Il collocamento del minore
La Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 1641/2026, richiama un principio molto concreto: il collocamento prevalente del minore richiede che il genitore individuato come riferimento sia realmente in grado di garantire stabilità, presenza e continuità. Una situazione lavorativa caratterizzata da spostamenti frequenti e assenza di una residenza effettiva stabile può incidere sulla valutazione di idoneità del collocamento prevalente.
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Non basta essere un buon genitore
La questione non riguarda una valutazione astratta delle capacità genitoriali. Anche un genitore adeguato può non essere la soluzione migliore per il collocamento prevalente se l’organizzazione concreta della vita non consente al minore di avere un riferimento quotidiano stabile. Il giudice deve quindi valutare tempi di lavoro, spostamenti, presenza effettiva, scuola, rete familiare e continuità delle abitudini del figlio.
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La funzione dell’assegno divorzile
La pronuncia ribadisce inoltre che l’assegno divorzile non ha soltanto funzione assistenziale. Può avere anche una componente compensativa e perequativa, quando uno dei coniugi abbia contribuito in modo significativo alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, anche sacrificando opportunità professionali o reddituali.
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