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Giurisprudenza · 14 min · 21 settembre 2026

CONDOMINIO E PARTI COMUNI: IL SINGOLO NON PUÒ DEMOLIRE O OCCUPARE CIÒ CHE È COMUNE. CASSAZIONE N. 9565/2026

La Cassazione n. 9565/2026 chiarisce quando nasce il condominio e perché demolizione o appropriazione di parti comuni superano i limiti dell’uso individuale.

CONDOMINIO E PARTI COMUNI: IL SINGOLO NON PUÒ DEMOLIRE O OCCUPARE CIÒ CHE È COMUNE. CASSAZIONE N. 9565/2026

Il principio affermato dalla Cassazione

La sentenza della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, n. 9565 del 14 aprile 2026 affronta una questione concreta e frequente: fino a dove può spingersi il proprietario di una singola unità quando i lavori sulla sua porzione incidono su strutture, suolo, sottosuolo o aree che appartengono al condominio? La Corte distingue con nettezza il diritto del singolo a utilizzare intensamente la cosa comune dall’appropriazione o dalla distruzione del bene comune. Il punto decisivo non è soltanto se l’opera comprometta la stabilità dell’edificio, ma se sottragga agli altri partecipanti una parte comune o ne elimini materialmente la funzione e la disponibilità.

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La pronuncia nasce da una trasformazione edilizia particolarmente invasiva: una parte dell’edificio originario era stata demolita per realizzare nuove unità, con interventi sulle strutture portanti e con occupazione di aree esterne, suolo e sottosuolo. La Cassazione ha censurato l’impostazione che, pur riconoscendo l’esistenza di parti condominiali, aveva ritenuto legittima l’attività costruttiva del singolo. Una volta accertata la natura comune di fondazioni, travi, resede, suolo o sottosuolo, non è coerente consentire a un partecipante di eliminarli o incorporarli stabilmente nella propria trasformazione esclusiva.

Quando nasce il condominio dopo il frazionamento

Il condominio può sorgere senza una deliberazione costitutiva e senza un atto formale dedicato. Quando l’unico proprietario di un edificio aliena una prima porzione a un soggetto diverso, si determina la pluralità delle proprietà esclusive e, rispetto ai beni che servono strutturalmente o funzionalmente le diverse unità, opera il regime condominiale. La regola è collegata all’art. 1117 c.c., che individua le principali categorie di beni comuni, salvo che dal titolo risulti diversamente.

La Cassazione ribadisce che l’acquirente entra nel condominio ipso iure et facto rispetto alle parti comuni esistenti al momento dell’alienazione. Il regime può inoltre estendersi alle ulteriori parti che, successivamente, risultino necessarie o destinate, per caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune. È quindi essenziale ricostruire il momento in cui il condominio è sorto, perché da quel momento il precedente proprietario unico non può più disporre unilateralmente di beni ormai entrati nella sfera comune come se fossero rimasti esclusivamente suoi.

Il titolo può escludere la comunione, ma deve essere chiaro

La presunzione di condominialità non rende irrilevanti i titoli. Rogiti, atti originari di frazionamento e regolamenti contrattuali possono attribuire determinati beni in proprietà esclusiva. L’indagine, però, non può fermarsi a formule generiche o alla sola rappresentazione catastale. Occorre verificare se il titolo che ha dato origine alla pluralità delle proprietà contenga una riserva incompatibile con la comunione e se tale previsione sia riferibile proprio al bene oggetto della controversia.

In pratica, la ricostruzione deve seguire una sequenza precisa: individuare l’atto che ha determinato il primo frazionamento; verificare quali strutture e aree esistessero in quel momento; esaminare la loro funzione; controllare le eventuali riserve contenute nel titolo; confrontare infine tali elementi con gli atti successivi. Una clausola contenuta in una vendita successiva non può, da sola, sottrarre agli altri condomini diritti comuni già acquistati.

Suolo, fondazioni, travi e sottosuolo

Tra gli elementi normalmente comuni l’art. 1117 c.c. comprende il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti. La sentenza n. 9565/2026 attribuisce particolare rilievo anche al sottosuolo quando esso costituisce la proiezione del sedime condominiale ed è coinvolto dalla struttura e dalla funzione comune dell’edificio. Non basta quindi richiamare in astratto l’estensione della proprietà al sottosuolo: prima occorre stabilire a chi appartenga il suolo e quale sia il regime condominiale formatosi con il frazionamento.

Questo passaggio è importante nelle ristrutturazioni profonde, negli scavi, nella creazione di locali interrati, nelle rampe e negli ampliamenti. L’opera può trovarsi materialmente sotto una porzione utilizzata dal singolo e, tuttavia, incidere su un bene comune. La collocazione fisica non coincide necessariamente con la titolarità giuridica.

