Approfondimenti

Approfondimento · 7 min · 19 settembre 2026

CITTADINANZA IURE SANGUINIS E NUOVA DISCIPLINA: TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 4676/2026

Tribunale di Bologna, sentenza n. 4676/2026 del 4 giugno 2026

Il Tribunale di Bologna n. 4676/2026 applica l’art. 3-bis della legge n. 91/1992 e chiarisce i nuovi limiti al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

CITTADINANZA IURE SANGUINIS E NUOVA DISCIPLINA: TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 4676/2026

Il caso deciso dal Tribunale di Bologna

Con la sentenza n. 4676 del 4 giugno 2026, il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, ha rigettato una domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis proposta da discendenti di un cittadino italiano nato nel 1807 e mai naturalizzato. I ricorrenti invocavano la continuità della trasmissione dello status civitatis lungo la linea genealogica, anche materna, e contestavano l’applicazione della disciplina sopravvenuta introdotta nel 2025.

Spazio pubblicitario

L’art. 3-bis della legge n. 91/1992 e la nuova preclusione

Il punto centrale della decisione è l’applicazione dell’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 e convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74. La norma stabilisce che chi è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo che ricorra una delle condizioni derogatorie previste dalla stessa disposizione.

Tra le eccezioni rientrano, in sintesi, la presentazione tempestiva di una domanda amministrativa o giudiziale entro il 27 marzo 2025, l’esistenza di un ascendente di primo o secondo grado che possieda o possedesse esclusivamente la cittadinanza italiana, oppure la residenza qualificata in Italia di un genitore o adottante nei termini previsti dalla legge.

Non si tratta di revoca di una cittadinanza già riconosciuta

Il Tribunale respinge la tesi secondo cui la nuova disciplina opererebbe come una revoca retroattiva di uno status già acquisito. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2026, il giudice qualifica l’art. 3-bis come una norma che ridefinisce i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis nei confronti dei nati all’estero già titolari di altra cittadinanza.

La distinzione è decisiva: una cosa è la perdita di una cittadinanza già formalmente accertata, altra cosa è la disciplina dei requisiti che devono sussistere perché lo status possa essere riconosciuto. Per questo il principio dell’imprescrittibilità dello status civitatis, pur corretto in astratto, non consente da solo di superare i nuovi criteri introdotti dal legislatore.

Attività preparatorie e codice fiscale: nessun affidamento qualificato

Spazio pubblicitario

I ricorrenti avevano sostenuto di aver già intrapreso attività amministrative e di aver ottenuto il codice fiscale prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, deducendo l’esistenza di un affidamento meritevole di tutela.

Il Tribunale esclude che tali circostanze siano sufficienti. L’avvio di attività preparatorie e l’attribuzione del codice fiscale sono considerati atti strumentali e preliminari, non idonei a consolidare una posizione giuridica soggettiva né a creare un diritto acquisito al riconoscimento secondo la disciplina previgente.

La sospensione del giudizio non è automatica

La sentenza affronta anche la richiesta di sospendere o rinviare il giudizio in ragione della pendenza di ulteriori questioni dinanzi alla Corte costituzionale o alla Corte di cassazione. Il Tribunale respinge la richiesta.

La mera pendenza di controversie analoghe non integra un rapporto di pregiudizialità necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.. In assenza di una vera pregiudizialità, il giudice deve decidere secondo il diritto vigente al momento della pronuncia.

Il ruolo della Corte costituzionale n. 63/2026

La sentenza di Bologna attribuisce particolare rilievo alla decisione della Corte costituzionale n. 63 del 2026. In quella pronuncia la Corte ha dichiarato non fondate alcune delle questioni sollevate sull’art. 3-bis, chiarendo, tra l’altro, che la norma non disciplina la perdita di una cittadinanza già formalmente accertata, ma pone limiti all’acquisto o al riconoscimento dello status per i soggetti rientranti nel suo ambito di applicazione.

