Due questioni diverse nella stessa decisione
La Corte d’Appello di Firenze n. 1641/2026 affronta due profili tipici del giudizio di divorzio: l’individuazione del genitore presso il quale il figlio minore deve avere il proprio collocamento prevalente e la verifica dei presupposti dell’assegno divorzile. Sono questioni autonome, governate da criteri differenti, anche se entrambe richiedono una ricostruzione molto concreta della vita familiare.
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Il collocamento prevalente guarda alla vita reale del minore
L’art. 337-ter c.c. pone al centro l’interesse morale e materiale del figlio. L’affidamento condiviso non implica necessariamente una perfetta divisione aritmetica dei tempi né impedisce l’individuazione di un collocamento prevalente presso uno dei genitori.
Il giudice deve verificare quale organizzazione assicuri maggiore continuità alla quotidianità del minore: scuola, attività, relazioni, cure, disponibilità dei genitori, abitazione e capacità di gestire concretamente le esigenze ordinarie.
Residenza stabile e organizzazione lavorativa
Una situazione professionale caratterizzata da frequenti spostamenti o dall’assenza di una dimora effettivamente stabile può incidere sul collocamento, non come giudizio negativo sul genitore, ma perché il parametro è la stabilità organizzativa offerta al figlio.
Il punto non è quindi stabilire chi sia il genitore “migliore”, ma quale assetto sia concretamente più compatibile con scuola, riposo, relazioni e continuità delle abitudini del minore.
Affidamento e collocamento non sono sinonimi
L’affidamento riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale e l’assunzione delle decisioni rilevanti; il collocamento individua invece l’organizzazione prevalente della vita quotidiana. È possibile, quindi, mantenere l’affidamento condiviso e stabilire che il figlio viva prevalentemente presso uno dei genitori.
Sul rapporto tra i due istituti è utile Affidamento condiviso, casa familiare e mantenimento: cosa deve valutare il giudice.
La casa familiare segue l’interesse dei figli
L’art. 337-sexies c.c. collega l’assegnazione della casa familiare prioritariamente all’interesse dei figli. Per questo il collocamento prevalente può assumere rilievo anche nella decisione sull’abitazione, senza trasformare l’assegnazione in un beneficio economico attribuito a uno degli ex coniugi.
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Un approfondimento specifico è Affidamento condiviso e casa familiare: il collocamento prevalente guida anche l’assegnazione dell’abitazione.
I tempi di permanenza con ciascun genitore
Il collocamento prevalente non elimina il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Calendario settimanale, fine settimana, festività e vacanze devono essere costruiti in modo sostenibile, evitando soluzioni formalmente simmetriche ma incompatibili con distanze, scuola o turni lavorativi.
La conflittualità tra i genitori
La semplice conflittualità non determina automaticamente l’affidamento esclusivo né giustifica misure sanzionatorie. Occorre verificare se il conflitto si traduca in condotte concretamente pregiudizievoli per il minore, ostacoli le decisioni essenziali o comprometta il rapporto con l’altro genitore.
Quando si può arrivare all’affidamento esclusivo
L’art. 337-quater c.c. consente l’affidamento a un solo genitore quando l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Si tratta di una valutazione distinta dalla scelta del collocamento prevalente e richiede elementi specifici sull’esercizio della responsabilità genitoriale.
Per i casi più incisivi è collegato Affidamento super esclusivo e mantenimento: quando il giudice può concentrare le decisioni su un solo genitore.
L’ascolto del minore
Quando ne ricorrono i presupposti, l’ascolto consente di acquisire la prospettiva del figlio sulle proprie abitudini e relazioni. La volontà espressa non coincide automaticamente con la decisione finale: deve essere valutata in relazione all’età, alla maturità e all’intero quadro familiare.
La seconda questione: l’assegno divorzile
La sentenza affronta separatamente la posizione economica degli ex coniugi. L’assegno divorzile, disciplinato dall’art. 5 della legge n. 898/1970, non dipende soltanto dalla differenza tra i redditi. Occorre ricostruire le ragioni dello squilibrio e verificare se assumano rilievo le funzioni assistenziale, perequativa e compensativa.
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