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L’[art. 1102 c.c.](/normativa/codice-civile/articolo/1102): uso più intenso sì, appropriazione no

L’art. 1102 c.c. permette a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune e anche di ricavarne un’utilità più intensa, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Il «pari uso» non significa uso identico, simultaneo e matematicamente uguale. La comunione consente utilizzazioni differenziate e anche più intense, finché rimane salvaguardata la posizione degli altri partecipanti.

Il confine viene però superato quando l’intervento non si limita a utilizzare o adattare il bene, ma lo elimina, lo incorpora stabilmente nella proprietà esclusiva o lo rende indisponibile agli altri. Demolire fondazioni o travi comuni non è un uso più intenso: significa sopprimere materialmente un bene appartenente anche agli altri. Analogamente, occupare in via esclusiva una porzione significativa del sottosuolo per realizzare un vano destinato soltanto alle esigenze del singolo può impedire il pari uso e trasformare di fatto la cosa comune in una utilità esclusiva.

Il rapporto con l’[art. 1122 c.c.](/normativa/codice-civile/articolo/1122)

L’art. 1122 c.c. disciplina le opere eseguite dal condomino nella propria unità o nelle parti normalmente destinate all’uso individuale. Il proprietario non può realizzare interventi che rechino danno alle parti comuni o determinino conseguenze vietate dalla norma. La tutela non riguarda soltanto il rischio di crollo o il pregiudizio statico: può rilevare anche la riduzione apprezzabile delle utilità che gli altri ricavano dalla cosa comune o l’invasione della sfera dei loro diritti.

Per questo l’assenza di un danno alla stabilità non rende automaticamente lecita l’opera. Un intervento può essere staticamente sicuro e tuttavia giuridicamente illegittimo perché distrugge una struttura comune, sottrae una superficie comune o altera il rapporto tra proprietà individuale e condominiale. Sicurezza dell’edificio e titolarità del bene sono piani distinti e devono essere verificati entrambi.

Il permesso di costruire non decide i rapporti tra condomini

Un titolo edilizio attesta la conformità amministrativa dell’intervento nei limiti propri del procedimento pubblico, ma non attribuisce al beneficiario la proprietà di beni altrui e non risolve i rapporti civilistici tra condomini. Prima di eseguire opere strutturali occorre quindi una verifica autonoma dei diritti reali coinvolti. L’esistenza di un’autorizzazione amministrativa non neutralizza i limiti derivanti dagli artt. 1102, 1117 e 1122 c.c.

Le aree di parcheggio e la Legge Ponte

La sentenza affronta anche gli spazi destinati a parcheggio e richiama l’art. 41-sexies della legge n. 1150/1942, introdotto dalla legge n. 765/1967. Per gli edifici ricadenti nella disciplina applicabile, la destinazione a parcheggio assume carattere inderogabile nei termini stabiliti dalla normativa. La questione non resta confinata al rapporto con l’amministrazione: può produrre effetti anche nei rapporti privatistici, imponendo di verificare se gli atti di disposizione abbiano sottratto spazi alla destinazione vincolata.

Nel contenzioso, quindi, non basta domandarsi chi sia proprietario dell’area. Occorre verificare anche se esista un vincolo legale di destinazione e quale diritto spetti ai proprietari delle unità immobiliari. Titolarità, destinazione urbanistica e diritto reale d’uso possono intersecarsi e richiedono domande giudiziali formulate in modo coerente.

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Demolizione di parti comuni: perché il problema è diverso da una semplice modifica

Una modifica della cosa comune può essere lecita quando conserva il bene e ne consente l’utilizzazione compatibile con i diritti altrui. La demolizione presenta un problema diverso: il bene viene eliminato e non può più essere utilizzato dagli altri. Per questo, quando l’intervento coinvolge fondazioni, travi, muri o altre strutture comuni, l’analisi non può essere ridotta alla verifica della sicurezza del fabbricato residuo. Va accertato anzitutto se il singolo avesse il potere di incidere in quel modo su un bene di cui non era proprietario esclusivo.

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Occupazione del resede e del sottosuolo

Lo stesso criterio vale per l’occupazione del resede e del sottosuolo. Un utilizzo temporaneo o compatibile può rientrare nelle facoltà del condomino; l’incorporazione stabile di una parte comune in un’opera esclusiva può invece impedire agli altri ogni utilizzazione futura. La valutazione deve considerare superficie interessata, carattere reversibile o irreversibile dell’opera, funzione del bene, possibilità concreta di utilizzi alternativi e incidenza sui diritti degli altri partecipanti.

Il confronto con altri approfondimenti sulle parti comuni

Il tema si collega a Parti comuni e proprietà esclusiva: l’assemblea non può sacrificare il diritto del singolo. Cassazione n. 11337/2026, che esamina il confine tra poteri collettivi e diritto individuale. Letti insieme, i due precedenti mostrano una regola speculare: né il singolo può appropriarsi della cosa comune, né la maggioranza può comprimere un diritto esclusivo oltre i limiti consentiti.

