatocismo e interessi illegittimi.
4. La prescrizione: il principio affermato dal Tribunale
Il punto più innovativo della pronuncia riguarda la prescrizione. Il diritto alla ripetizione si prescrive nel termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.; la questione controversa è da quando quel termine inizi a decorrere. Il Tribunale di Milano ha ritenuto non fondata, nel caso esaminato, la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, osservando che la rimessa è solutoria soltanto rispetto all'apertura di credito e non rispetto al rapporto di conto corrente in quanto tale. Ne discende il principio, riportato testualmente dalla fonte, per cui la prescrizione decorre dalla chiusura del conto, cioè dalla fine del rapporto, salvo che l'indebito non sia invocato in relazione a regole proprie del rapporto di apertura di credito. In altri termini, secondo il giudice milanese, il criterio delle rimesse solutorie non è un criterio generale applicabile a qualsiasi conto con saldo passivo, ma un criterio legato alla presenza e ai limiti di un affidamento. Quando la contestazione riguarda poste che derivano dalla disciplina del conto corrente, il dies a quo coincide con la chiusura. Si tratta di una lettura che riduce sensibilmente lo spazio dell'eccezione di prescrizione della banca e che, come vedremo, si confronta in modo non banale con l'orientamento consolidato.
5. Il confronto con le Sezioni Unite n. 24418/2010
Il riferimento obbligato in materia è la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010. Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel conto corrente assistito da apertura di credito, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dalla chiusura del conto se i versamenti hanno avuto funzione meramente ripristinatoria della provvista, cioè hanno ricostituito la disponibilità del fido; decorre invece dalla data del singolo versamento se questo ha avuto natura solutoria, perché eseguito su un conto scoperto, privo di affidamento o oltre il limite del fido. Nella prassi successiva, questo schema è stato spesso applicato in modo generalizzato: ogni rimessa su un conto con saldo passivo non affidato veniva considerata un pagamento, con conseguente decorrenza autonoma della prescrizione. La sentenza milanese, secondo la sintesi disponibile, contesta proprio questa generalizzazione, valorizzando il dato che la distinzione elaborata dalle Sezioni Unite nasceva nel contesto dell'apertura di credito. È importante sottolineare che la sintesi non riporta l'intero percorso argomentativo del giudice; chi intende utilizzare il principio in un giudizio dovrebbe consultare il testo integrale, anche perché la soluzione si colloca in una posizione minoritaria rispetto all'applicazione corrente del criterio delle rimesse. Il nostro approfondimento sulla prescrizione nei conti correnti illustra nel dettaglio la distinzione e i suoi effetti pratici.
6. Conto corrente e apertura di credito: due contratti distinti
Per comprendere il ragionamento del Tribunale occorre tenere separati due contratti che nella prassi bancaria viaggiano spesso insieme. Il conto corrente bancario è il contratto con cui la banca svolge un servizio di cassa per il cliente, eseguendo pagamenti e incassi e annotando le relative operazioni. L'apertura di credito, disciplinata dagli articoli 1842 e seguenti del codice civile, è invece il contratto con cui la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un certo periodo o a tempo indeterminato. Quando l'apertura di credito è regolata in conto corrente, il cliente può utilizzare più volte la somma e ripristinare la disponibilità con successivi versamenti, secondo quanto prevede l'art. 1852 c.c., che consente al correntista di disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito. È in questo contesto che ha senso distinguere tra versamenti che ripristinano la provvista e versamenti che pagano un debito scaduto. Il Tribunale di Milano trae da questa distinzione strutturale la conseguenza che la qualificazione solutoria della rimessa non può prescindere dal rapporto di apertura di credito e dalle sue regole. Sul diverso trattamento del conto affidato si veda anche la nostra analisi dell'ordinanza sul conto affidato n. 5575/2025.
