Tribunale di Roma, sentenza n. 13025 del 17 settembre 2026: collazione ereditaria, donazioni indirette e acquisto intestato a un nipote non coerede. La decisione chiarisce i limiti soggettivi dell'articolo 737 c.c. e la necessità di accertare l'eventuale interposizione fittizia prima di imputare il bene alla quota di un coerede.
Il caso deciso dal Tribunale di Roma
Spazio pubblicitario
La sentenza n. 13025 del 17 settembre 2026 del Tribunale di Roma affronta una controversia successoria in cui l'attore chiedeva di ricondurre alla massa ereditaria attribuzioni patrimoniali che riteneva riconducibili a una donazione indiretta o a un'interposizione fittizia. Il nodo più interessante riguarda la posizione del soggetto che aveva acquistato il bene e il rapporto tra tale soggetto e i coeredi. Secondo il passaggio della motivazione reso disponibile dalla banca dati Diritto Pratico, il Tribunale ha respinto la domanda di collazione proposta nei confronti di un discendente che non era chiamato a concorrere alla successione dei nonni, essendo invece chiamata la madre. Il giudice ha inoltre rilevato che la pretesa di imputare il trasferimento alla quota ereditaria della convenuta presupponeva passaggi di accertamento sulla natura simulata dell'acquisto non adeguatamente articolati. La pronuncia invita a distinguere con precisione l'attribuzione patrimoniale, il beneficiario effettivo e i presupposti soggettivi della collazione.
La collazione non è un rimedio generale contro ogni liberalità
La collazione è un istituto specifico della divisione ereditaria, disciplinato dagli articoli 737 e seguenti del codice civile. Non costituisce un rimedio generale contro qualsiasi trasferimento patrimoniale avvenuto durante la vita del defunto. La sua funzione è riequilibrare, nei casi previsti dalla legge, i rapporti tra determinati coeredi che abbiano ricevuto donazioni dal de cuius e concorrano alla successione. Occorre quindi verificare non soltanto se vi sia stata una liberalità, ma anche chi l'abbia ricevuta e se il destinatario appartenga alla categoria dei soggetti tenuti al conferimento. Un errore frequente consiste nel concentrarsi sul bene e trascurare il titolo per il quale il suo attuale proprietario partecipa, o non partecipa, alla successione. La sentenza romana mostra che questo controllo soggettivo può risultare decisivo prima ancora della ricostruzione economica dell'operazione.
L'articolo 737 del codice civile
L'articolo 737 del codice civile individua nei figli, nei loro discendenti e nel coniuge che concorrono alla successione i soggetti tenuti, nei limiti della disciplina, a conferire ai coeredi ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione. La norma non consente di pretendere la collazione da ogni discendente del defunto per il solo rapporto di parentela. La locuzione relativa al concorso alla successione richiede di verificare la concreta chiamata ereditaria. Se la figlia del de cuius è viva e partecipa alla successione, il nipote che non subentra per rappresentazione non diventa automaticamente obbligato alla collazione. La circostanza che egli abbia ricevuto un bene o ne sia proprietario può porre altre questioni, ma non elimina il requisito soggettivo della collazione. Nel caso romano il giudice ha valorizzato proprio l'assenza del nipote dal novero dei coeredi tenuti al conferimento.
Discendenti e rappresentazione ereditaria
La rappresentazione consente, in presenza dei presupposti di legge, ai discendenti di subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente che non può o non vuole accettare l'eredità. La disciplina degli articoli 467 e seguenti del codice civile deve però essere applicata a situazioni concrete e non può essere evocata in modo generico. Il nipote non concorre alla successione dei nonni per il solo fatto di essere un loro discendente: se il genitore chiamato eredita, la posizione del nipote resta distinta. Questa differenza ha conseguenze sulla collazione e sulle domande divisionali. Prima di citare in giudizio il proprietario di un immobile, occorre ricostruire l'albero successorio, individuare i chiamati e verificare eventuali rinunce, premorienze o altri fatti che rendano operante la rappresentazione. Senza tale verifica si rischia di proporre una domanda contro un soggetto non obbligato in base all'istituto invocato.