È utile anche Scioglimento del condominio: chi riscuote i crediti pregressi e quando le quote restano dovute? Cassazione n. 18202/2026, perché chiarisce come le vicende organizzative dell’edificio non cancellino automaticamente rapporti e posizioni già sorti. Quando cambia l’assetto materiale o giuridico del complesso, occorre sempre individuare quali diritti siano già entrati nel patrimonio dei partecipanti.

Quali documenti controllare prima dei lavori

Prima di demolire, scavare, ampliare o trasformare una porzione dell’edificio è opportuno acquisire l’atto di acquisto, il primo titolo che ha determinato il frazionamento, gli atti successivi rilevanti, il regolamento condominiale, le tabelle e gli elaborati planimetrici, i progetti originari, le pratiche edilizie e le eventuali delibere. A questi documenti va affiancata una verifica tecnica dello stato dei luoghi. La sola planimetria catastale non risolve, di per sé, una controversia sulla proprietà.

Quando sono coinvolte strutture portanti, la relazione tecnica dovrebbe descrivere non soltanto la sicurezza dell’intervento, ma anche quali elementi vengono rimossi, sostituiti o incorporati nella nuova opera. Questa descrizione consente al legale di confrontare il progetto con il regime proprietario e di distinguere l’uso consentito dalla trasformazione che richiede il consenso dei titolari del bene.

Cosa fare se i lavori sono già iniziati

Se l’intervento è in corso, la priorità è preservare la prova. Fotografie datate, rilievi, progetti, comunicazioni dell’amministratore, verbali assembleari, accessi tecnici e documentazione edilizia possono essere decisivi. Nei casi in cui la prosecuzione renda più difficile il ripristino, deve essere valutata tempestivamente la tutela cautelare. La scelta dipende dalla natura del diritto leso, dall’urgenza e dalla possibilità di dimostrare con sufficiente precisione ciò che esisteva prima dell’intervento.

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Il ruolo dell’amministratore e dell’assemblea

L’amministratore deve distinguere le opere meramente interne da quelle che possono incidere sui beni comuni. Le attribuzioni generali sono disciplinate dall’art. 1130 c.c.. Quando riceve notizia di lavori potenzialmente invasivi, è utile acquisire la documentazione, verificare la natura dei beni coinvolti e informare gli organi condominiali quando necessario. Per gli aspetti documentali può essere utile anche l’approfondimento Accesso ai documenti condominiali: cosa deve fare l’amministratore.

La prova in giudizio

In una causa sulla natura comune di un bene non basta indicare genericamente che esso «serve al condominio». Occorre ricostruire titolo, funzione e stato dei luoghi. L’atto originario di frazionamento può essere decisivo; la consulenza tecnica può chiarire struttura e collegamenti; fotografie e progetti possono mostrare le trasformazioni; i documenti condominiali possono ricostruire l’uso precedente. Ogni elemento deve essere collegato alla specifica domanda proposta.

La consulenza tecnica d’ufficio non sostituisce la prova della proprietà. Il consulente può descrivere manufatti, misure, caratteristiche e conseguenze tecniche, ma la qualificazione giuridica dei diritti spetta al giudice sulla base dei titoli e delle regole applicabili. È quindi rischioso arrivare alla causa confidando che una CTU possa colmare una ricostruzione documentale incompleta.

Ripristino, cessazione dell’abuso e risarcimento

Quando l’opera ha inciso illegittimamente su parti comuni, la tutela può comprendere la cessazione della condotta e il ripristino, oltre al risarcimento quando siano provati danni ulteriori. Le domande devono essere calibrate sulla situazione concreta: una mera occupazione, una demolizione strutturale e una nuova costruzione nel sottosuolo pongono problemi diversi quanto a reversibilità, costi e contenuto del provvedimento richiesto.

Una regola pratica per distinguere uso e appropriazione

Un criterio operativo consiste nel chiedersi se, dopo l’intervento, il bene comune continui a esistere e rimanga concretamente disponibile agli altri secondo il loro diritto. Se la risposta è sì, può trattarsi di una modificazione compatibile da valutare alla luce dell’art. 1102 c.c. Se invece la parte comune viene distrutta, inglobata in modo irreversibile nell’opera esclusiva o sottratta stabilmente alla disponibilità degli altri, il problema non è più quello del semplice uso più intenso.

Conclusioni

La Cassazione n. 9565/2026 offre un criterio netto: la libertà del proprietario di trasformare la propria unità incontra il limite dei diritti già appartenenti alla collettività condominiale. Il frazionamento può far sorgere il condominio automaticamente; le parti strutturalmente o funzionalmente comuni entrano nel relativo regime salvo titolo contrario; l’art. 1102 c.c. consente un uso anche intenso, ma non la distruzione o l’appropriazione della cosa comune; l’art. 1122 c.c. impone inoltre di valutare l’incidenza delle opere individuali sulle parti condominiali. Prima di lavori invasivi, la verifica dei titoli e dello stato tecnico dell’edificio non è quindi un adempimento accessorio, ma il passaggio necessario per capire che cosa il singolo possa realmente modificare.

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