Giudice di Pace di Pescara, sentenza n. 810 del 23 settembre 2026 — D.M. n. 125/2026 — Cassazione civile n. 14285/2026.
La questione più interessante oggi non è soltanto distinguere approvazione e omologazione: è capire perché il nuovo regime transitorio, efficace dal 12 luglio 2026, non rende automaticamente validi gli accertamenti anteriori.
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1. Il caso e il punto controverso
La sentenza n. 810 del 23 settembre 2026 del Giudice di Pace di Pescara affronta la validità delle sanzioni per eccesso di velocità rilevate con strumenti approvati ma senza prova della prescritta omologazione al momento dell'accertamento. La questione si intreccia con il D.M. 8 giugno 2026 n. 125, entrato in vigore il 12 luglio 2026. Il problema centrale è se la nuova disciplina possa attribuire retroattivamente efficacia probatoria agli accertamenti precedenti. La risposta della pronuncia, secondo le ricostruzioni disponibili, è negativa. La decisione non determina però l'annullamento automatico di ogni verbale anteriore: occorre sempre esaminare dispositivo, documentazione e motivi di opposizione.
2. Approvazione e omologazione
L'art. 142, comma 6, C.d.S. richiama le apparecchiature debitamente omologate. La Corte di Cassazione, a partire dall'ordinanza n. 10505/2024, ha valorizzato la distinzione tra approvazione e omologazione. Non basta assumere che entrambi i procedimenti siano ministeriali per considerarli equivalenti. Il requisito tecnico-legale dell'apparecchio deve essere verificato con riferimento alla disciplina applicabile alla data della rilevazione. È quindi necessario distinguere l'esistenza di un decreto di approvazione dalla prova di un'omologazione valida, senza ridurre il problema a una mera differenza terminologica.
3. La Cassazione n. 14285/2026
La Cassazione civile n. 14285/2026 si colloca nell'orientamento che esclude l'automatica equipollenza tra approvazione e omologazione. Il precedente è importante per gli accertamenti eseguiti sotto il regime anteriore alla nuova disciplina ministeriale. Non deve però essere utilizzato ignorando le modifiche sopravvenute. Una pronuncia resa in riferimento a un determinato quadro normativo non elimina l'obbligo di verificare se, per gli accertamenti successivi, siano intervenute regole transitorie specifiche. La forza del motivo di opposizione dipende dalla combinazione tra data, caratteristiche dell'apparecchio e documenti disponibili.
4. La novità del D.M. n. 125/2026
Il D.M. 8 giugno 2026 n. 125 ha introdotto una disciplina organica dei requisiti tecnici e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità degli strumenti. Il decreto interviene anche sui dispositivi già approvati e utilizzati dalle amministrazioni. È un cambiamento sostanziale: dopo il 12 luglio 2026 non è corretto sostenere, in termini assoluti, che ogni apparecchio originariamente approvato sia privo di omologazione. Bisogna esaminare la disciplina transitoria e la concreta riconducibilità del dispositivo alle fattispecie contemplate.
5. L'art. 6 e l'Allegato B
L'art. 6 del decreto contiene disposizioni transitorie relative ai dispositivi conformi ai prototipi approvati con i decreti individuati nell'Allegato B. Non si tratta di una sanatoria generalizzata di qualunque apparecchio esistente. Il riconoscimento dipende dall'effettiva corrispondenza tra modello utilizzato, prototipo approvato e requisiti normativi. L'identità commerciale di una famiglia di strumenti non dimostra automaticamente la conformità della singola apparecchiatura. La documentazione deve permettere un confronto tecnico puntuale. Questo è uno dei passaggi centrali da affrontare nel ricorso e nella difesa dell'amministrazione.
6. Il problema della retroattività
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Il nodo più interessante della sentenza di Pescara riguarda gli effetti temporali della normativa sopravvenuta. Il fatto che un dispositivo possa rientrare oggi nel regime transitorio non dimostra, da solo, che fosse già debitamente omologato quando venne effettuata una rilevazione precedente. Il decreto non contiene una generale previsione di convalida retroattiva di tutte le sanzioni già elevate. La pronuncia distingue perciò l'utilizzabilità futura di determinati strumenti dalla legittimità di accertamenti già compiuti. L'argomento è particolarmente significativo nei procedimenti pendenti relativi a verbali anteriori al 12 luglio 2026.
7. La data della violazione
Il 12 luglio 2026 costituisce uno spartiacque interpretativo. Per gli accertamenti anteriori occorre verificare i requisiti applicabili al tempo della rilevazione; per quelli successivi è necessario considerare anche il nuovo meccanismo dell'art. 6. La data del giudizio non coincide con la data rilevante per valutare la legittimità tecnica dell'accertamento. Un processo celebrato nell'autunno 2026 può riguardare una multa del 2025 o dell'agosto 2026, con conseguenze giuridiche differenti. È quindi essenziale che il ricorso individui esattamente la data della violazione e non si limiti a richiamare genericamente la giurisprudenza sull'omologazione.
8. La circolare ministeriale del 13 luglio
La circolare MIT prot. 17852 del 13 luglio 2026 fornisce indicazioni operative sul nuovo regime e sull'indicazione nei verbali dell'omologazione ai sensi dell'art. 6. Essa è utile per comprendere la posizione amministrativa, ma non può modificare autonomamente il contenuto del decreto o attribuirgli effetti retroattivi non previsti. Occorre distinguere il valore interpretativo della circolare dal valore normativo della fonte regolamentare. In giudizio il riferimento decisivo resta la disciplina applicabile, insieme alla documentazione sul dispositivo concretamente utilizzato.
9. Onere della prova dell'amministrazione
Quando l'opponente contesta in modo specifico l'omologazione, diventa centrale la documentazione che dimostra l'idoneità dello strumento alla data della violazione. Non è sufficiente un'affermazione generica di regolarità. Per gli accertamenti anteriori al decreto, il solo provvedimento di approvazione non deve essere confuso con un titolo di omologazione. Per quelli successivi, l'amministrazione può invocare il regime transitorio se ne dimostra i presupposti. La valutazione deve riguardare gli atti effettivamente prodotti e le contestazioni formulate, nel rispetto delle regole sull'onere della prova e delle preclusioni processuali.
10. Omologazione e taratura non coincidono
La taratura verifica aspetti metrologici dello strumento; l'omologazione riguarda il possesso dei requisiti prescritti per l'utilizzazione del dispositivo. Le verifiche di funzionalità costituiscono un ulteriore profilo. La Corte costituzionale n. 113/2015 ha sottolineato l'esigenza di controlli periodici sugli strumenti di rilevazione della velocità, ma non ha stabilito che la taratura possa sostituire l'omologazione. Un certificato di taratura non risolve automaticamente ogni contestazione relativa al titolo tecnico dell'apparecchio. Viceversa, la presenza dell'omologazione non rende irrilevanti i controlli periodici richiesti dalla legge.
11. Censimento e conformità del dispositivo
Il censimento ministeriale dei dispositivi costituisce un elemento del nuovo sistema di controllo e tracciabilità. Non è però corretto equiparare automaticamente l'iscrizione in una piattaforma alla prova di qualsiasi requisito tecnico per ogni accertamento. Devono essere verificati modello, prototipo, configurazione e verifiche richieste. La registrazione successiva non dimostra di per sé che un dispositivo possedesse già, in una data anteriore, un requisito non documentato. Nel contenzioso è utile chiedere che le informazioni siano riferite al singolo apparecchio, non soltanto alla denominazione commerciale del modello.
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