La confideiussione secondo la Corte d’Appello di Messina
La sentenza n. 9/2026 della Corte d’Appello di Messina affronta il tema della confideiussione, cioè la presenza di più garanti che assumono l’obbligo di garantire lo stesso debito verso il medesimo creditore. La Corte evidenzia che tra le obbligazioni dei confideiussori esiste un collegamento necessario, anche se le garanzie non vengono prestate nello stesso momento. Ciò rileva soprattutto nei rapporti interni tra garanti e nel diritto di regresso di chi abbia pagato oltre la propria quota.
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Il diritto di regresso tra garanti
Se uno dei fideiussori paga l’intero debito garantito, può rivalersi sugli altri garanti secondo le regole previste dal codice civile. Il rapporto interno va quindi distinto dal rapporto esterno con il creditore. Quest’ultimo può agire secondo il contenuto delle garanzie sottoscritte, mentre tra i confideiussori devono poi essere riequilibrati gli esborsi secondo le rispettive quote e gli accordi eventualmente esistenti.
Quando il fideiussore può essere consumatore
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La decisione richiama un principio particolarmente importante: la qualità di consumatore del fideiussore non si determina automaticamente guardando alla natura professionale del debitore principale. Occorre esaminare la posizione del garante nel contratto di fideiussione e il suo eventuale collegamento funzionale con l’attività imprenditoriale della società garantita. La mera esistenza del debito d’impresa non basta, da sola, a escludere la tutela consumeristica.
Partecipazione societaria e ruolo di amministratore
Tra gli elementi rilevanti possono assumere peso l’entità della partecipazione del garante nel capitale della società, la qualità di amministratore o gestore e il concreto interesse professionale nell’operazione finanziata. Un socio marginale privo di poteri gestori può trovarsi in una posizione diversa da quella dell’amministratore che presta garanzia per sostenere direttamente l’attività della propria impresa. La valutazione deve quindi essere sostanziale, non puramente formale.
Nullità rilevabile anche in appello
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