Il caso deciso dal Tribunale di Venezia
Con la sentenza n. 10907 del 6 giugno 2026, il Tribunale di Venezia ha accolto una domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis proposta da discendenti residenti in Brasile. La decisione affronta tre profili centrali: la competenza territoriale del giudice, la prova della linea di discendenza e la natura permanente e imprescrittibile dello status civitatis.
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La pronuncia è utile perché mostra come, nelle cause di cittadinanza proposte da soggetti residenti all’estero, il primo controllo non riguardi soltanto il merito genealogico, ma anche l’individuazione del tribunale competente e la completezza della documentazione di stato civile.
Competenza territoriale: non si sceglie liberamente il tribunale
Per i procedimenti instaurati dopo la riforma introdotta dalla legge n. 206/2021, quando gli attori risiedono all’estero la competenza territoriale è determinata dal luogo di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani da cui deriva la linea di trasmissione.
Nel caso deciso dal Tribunale di Venezia, l’avo italiano era nato in provincia di Venezia e ciò ha consentito di radicare correttamente la causa davanti alla sezione specializzata competente del Tribunale veneziano.
Perché la competenza va verificata prima del deposito
Un errore nell’individuazione del giudice può rallentare in modo significativo il procedimento. La questione di incompetenza territoriale deve essere trattata secondo le regole processuali, tra cui l’art. 38 c.p.c., che disciplina tempi e modalità con cui l’incompetenza può essere eccepita o rilevata.
Per questo, prima di depositare il ricorso, occorre individuare con precisione il comune di nascita dell’avo italiano rilevante e verificare quale tribunale sede di sezione specializzata abbia competenza sul territorio.
La cittadinanza iure sanguinis nasce dallo status, non dal provvedimento che la riconosce
Il Tribunale ribadisce che la cittadinanza iure sanguinis, quando ricorrono i presupposti di legge, ha natura originaria. Il provvedimento giudiziale non crea ex novo lo status, ma lo accerta.
Da questa impostazione discende la natura permanente e imprescrittibile del diritto allo status di cittadino: il riconoscimento può essere chiesto anche a distanza di molti anni, purché sia provata la fattispecie acquisitiva e la continuità della trasmissione.
La prova della linea genealogica
Il richiedente deve dimostrare il fatto acquisitivo e l’intera linea di trasmissione dall’avo italiano fino a sé. In termini generali, l’onere della prova segue il principio dell’art. 2697 c.c.: chi fa valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nei procedimenti iure sanguinis, questo significa produrre una catena documentale completa: atti di nascita, matrimonio e morte, certificazioni relative alla cittadinanza dell’avo e documenti utili a escludere interruzioni della trasmissione.
Naturalizzazione dell’avo: perché la data è decisiva
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Uno dei controlli più delicati riguarda l’eventuale naturalizzazione dell’avo in uno Stato estero. Non basta sapere che l’avo ha acquisito una cittadinanza straniera: occorre verificare quando ciò sia avvenuto e se, a quella data, il discendente successivo nella linea fosse già nato.
Se la perdita della cittadinanza italiana si è verificata prima della nascita del figlio da cui prosegue la linea, la trasmissione può risultare interrotta. Se invece la naturalizzazione è successiva, il rapporto va valutato secondo la disciplina vigente nel periodo interessato.
La semplice emigrazione non equivale a perdita della cittadinanza
La sentenza conferma che il trasferimento stabile all’estero non comporta di per sé perdita della cittadinanza italiana. Occorre un fatto giuridicamente rilevante idoneo a interrompere la trasmissione, come una naturalizzazione produttiva di effetti secondo la normativa dell’epoca o una rinuncia espressa nei casi previsti dalla legge.
La ricostruzione deve quindi basarsi su documenti ufficiali e non su presunzioni tratte dal solo fatto che l’avo abbia vissuto per molti anni in un altro Stato.
Chi deve provare il fatto interruttivo
Una volta che il richiedente abbia dimostrato la linea di discendenza e il fatto acquisitivo, l’eventuale fattispecie interruttiva deve essere provata da chi la eccepisce. È il principio richiamato dal Tribunale in coerenza con l’orientamento della Cassazione sullo status civitatis.
Nel caso esaminato, il Ministero dell’Interno non si era costituito e non aveva allegato alcun fatto estintivo o interruttivo del diritto rivendicato dai ricorrenti.
La contumacia del Ministero non comporta riconoscimento automatico
La mancata costituzione dell’amministrazione non trasforma il procedimento in una formalità. Il giudice deve comunque verificare la sussistenza dei presupposti del diritto e la coerenza della documentazione prodotta.
Il riconoscimento dipende quindi dalla qualità del fascicolo: una linea genealogica incompleta o documenti contraddittori possono impedire l’accoglimento anche in assenza di contestazioni dell’amministrazione.
Nessuna pregiudiziale amministrativa necessaria
La decisione ribadisce anche che non è necessario esperire previamente una procedura amministrativa prima di agire in giudizio per l’accertamento dello status di cittadino. Trattandosi di un diritto soggettivo, l’accesso al giudice resta garantito.
Il principio trova fondamento anche nell’art. 24 Cost., che riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
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