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Approfondimento · 8 min · 30 settembre 2026

CITTADINANZA IURE SANGUINIS E GRANDE NATURALIZZAZIONE: TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 5108/2026

La sentenza n. 5108 del 19 giugno 2026 affronta il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis richiesto dai discendenti di un cittadino italiano nato a Cesena nel 1891 e successivamente emigrato in Brasile. I ricorrenti hanno ricostruito documentalmente la linea genealogica e sostenuto che l’avo non avesse mai rinunciato alla cittadinanza i…

CITTADINANZA IURE SANGUINIS E GRANDE NATURALIZZAZIONE: TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 5108/2026

Il caso deciso dal Tribunale di Bologna

La sentenza n. 5108 del 19 giugno 2026 affronta il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis richiesto dai discendenti di un cittadino italiano nato a Cesena nel 1891 e successivamente emigrato in Brasile. I ricorrenti hanno ricostruito documentalmente la linea genealogica e sostenuto che l’avo non avesse mai rinunciato alla cittadinanza italiana né compiuto un atto volontario idoneo a interromperne la trasmissione ai discendenti. Il procedimento assume particolare rilievo perché intreccia tre questioni spesso decisive in questo contenzioso: l’interesse ad agire davanti al giudice quando il canale consolare non offre una tutela effettiva in tempi ragionevoli; la prova della continuità dello status civitatis lungo tutte le generazioni; gli effetti della cosiddetta Grande naturalizzazione brasiliana di fine Ottocento. Il Ministero dell’Interno, regolarmente evocato, non si è costituito e il giudizio si è concluso con l’accoglimento della domanda e con l’ordine di eseguire le conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile.

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Interesse ad agire e paralisi della via amministrativa

Il diritto allo status di cittadino è permanente e, secondo l’impostazione seguita nella decisione, imprescrittibile; ciò non significa tuttavia che l’azione giudiziaria possa essere utilizzata in modo astratto, perché resta necessario l’interesse ad agire previsto dall’art. 100 c.p.c. Il Tribunale ha ritenuto tale interesse concretamente sussistente quando la tutela amministrativa non è realmente esigibile. Nel caso esaminato erano stati documentati tentativi infruttuosi di ottenere un appuntamento presso il Consolato generale d’Italia a San Paolo, insieme a una situazione di ritardi strutturali e ultradecennali. Il punto non è quindi la semplice preferenza del richiedente per la strada giudiziaria: occorre una situazione oggettiva nella quale l’amministrazione non sia in grado di garantire un accertamento effettivo e tempestivo dello status. La pronuncia considera rilevanti anche le ipotesi in cui una domanda amministrativa sarebbe inevitabilmente respinta sulla base di un orientamento già consolidato dell’amministrazione, perché imporre un passaggio puramente formale non offrirebbe una tutela effettiva.

La prova della linea di discendenza

Il riconoscimento iure sanguinis richiede una ricostruzione documentale continua tra l’avo italiano e ciascun discendente che domanda l’accertamento. Nel procedimento esaminato la genealogia è stata dimostrata attraverso gli atti di stato civile prodotti in giudizio, corredati dalle formalità necessarie per l’utilizzo in Italia. La verifica non riguarda soltanto nomi e date: occorre controllare che lungo la catena generazionale non sia intervenuto un fatto capace, secondo la disciplina vigente nel momento storico considerato, di determinare la perdita della cittadinanza prima della nascita del discendente successivo. Per questo certificati di nascita, matrimonio e morte devono essere letti insieme agli atti relativi all’eventuale naturalizzazione e alle attestazioni delle autorità straniere. Il Tribunale ha ritenuto dimostrata la continuità della trasmissione e ha sottolineato l’assenza di fatti estintivi specificamente allegati dall’amministrazione convenuta, distinguendo la prova positiva della discendenza dalla prova di un evento giuridicamente idoneo a interrompere lo status.

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Grande naturalizzazione: perché non basta un acquisto automatico

La questione più significativa riguarda la Grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell’Ottocento. La decisione esclude che un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, operante senza una domanda individuale e volontaria dell’interessato, possa essere trattato automaticamente come causa di perdita della cittadinanza italiana. Il ragionamento muove dalla natura fondamentale dello status civitatis e impone una lettura restrittiva delle antiche disposizioni sulla perdita della cittadinanza. Non basta quindi che l’emigrato abbia trasferito stabilmente la propria residenza all’estero, abbia organizzato lì la propria vita o non abbia reagito a una naturalizzazione attribuita in via generale. Per incidere sulla trasmissione iure sanguinis occorre verificare un comportamento volontario diretto all’acquisto della cittadinanza straniera. La differenza è essenziale: un effetto imposto o generalizzato dall’ordinamento straniero non può essere automaticamente equiparato alla scelta personale di abbandonare il precedente status.

