Il nodo del regime transitorio
Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 14813/2026 del 25 giugno 2026, affronta uno dei temi più delicati dopo la riforma del 2025: quale disciplina applicare ai procedimenti di cittadinanza iure sanguinis già avviati. La pronuncia richiama la salvaguardia dei procedimenti amministrativi e giudiziali formalmente instaurati entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025, ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.
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Perché la data del deposito è decisiva
Nei periodi di transizione normativa la data di instaurazione del procedimento può incidere in modo determinante sul diritto applicabile. Non è quindi sufficiente sapere quando sono stati raccolti i documenti o quando è stata conferita la procura: occorre verificare la data giuridicamente rilevante del deposito o dell’avvio formale del procedimento. Un errore su questo punto può cambiare completamente l’inquadramento della domanda.
La disciplina previgente
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La sentenza ricorda che, secondo il regime anteriore alla riforma, la cittadinanza poteva trasmettersi per discendenza paterna o materna senza limiti generazionali, purché la linea non fosse stata interrotta da naturalizzazione o rinuncia prima della nascita del discendente successivo. La prova resta quindi incentrata sulla continuità genealogica e sull’assenza di fatti interruttivi.
Naturalizzazione dell’avo e continuità della linea
Anche quando si applica la disciplina previgente, la questione della naturalizzazione rimane centrale. Occorre accertare se l’avo italiano abbia acquisito volontariamente una cittadinanza straniera e in quale momento rispetto alla nascita dei discendenti. La sequenza temporale deve essere dimostrata con documenti ufficiali e non può essere ricostruita soltanto attraverso dichiarazioni familiari o dati non certificati.
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