La differenza tra donazione diretta e indiretta
La donazione diretta è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo di un diritto o assumendo un'obbligazione, nel rispetto dei requisiti previsti dal codice civile. La donazione indiretta realizza invece un risultato liberale attraverso uno schema negoziale diverso dalla donazione tipica. Può accadere, ad esempio, che una persona fornisca il denaro necessario affinché un'altra acquisti un immobile. La qualificazione dipende dalla struttura dell'operazione e dall'effettiva volontà delle parti, non da formule utilizzate successivamente in giudizio. Distinguere queste fattispecie è importante perché cambiano i problemi relativi alla forma, alla prova e all'individuazione dell'oggetto della liberalità. In una controversia ereditaria il difensore deve chiarire se si contesti il trasferimento del denaro, l'acquisto dell'immobile o un contratto apparente che dissimula un diverso negozio.
L'acquisto immobiliare finanziato da un familiare
Quando un familiare finanzia l'acquisto di un immobile intestato a un altro soggetto, l'operazione può porre questioni di liberalità indiretta. Non basta tuttavia dimostrare un legame di parentela o la sproporzione tra redditi e valore dell'immobile per affermare automaticamente l'esistenza di una donazione. È necessario ricostruire i flussi finanziari, il momento dei pagamenti, gli accordi intervenuti e il rapporto tra la provvista e il prezzo corrisposto al venditore. La prova può richiedere estratti conto, bonifici, documenti notarili e testimonianze ammissibili. La qualificazione del vantaggio ricevuto influisce poi sulle domande proponibili nella successione. Il problema si complica ulteriormente quando l'intestatario dell'immobile non sia coerede, ma un soggetto terzo rispetto alla divisione. La sentenza romana segnala che la titolarità formale del bene e l'identificazione del beneficiario sostanziale non possono essere confuse senza un accertamento adeguato.
Interposizione fittizia di persona
L'interposizione fittizia ricorre quando l'apparente contraente è indicato come parte del negozio, ma secondo un accordo simulatorio il rapporto dovrebbe essere riferito a un diverso soggetto. La sua prova richiede la ricostruzione dell'intesa simulatoria e dei rapporti tra le parti coinvolte. È cosa diversa dalla semplice intestazione di un bene acquistato con denaro altrui, che può essere espressione di una liberalità indiretta senza simulazione soggettiva. Confondere le due situazioni conduce a domande mal formulate. Se si sostiene che il nipote abbia acquistato solo apparentemente un immobile destinato in realtà alla madre, occorre individuare gli elementi costitutivi della simulazione e chiedere l'accertamento appropriato. Non è sufficiente chiedere direttamente che il bene sia imputato alla quota della madre senza dimostrare il passaggio giuridico che consentirebbe di attribuirle l'acquisto. La motivazione romana evidenzia proprio la necessità di questa sequenza logica.
Spazio pubblicitario
Simulazione assoluta e relativa
La simulazione assoluta presuppone che le parti abbiano creato un negozio apparente senza volerne gli effetti. La simulazione relativa ricorre quando il negozio apparente nasconde un accordo diverso, che deve essere identificato e valutato secondo i requisiti di legge. Nel contenzioso successorio la simulazione può essere prospettata per sostenere che una vendita dissimuli una donazione, oppure per affermare che il vero acquirente sia una persona diversa da quella risultante dall'atto. Le due ipotesi hanno presupposti probatori differenti e possono coinvolgere soggetti diversi. Il difensore deve indicare quale accordo simulatorio sarebbe intervenuto, chi vi avrebbe partecipato e quale negozio dovrebbe emergere. L'articolo 1414 del codice civile disciplina gli effetti tra le parti e l'efficacia del contratto dissimulato quando ne sussistano i requisiti. La corretta qualificazione precede la domanda di collazione o riduzione.
La prova della simulazione
La prova della simulazione può essere complessa, soprattutto quando gli atti sono risalenti e uno dei soggetti coinvolti è deceduto. Le regole probatorie variano anche in relazione alla posizione processuale di chi agisce, distinguendo parti e terzi. Il legittimario che deduca una simulazione per tutelare la propria quota di riserva può trovarsi in una posizione differente da quella del coerede che persegua un interesse esclusivamente contrattuale. Occorre chiarire lo scopo dell'azione e il collegamento con la tutela successoria invocata. Non è prudente affermare che qualsiasi erede possa sempre provare per testimoni ogni accordo simulatorio. L'ammissibilità e il valore della prova dipendono dalla fattispecie e dalla qualificazione della domanda. Nel caso romano, prima di discutere di collazione, il Tribunale ha posto l'accento sulla mancanza del necessario passaggio di accertamento relativo alla prospettata interposizione fittizia.
