Naturalizzazione e perdita della cittadinanza
La sentenza n. 16470/2026 del Tribunale di Venezia affronta un tema centrale nelle ricostruzioni iure sanguinis: quando l’acquisto di una cittadinanza straniera può interrompere la trasmissione dello status italiano. Il principio affermato è che non basta la semplice residenza all’estero o la stabilizzazione della propria vita in un altro Paese.
Spazio pubblicitario
Serve un atto spontaneo e volontario
Richiamando l’art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, il Tribunale sottolinea che la perdita della cittadinanza per chi abbia ottenuto quella di un Paese straniero presuppone un atto spontaneo e volontario finalizzato all’acquisto della cittadinanza estera. Non può quindi essere ricavata automaticamente da una situazione di fatto.
La residenza all’estero non basta
L’emigrazione, anche stabile e protratta per molti anni, non equivale di per sé a rinuncia alla cittadinanza italiana. Questo principio è particolarmente importante per le famiglie emigrate tra Ottocento e Novecento, quando molti cittadini italiani si trasferirono definitivamente all’estero senza compiere atti formali di rinuncia.
Spazio pubblicitario
Naturalizzazioni collettive e provvedimenti generalizzati
La decisione distingue anche le ipotesi in cui un ordinamento straniero abbia prodotto effetti generalizzati sulla popolazione residente. La mancata opposizione a un provvedimento di naturalizzazione non può essere automaticamente equiparata a un atto volontario di acquisto della cittadinanza straniera. Occorre verificare la volontà effettiva dell’interessato.
Onere della prova del fatto interruttivo
Il richiedente deve provare la nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione. L’eventuale fatto estintivo o interruttivo deve invece essere dimostrato da chi lo eccepisce. La distribuzione dell’onere probatorio assume particolare importanza quando i documenti storici sulla naturalizzazione sono incompleti o ambigui.
Spazio pubblicitario











