Custode e amministratore giudiziario non sono la stessa figura
La sentenza n. 845/2026 del Tribunale di Ancona affronta la liquidazione dei compensi nelle procedure in cui vengono nominati custode e amministratore giudiziario. Le due funzioni sono distinte per natura e compiti. Se il giudice attribuisce entrambi gli incarichi, la liquidazione deve tener conto delle attività proprie di ciascuna funzione, evitando di considerarle come un’unica prestazione indistinta.
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La funzione del custode
Il custode ha il compito di conservare il bene, impedirne dispersione o deterioramento e assicurare il rispetto delle disposizioni del giudice. A seconda della procedura può essere chiamato a gestire accessi, incassi, manutenzioni e rapporti con soggetti che utilizzano il bene. La responsabilità è collegata alla corretta conservazione e alla rendicontazione dell’attività svolta.
La funzione dell’amministratore giudiziario
L’amministratore giudiziario svolge invece compiti di gestione più articolati. Può essere chiamato a organizzare beni, aziende o partecipazioni, verificare documentazione contabile, assumere decisioni gestorie e riferire periodicamente al giudice. La complessità dell’incarico varia in base alla natura del patrimonio e alle problematiche concrete della procedura.
Il valore dei beni come criterio di liquidazione
La pronuncia richiama i criteri del D.P.R. n. 177/2015. Per i beni non liquidati assume rilievo il valore stimato dal perito o, in mancanza, dall’amministratore giudiziario. Non è corretto azzerare il compenso soltanto perché il bene non è stato venduto o perché, all’esito del giudizio, la valutazione economica sia risultata diversa. L’incarico comprende infatti attività di verifica, stima, gestione e rendicontazione che hanno autonoma rilevanza.
Attività effettivamente svolta e adeguamento del compenso
Il livello di attività concretamente svolto può incidere sulla misura finale. Un incarico particolarmente complesso può giustificare aumenti, mentre una gestione semplice o con attività limitate può determinare riduzioni nei limiti consentiti. Ciò che non è corretto è negare in radice il compenso solo perché il bene non ha prodotto risultati economici o non è stato alienato.
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La rendicontazione come prova dell’attività
Per il professionista nominato dal giudice è essenziale documentare con precisione le attività svolte. Relazioni periodiche, rendiconti, richieste di autorizzazione, interlocuzioni con le parti e attività di gestione costituiscono la base per una liquidazione corretta. Una rendicontazione generica può rendere più difficile dimostrare la complessità dell’incarico e ottenere il compenso corrispondente.
Il rapporto con le procedure concorsuali
I principi sulla gestione giudiziaria assumono rilievo anche quando i beni o le aziende sono coinvolti in situazioni di crisi d’impresa o in procedure concorsuali. Occorre coordinare i poteri del soggetto nominato con quelli degli organi della procedura e con eventuali provvedimenti di sequestro. La corretta delimitazione delle funzioni evita duplicazioni e conflitti di competenza.
Imprese, partecipazioni e patrimoni complessi
Quando l’incarico riguarda aziende o partecipazioni societarie, la gestione può richiedere competenze contabili, organizzative e legali. Il valore del bene non coincide necessariamente con la quantità di lavoro richiesta. Per questo la normativa prevede criteri che possono essere adattati alla complessità concreta. La motivazione della richiesta di compenso deve evidenziare non soltanto il valore patrimoniale, ma anche le attività effettivamente necessarie.
Le ricadute pratiche per professionisti e parti
La sentenza è utile sia per i professionisti incaricati sia per le parti che devono sostenere il costo della gestione. Il compenso deve essere trasparente, verificabile e collegato a parametri normativi. Contestare la liquidazione richiede quindi di confrontarsi con le attività realmente svolte e con il valore dei beni, non con una generica valutazione dell’utilità finale della procedura.
Una gestione documentata riduce il contenzioso
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