Il punto centrale della decisione
La sentenza n. 13252/2026 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 19 giugno 2026 e censita da Diritto Pratico, afferma che la giurisdizione in materia di cittadinanza ha natura contenziosa e che il diritto allo status è permanente e imprescrittibile. Tra i principi riportati dalla banca dati figura l’assenza di una necessaria pregiudiziale amministrativa: il riconoscimento giudiziale non è in via generale subordinato al previo esperimento di una domanda consolare. Questo profilo è particolarmente rilevante per i discendenti residenti all’estero che incontrano tempi amministrativi molto lunghi.
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Giudizio e procedimento consolare non sono la stessa cosa
Il procedimento consolare e il giudizio civile hanno funzioni diverse. Il primo è un procedimento amministrativo volto alla verifica documentale dello status; il secondo è un processo nel quale un giudice accerta un diritto soggettivo. La sentenza ricorda che la tutela giurisdizionale della cittadinanza non può essere ridotta a semplice fase successiva dell’iter consolare. Naturalmente la scelta di agire in giudizio deve essere valutata sulla base del caso concreto, della competenza territoriale e della documentazione disponibile.
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Lo status è imprescrittibile
L’imprescrittibilità significa che il diritto allo status non si perde per il semplice trascorrere del tempo. Questo non elimina, tuttavia, l’onere di provare la linea genealogica e gli eventi rilevanti. Un fascicolo relativo a fatti di oltre un secolo fa può essere giuridicamente azionabile ma probatoriamente complesso. Archivi comunali, registri di stato civile stranieri e certificazioni sulla naturalizzazione restano quindi strumenti indispensabili.
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