L'azione di riduzione è diversa dalla collazione
L'azione di riduzione tutela i legittimari quando disposizioni testamentarie o liberalità ledano la quota di riserva loro attribuita dalla legge. La collazione, invece, opera nel rapporto tra determinati coeredi nell'ambito della divisione. La differenza riguarda funzione, presupposti, soggetti e conseguenze. Una liberalità effettuata a favore di un soggetto non tenuto alla collazione può comunque richiedere, in presenza dei relativi presupposti, un esame ai fini della riunione fittizia e della riduzione. Ciò non significa che la domanda di riduzione sia automaticamente fondata: il legittimario deve ricostruire il patrimonio, individuare la propria quota e dimostrare la lesione. Il giudice non può trasformare senza limiti una generica domanda di collazione in un'azione diversa. La sentenza n. 13025/2026 offre dunque una lezione importante sulla necessità di formulare rimedi coerenti con la posizione del beneficiario della liberalità.
La riunione fittizia e il calcolo della legittima
Per verificare la lesione della quota di riserva occorre ricostruire la massa di calcolo secondo le regole del codice civile, considerando il patrimonio relitto, i debiti e le donazioni rilevanti. La riunione fittizia è un'operazione contabile e giuridica distinta dal conferimento materiale dei beni in collazione. La distinzione è fondamentale quando una liberalità abbia beneficiato un soggetto che non partecipa alla successione come coerede. Il valore da considerare e le modalità di imputazione dipendono dalla natura dell'attribuzione e dalla disciplina applicabile. Un atto introduttivo efficace dovrebbe contenere una ricostruzione quanto più possibile precisa delle poste patrimoniali e delle quote spettanti. L'affermazione generica che un bene debba rientrare nell'asse non sostituisce la dimostrazione della lesione. La pronuncia romana richiama indirettamente l'importanza di separare il calcolo della legittima dalle domande divisionali.
La collazione per imputazione
La collazione può realizzarsi secondo modalità differenti, tra cui l'imputazione del valore del bene alla quota del coerede tenuto al conferimento. Il meccanismo non coincide necessariamente con la restituzione fisica del bene alla massa. Occorre verificare la natura del bene, la disciplina applicabile e l'eventuale presenza di dispensa nei limiti consentiti dalla legge. Il calcolo del valore richiede attenzione al momento temporale rilevante e alle regole specifiche previste per immobili, mobili e denaro. Ma ogni questione di stima presuppone che sia stata dimostrata l'esistenza dell'obbligo di collazione. Se il destinatario della liberalità non appartiene ai soggetti indicati dall'articolo 737, non è sufficiente determinare il valore del bene per imporre il conferimento. Il caso romano evidenzia che la verifica dei soggetti precede l'eventuale fase tecnica di quantificazione.
La dispensa dalla collazione
Il defunto può aver disposto una dispensa dalla collazione nei limiti previsti dall'ordinamento. La dispensa non equivale a una generale autorizzazione a ledere la quota di riserva dei legittimari. Il suo contenuto deve essere interpretato in relazione alla liberalità e alla volontà effettivamente manifestata. In una controversia tra coeredi è quindi necessario acquisire gli atti di donazione, eventuali disposizioni testamentarie e documenti dai quali risulti la dispensa. La mancanza di una previsione espressa non deve essere automaticamente colmata con supposizioni sulla volontà familiare. Allo stesso modo, la presenza di una dispensa non rende irrilevante ogni questione relativa alla riduzione delle liberalità lesive. È essenziale distinguere il piano dei rapporti divisionali da quello della tutela necessaria. Nel caso romano il punto dirimente era già la qualità soggettiva del destinatario, ma l'istituto della dispensa completa il quadro operativo.
Il problema della legittimazione passiva
Prima di proporre una domanda giudiziale occorre identificare chi debba essere convenuto in giudizio. Nelle controversie successorie possono essere coinvolti coeredi, beneficiari di liberalità, intestatari formali di beni e soggetti terzi. Non tutti sono destinatari delle medesime azioni. La domanda di collazione richiede un obbligato che rientri nella categoria prevista dalla legge; una domanda di simulazione può imporre il coinvolgimento delle parti dell'accordo e dei soggetti sui cui diritti inciderebbe l'accertamento; l'azione di riduzione segue ulteriori regole. Citare il proprietario di un immobile non basta a rendere fondata qualsiasi pretesa ereditaria sul bene. Occorre individuare il titolo giuridico per il quale si chiede un provvedimento nei suoi confronti. Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di collazione verso un discendente non concorrente alla successione, confermando la centralità di questo controllo preliminare.
Spazio pubblicitario