L’art. 11 del codice civile del 1865 e la volontarietà

Il Tribunale richiama la disciplina storica applicabile alla posizione dell’avo emigrato e, in particolare, l’art. 11, n. 2, del codice civile del 1865, che collegava la perdita della cittadinanza all’ottenimento della cittadinanza in un paese estero. La disposizione deve essere interpretata verificando se l’acquisto straniero sia riconducibile a un atto spontaneo e volontario della persona. In questa prospettiva possono assumere rilievo una domanda individuale di naturalizzazione o altri comportamenti inequivoci, come quelli che secondo la disciplina del paese interessato manifestino una scelta positiva di acquisire il nuovo status. Non è invece sufficiente desumere una rinuncia tacita dalla sola permanenza all’estero o dalla mancata opposizione a un meccanismo collettivo. La ricostruzione deve inoltre rispettare la successione delle leggi nel tempo: per ogni generazione bisogna individuare quale normativa italiana fosse vigente quando si sarebbe verificato il presunto evento estintivo e accertarne rigorosamente tutti i presupposti.

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La legge n. 555 del 1912 e gli eventi interruttivi

Per gli eventi successivi all’entrata in vigore della legge n. 555 del 1912, l’analisi deve confrontarsi con le specifiche ipotesi di perdita previste dalla normativa dell’epoca. Anche qui non è corretto applicare retroattivamente categorie elaborate dalla legislazione contemporanea. Data della naturalizzazione, modalità dell’acquisto della cittadinanza straniera, età e posizione familiare del soggetto, nascita del discendente successivo e disciplina vigente in quel momento sono elementi che devono essere collocati cronologicamente. La sentenza evidenzia inoltre un profilo processuale importante: una volta documentata la linea genealogica, l’amministrazione che intenda opporre un fatto estintivo deve allegarlo puntualmente e dimostrarne i presupposti. Non basta evocare in termini generici il contesto storico della naturalizzazione brasiliana. Il giudice deve poter individuare un evento concreto, riferibile alla persona interessata e giuridicamente capace di interrompere la trasmissione dello status.

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Residenza all’estero e mancata reazione non equivalgono a rinuncia

Uno dei chiarimenti più utili della pronuncia riguarda la distinzione tra condotta di vita e volontà giuridica. Emigrare, stabilire definitivamente la residenza in un altro Stato e integrarsi nella comunità locale non costituiscono, di per sé, una rinuncia alla cittadinanza italiana. Neppure il silenzio rispetto a un provvedimento straniero di naturalizzazione generalizzata può essere automaticamente trasformato in accettazione tacita con effetto estintivo. Perdere uno status fondamentale richiede l’accertamento dei presupposti stabiliti dalla legge applicabile e non può dipendere da una presunzione costruita sulla sola inerzia dell’interessato. Questo criterio è particolarmente importante per le vicende ottocentesche, nelle quali documentazione e istituti giuridici appartengono a ordinamenti molto diversi da quelli attuali. La ricerca storica deve quindi essere tradotta in una verifica giuridica individuale: quale atto fu compiuto, da chi, in quale data, con quale contenuto e quali effetti produceva allora secondo il diritto italiano.

Onere della prova e ruolo dell’amministrazione

La decisione accoglie la domanda anche in considerazione della mancata allegazione di specifici fatti estintivi. Il richiedente deve provare il fatto costitutivo del proprio diritto, cioè la discendenza dall’avo italiano e la continuità genealogica documentabile; quando però l’amministrazione sostiene che quella continuità sia stata spezzata da una naturalizzazione o da altra causa di perdita, deve indicare l’evento interruttivo e fornire elementi che ne dimostrino l’efficacia secondo la legge del tempo. Il principio evita che al discendente venga imposto di dimostrare indefinitamente l’inesistenza di qualunque possibile causa estintiva in ogni ordinamento e in ogni momento storico. Sul piano pratico resta comunque opportuno produrre certificazioni straniere complete sulla naturalizzazione dell’avo e dei successivi ascendenti, perché consentono al giudice di ricostruire positivamente la sequenza degli eventi e riducono le aree di incertezza che potrebbero richiedere integrazioni documentali.

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L’esito del giudizio e gli effetti della dichiarazione

Accertata la continuità della cittadinanza lungo la linea di discendenza, il Tribunale ha accolto la domanda e dichiarato i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Interno e, per esso, agli uffici competenti di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni previste nei registri dello stato civile, con le eventuali comunicazioni alle autorità consolari. La pronuncia ha compensato le spese di lite, valorizzando la natura controversa delle questioni e il ruolo dei principi elaborati dalla giurisprudenza. L’effetto centrale della decisione è l’accertamento dello status, mentre gli adempimenti amministrativi successivi ne rendono operativa la registrazione. Per casi analoghi la sentenza suggerisce quindi un percorso istruttorio preciso: documentare integralmente la genealogia, provare le condizioni che rendono effettivo l’interesse alla tutela giudiziaria e affrontare ogni possibile naturalizzazione storica verificandone natura volontaria, data ed efficacia sulla singola linea di trasmissione.

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