Il Tribunale utilizza questo precedente per respingere le censure fondate sulla retroattività, sull’affidamento e sulla pretesa lesione automatica di uno status già consolidato.

Spazio pubblicitario

Praga, Repubblica Ceca — Beyond C. Trade S.E.
Beyond C. Trade S.E. — Legal & Corporate Services

Vuoi aprire una società in Repubblica Ceca?

Costituzione societaria, fiscalità competitiva e assistenza operativa per chi vuole sviluppare attività e nuove opportunità in Repubblica Ceca.

Beyond C. Trade S.E. · Legal & Corporate Services

Le cosiddette cause “1948” restano distinte

Il giudice distingue inoltre la nuova disciplina dalla giurisprudenza formatasi nelle cosiddette “cause 1948”, relative alla trasmissione della cittadinanza per linea materna nei passaggi generazionali anteriori all’entrata in vigore della Costituzione.

Spazio pubblicitario

Secondo la sentenza, quella giurisprudenza interviene sul problema della discriminazione di genere nella trasmissione dello status; l’art. 3-bis introduce invece un criterio autonomo e successivo sulla configurabilità del diritto alla cittadinanza in capo ai nati all’estero che possiedono altra cittadinanza. I due piani non possono quindi essere sovrapposti.

I requisiti mancanti nel caso concreto

Nel caso deciso dal Tribunale di Bologna, le domande non risultavano presentate entro il 27 marzo 2025. Inoltre, secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, non risultava che un ascendente di primo o secondo grado possedesse esclusivamente la cittadinanza italiana né che un genitore avesse risieduto in Italia per il periodo richiesto dalla norma prima della nascita dei ricorrenti.

Per questa ragione il Tribunale ha ritenuto applicabile la regola generale dell’art. 3-bis e ha rigettato la domanda di riconoscimento.

Il successivo sviluppo davanti alla Corte costituzionale

Dopo la sentenza del Tribunale di Bologna, il quadro è ulteriormente evoluto. Con ordinanza n. 147 del 2026, la Corte costituzionale ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea in relazione alla compatibilità dell’art. 3-bis con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE, nei giudizi promossi dai Tribunali di Mantova e Campobasso.

La Corte costituzionale ha sospeso quei giudizi in attesa della decisione europea. Questo sviluppo non modifica retroattivamente la sentenza n. 4676/2026, ma impone di leggerla come un precedente di merito inserito in un quadro costituzionale e unionale ancora in evoluzione.

Spazio pubblicitario

Che cosa va verificato oggi in una domanda iure sanguinis

Dopo la riforma, la sola ricostruzione genealogica non è sufficiente. Occorre verificare la cittadinanza posseduta dal richiedente, la data e la modalità di eventuali domande amministrative o giudiziali, l’esistenza di appuntamenti formalmente comunicati entro il termine previsto e le condizioni relative agli ascendenti o ai genitori indicate dall’art. 3-bis.

La sentenza del Tribunale di Bologna n. 4676/2026 mostra quindi che il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis deve oggi essere valutato alla luce del nuovo quadro normativo, della sentenza della Corte costituzionale n. 63/2026 e degli sviluppi successivi collegati al rinvio pregiudiziale europeo.

Il punto giuridico da ricostruire prima di decidere come agire

Un approfondimento serio su “CITTADINANZA IURE SANGUINIS E NUOVA DISCIPLINA: TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 4676/2026” non può fermarsi alla regola generale. Prima di scegliere una strategia occorre ricostruire il fatto concreto, individuare i soggetti coinvolti, ordinare cronologicamente gli eventi e verificare quali documenti siano realmente disponibili. In Impresa, dettagli apparentemente secondari possono cambiare l'inquadramento della vicenda: una comunicazione inviata in una certa data, una clausola contrattuale, un pagamento, un comportamento successivo o l'esistenza di un precedente accordo possono incidere sulla tutela concretamente praticabile. Per questo il tribunale di bologna n. 4676/2026 applica l’art. 3-bis della legge n. 91/1992 e chiarisce i nuovi limiti al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. deve essere letto come punto di partenza, non come conclusione automatica applicabile a ogni caso.