7. La decorrenza della prescrizione in concreto
Sul piano pratico, la scelta del dies a quo determina quante poste illegittime possono essere recuperate. Se la prescrizione decorre dalla chiusura del conto, il correntista che agisce entro dieci anni da quella data può chiedere la restituzione di tutti gli addebiti indebiti dell'intera durata del rapporto, anche se risalenti a molti anni prima. Se invece si applica il criterio delle rimesse solutorie, ogni versamento eseguito su un conto scoperto fa decorrere un autonomo termine, e i versamenti più lontani nel tempo possono risultare prescritti. In un rapporto durato decenni la differenza economica può essere molto rilevante. Va inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la banca che eccepisce la prescrizione deve allegare l'esistenza di versamenti solutori, mentre non è tenuta a indicarli uno per uno; spetta poi al giudice, normalmente con l'ausilio del consulente tecnico, verificarne la natura. La sentenza milanese, collocando la decorrenza alla chiusura del conto per le contestazioni legate alla disciplina del conto corrente, rende meno decisivo questo accertamento, ma lascia ferma la possibilità di applicare la prescrizione dalla singola rimessa quando l'indebito discende dalle regole dell'apertura di credito. Un'applicazione recente del criterio tradizionale si trova nella nostra analisi della sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 586/2026.
8. L'anatocismo: il quadro di riferimento
L'anatocismo è la produzione di interessi su interessi scaduti. L'art. 1283 c.c. lo ammette soltanto in casi limitati: dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, purché si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi, salvo usi contrari. Per decenni le banche hanno applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sulla base di un presunto uso normativo; a partire dal 1999 la Corte di Cassazione ha escluso che tale uso esistesse, qualificandolo come uso negoziale e dichiarando nulle le relative clausole. Il legislatore è intervenuto con il decreto legislativo n. 342 del 1999, che ha modificato l'articolo 120 del Testo unico bancario e ha demandato al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio la disciplina delle modalità di capitalizzazione. Ne è derivata la delibera CICR del 9 febbraio 2000, che ha consentito la capitalizzazione a condizione che fosse applicata con la stessa periodicità agli interessi debitori e creditori. Successivamente la legge n. 147 del 2013 e poi il decreto-legge n. 18 del 2016 hanno nuovamente modificato l'articolo 120 del Testo unico bancario, introducendo un divieto generale di anatocismo con alcune specifiche eccezioni. La sentenza milanese si muove all'interno di questa evoluzione, distinguendo tre periodi.
9. Il periodo anteriore al 30 giugno 2000
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Per il periodo anteriore al 30 giugno 2000, data entro la quale le banche dovevano adeguare i contratti alla delibera CICR, il Tribunale ha disposto l'espunzione degli addebiti anatocistici. È la conseguenza della nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, nullità che non può essere sanata dalla normativa sopravvenuta. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24418/2010, hanno inoltre chiarito che, una volta eliminata la clausola nulla, gli interessi passivi non possono essere capitalizzati con nessuna periodicità, neppure annuale, perché manca un valido titolo negoziale e non esiste un uso normativo di capitalizzazione. In concreto, per questo periodo il consulente tecnico ricalcola gli interessi in forma semplice. Va precisato che la sintesi della sentenza non specifica se i contratti fossero stati stipulati prima del 2000 o se la banca avesse effettuato l'adeguamento mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come consentito per i contratti in corso dall'articolo 7 della delibera CICR, a condizione che le nuove condizioni non fossero peggiorative. Nel contenzioso questo profilo è spesso decisivo: se l'adeguamento comporta un peggioramento per il cliente, è necessaria la sua approvazione espressa.
