Il principio affermato dalla sentenza
La sentenza n. 14422/2026 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 23 giugno 2026 e disponibile su Diritto Pratico, affronta il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Tra i principi indicati dalla banca dati vi è quello secondo cui lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile e può essere fatto valere in ogni tempo, fermo restando l’onere di provare il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione. La pronuncia chiarisce inoltre che chi eccepisce una interruzione deve dimostrare la fattispecie estintiva.
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Naturalizzazione e volontà dell’ascendente
Un passaggio particolarmente importante riguarda l’art. 11 n. 2 del codice civile del 1865. La perdita della cittadinanza per acquisto di una cittadinanza straniera presuppone un comportamento volontario diretto a ottenere il nuovo status. Non sono equiparabili, secondo il principio richiamato, la semplice residenza all’estero, la stabilizzazione della vita in un altro Paese o la mancata opposizione a provvedimenti generali di naturalizzazione. La verifica della volontarietà diventa quindi essenziale quando si analizzano vicende migratorie risalenti.
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Chi deve provare l’interruzione della catena
Il ricorrente deve dimostrare la nascita da cittadino italiano e la continuità della linea genealogica. Quando l’Amministrazione sostiene che la cittadinanza sia stata persa, l’onere di dimostrare il fatto interruttivo grava invece su chi lo eccepisce. Questa distribuzione dell’onere probatorio è centrale perché impedisce di trasformare il giudizio in una ricerca indefinita di fatti negativi. Resta comunque prudente acquisire preventivamente certificazioni di non naturalizzazione o documenti equivalenti, soprattutto nei casi più antichi.
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