La prima verifica dovrebbe quindi distinguere ciò che è certo da ciò che è soltanto riferito o presunto. Le affermazioni delle parti hanno valore diverso rispetto a documenti, ricevute, contratti, provvedimenti, certificazioni, messaggi o altri elementi oggettivamente riscontrabili. Una ricostruzione ordinata consente anche di individuare subito eventuali lacune probatorie e di capire se possano essere colmate prima che la controversia si irrigidisca.

Documenti e prova: perché spesso decidono più della formulazione astratta del diritto

In molte controversie la questione non è soltanto stabilire quale principio giuridico sia corretto, ma riuscire a dimostrare i fatti necessari perché quel principio possa essere applicato. È quindi utile predisporre un fascicolo cronologico, evitando di consegnare documenti in ordine casuale. Ogni atto dovrebbe essere collegato al fatto che serve a provare: quando è sorto il rapporto, quali obblighi erano previsti, quali comunicazioni sono state scambiate, quali somme sono state pagate o richieste, quali contestazioni sono state formulate e quali conseguenze si sono prodotte.

Spazio pubblicitario

Percorsi principali

Le pagine principali raccolgono gli approfondimenti dello Studio per materia e aiutano a seguire un percorso ordinato tra gli articoli collegati.

Pagina principale Lavoro

Lavoro

Licenziamenti, dimissioni, retribuzioni non corrisposte e contestazioni disciplinari: situazioni in cui i termini decorrono subito e le decisioni dei primi giorni pesano sul risultato finale.

Pagina principale Famiglia

Famiglia

Separazione, affidamento dei figli e mantenimento: scelte che incidono sulla vita quotidiana e che richiedono accordi chiari, sostenibili nel tempo e verificabili.

Pagina principale Casa e immobili

Casa e immobili

Sfratti, vizi dell'immobile e controversie condominiali: questioni in cui contano i termini di denuncia, la documentazione tecnica e la corretta gestione delle comunicazioni.

Pagina principale Impresa

Impresa

Contratti, crediti insoluti e responsabilità: la tutela dell'impresa passa dalla qualità dei documenti e dalla rapidità con cui si interviene sulle posizioni critiche.

Pagina principale Debiti e crediti

Debiti e crediti

Decreti ingiuntivi, pignoramenti e piani di rientro: che si sia creditori o debitori, i margini di manovra dipendono dal momento in cui ci si attiva.

Pagina principale Risarcimenti

Risarcimenti

Sinistri stradali, danno alla persona e responsabilità civile: il risarcimento si costruisce sulla documentazione raccolta fin dai primi giorni.

Pagina principale Penale

Penale

Difesa dell'indagato e dell'imputato, denunce e querele: nel procedimento penale i termini sono brevi e ogni dichiarazione ha conseguenze immediate.

Pagina principale Banche e finanza

Banche e finanza

Mutui, finanziamenti e rapporti bancari: tassi, spese e condizioni applicate possono differire da quanto pattuito e meritano una verifica tecnica sui documenti.

Pagina principale Crisi d'impresa

Crisi d'impresa

Sovraindebitamento, ristrutturazioni e procedure concorsuali: strumenti che tutelano l'imprenditore e la persona quando vengono attivati per tempo.

Assistenza a Spinea e Venezia

Dalla sede di Spinea lo Studio segue clienti di Venezia, Mestre e della Città metropolitana. Le pagine territoriali raccolgono i servizi e gli approfondimenti collegati alle principali materie.

Seguici sui social

Ogni situazione è diversa dalla pagina che la descrive.

Racconta il tuo caso