Il confine tra concorrenza lecita e concorrenza sleale
La sentenza n. 246/2026 della Corte d’Appello di Cagliari offre un criterio utile per distinguere la normale competizione commerciale dalle condotte che possono integrare concorrenza sleale. L’acquisizione dei clienti di un concorrente non è di per sé illecita: il mercato presuppone che le imprese possano contendersi la clientela. Il problema nasce quando l’insieme delle condotte rivela una manovra sistematica finalizzata a sottrarre clienti mediante mezzi contrari ai principi di correttezza professionale oppure mediante l’indebito sfruttamento dell’avviamento costruito da un altro operatore.
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Concorrenza sleale pura e interferente
La Corte distingue inoltre tra concorrenza sleale cosiddetta pura e concorrenza sleale interferente. La distinzione non è solo teorica, perché incide sulla competenza del giudice. Quando la domanda si fonda su condotte che interferiscono con un diritto di proprietà industriale o intellettuale, come marchi, brevetti o altri diritti di esclusiva, può essere competente la sezione specializzata in materia d’impresa. Quando invece la contestazione riguarda esclusivamente modalità scorrette di acquisizione della clientela senza interferenza con un diritto di esclusiva, la controversia resta nell’ambito della concorrenza sleale pura.
Lo sviamento di clientela non si presume
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Chi lamenta lo sviamento deve allegare e provare una serie di elementi concreti. Non basta dimostrare che alcuni clienti abbiano cambiato fornitore o che un ex collaboratore abbia iniziato a lavorare per un concorrente. Occorre ricostruire le modalità della condotta: contatti sistematici con la clientela, utilizzo di informazioni riservate, comunicazioni ingannevoli, denigrazione, appropriazione di liste clienti o altri comportamenti che, letti nel loro insieme, mostrino una strategia non riconducibile alla fisiologica competizione.
Il ruolo delle prove digitali
Nelle controversie moderne la prova è spesso digitale. Email, messaggi, file esportati da CRM, cronologie di accesso, documenti commerciali e comunicazioni ai clienti possono essere decisivi. Devono però essere raccolti e prodotti in modo da consentire di ricostruirne provenienza, data e contenuto. Una selezione parziale di messaggi può non essere sufficiente a dimostrare una strategia di sviamento. Quando il contenzioso nasce dopo la cessazione di un rapporto di lavoro o collaborazione, è particolarmente importante distinguere l’uso illecito di informazioni riservate dalla legittima valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita.
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