Il caso deciso dal Tribunale di Napoli
La sentenza n. 505/2026 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 3 giugno 2026, nasce dall’incendio che nell’ottobre 2018 distrusse un’imbarcazione da diporto ormeggiata in un porto turistico. Il proprietario agì nei confronti del gestore del porto deducendo l’inadempimento degli obblighi contrattuali e, in particolare, l’assenza di un adeguato servizio antincendio. La controversia ha imposto al giudice di esaminare insieme la clausola risolutiva espressa, una clausola di decadenza, la natura del contratto di ormeggio, l’eventuale obbligo di custodia e la responsabilità per il servizio antincendio.
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La clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 1456 c.c.
L’art. 1456 c.c. consente alle parti di convenire che il contratto si risolva quando una determinata obbligazione non venga adempiuta secondo le modalità stabilite. La risoluzione, però, non deriva dal solo verificarsi dell’inadempimento: occorre che la parte interessata dichiari all’altra di volersi avvalere della clausola. È quindi necessario distinguere tra l’inadempimento previsto nel contratto e la successiva manifestazione di volontà del creditore.
Nel caso esaminato, il gestore sosteneva che il contratto di ormeggio si fosse risolto per il mancato pagamento dei canoni. Il Tribunale ha ritenuto valida, in astratto, la clausola risolutiva, ma non ha accolto l’eccezione perché l’inadempimento era stato allegato in modo generico: non erano stati precisati con sufficiente puntualità gli importi rimasti insoluti e le relative scadenze. La clausola, dunque, non esonera chi la invoca dall’onere di dedurre e provare il concreto inadempimento che ne costituisce il presupposto.
La clausola risolutiva espressa non è vessatoria per il solo fatto di rafforzare la tutela del creditore
La decisione ribadisce che la clausola risolutiva espressa non rientra, per sua natura, tra le clausole che richiedono la specifica approvazione scritta prevista dall’art. 1341, comma 2, c.c. La sua funzione non è comprimere il diritto di difesa o limitare la proponibilità di eccezioni, ma predeterminare l’importanza di uno specifico inadempimento e attribuire al creditore il potere di provocare la risoluzione mediante una dichiarazione di volontà.
La dichiarazione di volersi avvalere della clausola può essere anche processuale
Il Tribunale richiama inoltre il principio per cui la dichiarazione richiesta dall’art. 1456, comma 2, c.c. può essere contenuta anche nell’atto di citazione o in altro atto processuale idoneo a rendere inequivoca la volontà della parte di avvalersi della clausola. Non è quindi sempre indispensabile una precedente diffida o comunicazione stragiudiziale. Resta però necessario che la volontà sia chiara e riferita allo specifico inadempimento contemplato dalla clausola.
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Nei contratti continuativi la risoluzione non cancella le prestazioni già eseguite
Un passaggio importante riguarda gli effetti temporali della risoluzione. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione opera per il futuro e non travolge le prestazioni già eseguite. Perciò, anche qualora il contratto di ormeggio fosse stato validamente risolto, ciò non avrebbe eliminato retroattivamente le obbligazioni e le responsabilità riferibili al periodo in cui il rapporto era ancora in corso.
La clausola di decadenza dalla richiesta di danni
Il contratto prevedeva anche che l’utente dovesse comunicare il sinistro entro un termine molto breve, a pena di decadenza dall’azione. Diversamente dalla clausola risolutiva espressa, una clausola di questo tipo incide direttamente sulla possibilità di far valere un diritto e rientra nel regime dell’art. 1341, comma 2, c.c., con conseguente necessità della specifica approvazione per iscritto quando ricorrono i presupposti delle condizioni generali predisposte unilateralmente.
Nel caso concreto il giudice ha comunque ritenuto inefficace l’eccezione di decadenza. Il sinistro si era verificato alla presenza del personale operante nel porto, che era intervenuto sul posto: pretendere una ulteriore comunicazione formale di un evento già pienamente e immediatamente conosciuto dal gestore sarebbe stato incompatibile con i canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
Il contratto di ormeggio è un contratto atipico
La sentenza dedica ampio spazio alla qualificazione del contratto di ormeggio. Non esiste un contenuto unico e necessario: il rapporto può limitarsi alla messa a disposizione di uno spazio acqueo e delle strutture portuali oppure comprendere ulteriori servizi, fino ad assumere caratteristiche assimilabili al deposito quando sia previsto un vero affidamento dell’imbarcazione con obbligo di custodia. È il contenuto del singolo contratto a stabilire quali prestazioni siano state effettivamente assunte.
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