Il caso deciso dal Tribunale di Bologna
Con la sentenza n. 4676 del 4 giugno 2026, il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, ha rigettato una domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis proposta da discendenti di un cittadino italiano nato nel 1807 e mai naturalizzato. I ricorrenti invocavano la continuità della trasmissione dello status civitatis lungo la linea genealogica, anche materna, e contestavano l’applicazione della disciplina sopravvenuta introdotta nel 2025.
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L’art. 3-bis della legge n. 91/1992 e la nuova preclusione
Il punto centrale della decisione è l’applicazione dell’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 e convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74. La norma stabilisce che chi è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo che ricorra una delle condizioni derogatorie previste dalla stessa disposizione.
Tra le eccezioni rientrano, in sintesi, la presentazione tempestiva di una domanda amministrativa o giudiziale entro il 27 marzo 2025, l’esistenza di un ascendente di primo o secondo grado che possieda o possedesse esclusivamente la cittadinanza italiana, oppure la residenza qualificata in Italia di un genitore o adottante nei termini previsti dalla legge.
Non si tratta di revoca di una cittadinanza già riconosciuta
Il Tribunale respinge la tesi secondo cui la nuova disciplina opererebbe come una revoca retroattiva di uno status già acquisito. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2026, il giudice qualifica l’art. 3-bis come una norma che ridefinisce i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis nei confronti dei nati all’estero già titolari di altra cittadinanza.
La distinzione è decisiva: una cosa è la perdita di una cittadinanza già formalmente accertata, altra cosa è la disciplina dei requisiti che devono sussistere perché lo status possa essere riconosciuto. Per questo il principio dell’imprescrittibilità dello status civitatis, pur corretto in astratto, non consente da solo di superare i nuovi criteri introdotti dal legislatore.
Attività preparatorie e codice fiscale: nessun affidamento qualificato
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I ricorrenti avevano sostenuto di aver già intrapreso attività amministrative e di aver ottenuto il codice fiscale prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, deducendo l’esistenza di un affidamento meritevole di tutela.
Il Tribunale esclude che tali circostanze siano sufficienti. L’avvio di attività preparatorie e l’attribuzione del codice fiscale sono considerati atti strumentali e preliminari, non idonei a consolidare una posizione giuridica soggettiva né a creare un diritto acquisito al riconoscimento secondo la disciplina previgente.
La sospensione del giudizio non è automatica
La sentenza affronta anche la richiesta di sospendere o rinviare il giudizio in ragione della pendenza di ulteriori questioni dinanzi alla Corte costituzionale o alla Corte di cassazione. Il Tribunale respinge la richiesta.
La mera pendenza di controversie analoghe non integra un rapporto di pregiudizialità necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.. In assenza di una vera pregiudizialità, il giudice deve decidere secondo il diritto vigente al momento della pronuncia.
Il ruolo della Corte costituzionale n. 63/2026
La sentenza di Bologna attribuisce particolare rilievo alla decisione della Corte costituzionale n. 63 del 2026. In quella pronuncia la Corte ha dichiarato non fondate alcune delle questioni sollevate sull’art. 3-bis, chiarendo, tra l’altro, che la norma non disciplina la perdita di una cittadinanza già formalmente accertata, ma pone limiti all’acquisto o al riconoscimento dello status per i soggetti rientranti nel suo ambito di applicazione.
Il Tribunale utilizza questo precedente per respingere le censure fondate sulla retroattività, sull’affidamento e sulla pretesa lesione automatica di uno status già consolidato.
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