10. Il periodo dal 1° gennaio 2014 fino all'autorizzazione del cliente
Il secondo periodo individuato dal Tribunale decorre dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della modifica all'articolo 120 del Testo unico bancario introdotta dalla legge n. 147 del 2013, che ha previsto che gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori. Richiamando la Cassazione n. 21344/2024, il giudice milanese ha disposto l'espunzione degli addebiti anatocistici da quella data fino all'autorizzazione espressa del cliente. Il riferimento all'autorizzazione si spiega con la disciplina introdotta nel 2016 e con la delibera CICR del 3 agosto 2016, che consentono che gli interessi debitori maturati, divenuti esigibili, siano addebitati in conto solo se il cliente vi abbia espressamente acconsentito. In assenza di tale autorizzazione, la banca non può far confluire gli interessi nel saldo produttivo di ulteriori interessi. La sentenza conferma dunque che anche il periodo successivo al 2014 deve essere esaminato con attenzione nelle ricostruzioni contabili, verificando se e quando il cliente abbia rilasciato l'autorizzazione. Il tema dei periodi di capitalizzazione è trattato anche nel nostro commento alla sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 95/2026.
11. TAN e TAE coincidenti: perché la clausola non è nulla
Tra le contestazioni del correntista vi era la coincidenza tra il tasso annuo nominale e il tasso annuo effettivo indicati nel documento di sintesi. L'argomento, ricorrente nel contenzioso, muove dall'idea che, se gli interessi sono capitalizzati periodicamente, il tasso effettivo debba essere necessariamente superiore al nominale; la mancata indicazione del tasso effettivo maggiorato renderebbe la clausola invalida. Il Tribunale di Milano ha respinto questa impostazione. La delibera CICR del 9 febbraio 2000, nella parte in cui impone di indicare il tasso effettivo, detta una disciplina di trasparenza. La violazione delle regole di trasparenza, in mancanza di una previsione espressa, non è sanzionata con la nullità, secondo il principio desumibile dall'art. 1418, comma 3, c.c., per cui il contratto è nullo negli altri casi stabiliti dalla legge. Per la validità della clausola di capitalizzazione, secondo il giudice, è sufficiente il rispetto della pari periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi. Il rilievo è significativo perché distingue tra i requisiti di validità della clausola e gli obblighi informativi della banca, la cui violazione può semmai rilevare sotto altri profili, come la responsabilità per inadempimento, ma non determina automaticamente l'eliminazione della capitalizzazione.
12. La commissione di massimo scoperto mai pattuita
Il Tribunale ha disposto lo storno degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto, risultata mai pattuita. La commissione di massimo scoperto era il corrispettivo che la banca applicava sul picco massimo di utilizzo del fido in un determinato periodo; la sua disciplina è stata profondamente modificata dal decreto-legge n. 185 del 2008 e dalle successive modifiche all'articolo 117-bis del Testo unico bancario, che oggi ammettono soltanto una commissione onnicomprensiva sull'affidamento e una commissione di istruttoria veloce per gli sconfinamenti. Indipendentemente da questa evoluzione, il principio applicato dal giudice milanese è più semplice: qualsiasi onere economico a carico del cliente deve trovare fondamento in una pattuizione scritta. L'articolo 117 del Testo unico bancario prevede che i contratti indichino tasso, prezzo e ogni altra condizione praticata, e che siano nulle le clausole che prevedono condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate; in mancanza di pattuizione, l'addebito è privo di titolo e deve essere restituito. Nella ricostruzione del consulente tecnico, la commissione non pattuita viene eliminata per l'intera durata del rapporto, con il conseguente effetto anche sugli interessi calcolati su quelle poste.
13. La commissione di disponibilità fondi anteriore alla pattuizione
Analoga soluzione è stata adottata per la commissione di disponibilità fondi, stornata per il periodo anteriore alla sua pattuizione. Si tratta di un aspetto che merita attenzione: la commissione non è stata considerata illegittima in sé, ma soltanto per il periodo in cui veniva applicata senza che il contratto la prevedesse. Questo dimostra quanto sia importante, nell'analisi di un rapporto bancario, ricostruire la sequenza cronologica dei contratti, delle modifiche e delle condizioni economiche, perché la stessa voce di costo può essere dovuta in un periodo e non dovuta in un altro. La commissione di disponibilità fondi è, nella sostanza, il corrispettivo che la banca richiede per tenere a disposizione del cliente la somma affidata; la sua applicazione presuppone dunque sia l'esistenza di un affidamento sia una clausola che ne determini la misura. Quando il contratto viene stipulato in un momento successivo all'inizio dell'applicazione, gli addebiti precedenti restano privi di causa. Il consulente tecnico, in questi casi, deve individuare con precisione la data della pattuizione e operare lo storno solo fino a quel momento, mantenendo invece gli addebiti successivi, se conformi alle condizioni concordate.
14. La linea estero mai contrattualizzata
La sentenza dà atto anche dello storno degli addebiti relativi a una linea estero mai contrattualizzata. Nella prassi le imprese che operano con l'estero utilizzano spesso linee di credito dedicate, per esempio per l'anticipo di crediti verso clienti stranieri o per il finanziamento di importazioni. Se la banca applica condizioni riferite a una linea di credito di cui non esiste traccia contrattuale, gli addebiti relativi non hanno alcun titolo. La soluzione è coerente con il principio della forma scritta dei contratti bancari, previsto a pena di nullità dall'articolo 117 del Testo unico bancario, e con la regola secondo cui chi pretende un pagamento deve dimostrare il fondamento del proprio diritto. Il dato è anche un monito per le imprese: l'operatività bancaria quotidiana genera spesso rapporti di fatto non formalizzati, che emergono soltanto quando si esaminano analiticamente gli estratti conto. Una verifica periodica della documentazione contrattuale permette di individuare tempestivamente condizioni applicate senza accordo, senza dover attendere la chiusura del rapporto.
15. Il tasso intrafido indeterminato nel contratto del 25 gennaio 2010
Un ulteriore profilo riguarda il contratto del 25 gennaio 2010, che indicava per gli utilizzi entro il fido sia un tasso fisso sia un tasso variabile, senza specificare l'indice di riferimento del tasso variabile. Il Tribunale ha ritenuto la clausola indeterminata. La determinatezza o determinabilità dell'oggetto è un requisito di validità del contratto, e nei contratti bancari la clausola sugli interessi deve consentire di individuare con certezza il tasso applicabile sulla base di criteri oggettivi, senza margini di discrezionalità per la banca. Un tasso variabile privo di indicazione del parametro a cui è ancorato non soddisfa questo requisito, perché non consente al cliente di conoscere in anticipo come varierà il costo del credito. La coesistenza di un tasso fisso e di un tasso variabile, senza un criterio che stabilisca quale dei due si applichi e in quali casi, aggrava l'incertezza. In presenza di una clausola indeterminata, l'ordinamento non lascia il contratto privo di regolazione degli interessi, ma prevede un meccanismo di sostituzione specifico.
16. L'art. 117, comma 7, TUB e il tasso sostitutivo
Il meccanismo di sostituzione è previsto dall'articolo 117, comma 7, del Testo unico bancario, che il Tribunale ha applicato al contratto del 2010. In caso di inosservanza delle regole sulla forma e sul contenuto, e quindi anche quando il tasso non sia validamente determinato, si applica per le operazioni attive il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e per le operazioni passive il tasso massimo degli stessi titoli emessi nello stesso periodo. Gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati non sono dovuti. Si tratta di una disciplina di tutela del cliente, che sanziona la banca sostituendo il tasso contrattuale con un parametro normalmente molto più basso. Nella ricostruzione contabile, il consulente tecnico ricalcola gli interessi intrafido sul tasso sostitutivo per il periodo di vigenza del contratto. La differenza rispetto agli interessi effettivamente addebitati concorre a formare la somma da restituire. Va ricordato che il riferimento normativo è contenuto nel Testo unico bancario, per il quale non è presente una scheda nella sezione Normativa del nostro sito.
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