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Multe e ricorsi · 16 min · 13 ottobre 2026

AUTOVELOX, IL NUOVO DECRETO NON SALVA LE VECCHIE MULTE: SENZA OMOLOGAZIONE IL VERBALE PUÒ ESSERE ANNULLATO

La questione più interessante oggi non è soltanto distinguere approvazione e omologazione: è capire perché il nuovo regime transitorio, efficace dal 12 luglio 2026, non rende automaticamente validi gli accertamenti anteriori.

AUTOVELOX, IL NUOVO DECRETO NON SALVA LE VECCHIE MULTE: SENZA OMOLOGAZIONE IL VERBALE PUÒ ESSERE ANNULLATO

Giudice di Pace di Pescara, sentenza n. 810 del 23 settembre 2026 — D.M. n. 125/2026 — Cassazione civile n. 14285/2026.

La questione più interessante oggi non è soltanto distinguere approvazione e omologazione: è capire perché il nuovo regime transitorio, efficace dal 12 luglio 2026, non rende automaticamente validi gli accertamenti anteriori.

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1. Il caso e il punto controverso

La sentenza n. 810 del 23 settembre 2026 del Giudice di Pace di Pescara affronta la validità delle sanzioni per eccesso di velocità rilevate con strumenti approvati ma senza prova della prescritta omologazione al momento dell'accertamento. La questione si intreccia con il D.M. 8 giugno 2026 n. 125, entrato in vigore il 12 luglio 2026. Il problema centrale è se la nuova disciplina possa attribuire retroattivamente efficacia probatoria agli accertamenti precedenti. La risposta della pronuncia, secondo le ricostruzioni disponibili, è negativa. La decisione non determina però l'annullamento automatico di ogni verbale anteriore: occorre sempre esaminare dispositivo, documentazione e motivi di opposizione.

2. Approvazione e omologazione

L'art. 142, comma 6, C.d.S. richiama le apparecchiature debitamente omologate. La Corte di Cassazione, a partire dall'ordinanza n. 10505/2024, ha valorizzato la distinzione tra approvazione e omologazione. Non basta assumere che entrambi i procedimenti siano ministeriali per considerarli equivalenti. Il requisito tecnico-legale dell'apparecchio deve essere verificato con riferimento alla disciplina applicabile alla data della rilevazione. È quindi necessario distinguere l'esistenza di un decreto di approvazione dalla prova di un'omologazione valida, senza ridurre il problema a una mera differenza terminologica.

3. La Cassazione n. 14285/2026

La Cassazione civile n. 14285/2026 si colloca nell'orientamento che esclude l'automatica equipollenza tra approvazione e omologazione. Il precedente è importante per gli accertamenti eseguiti sotto il regime anteriore alla nuova disciplina ministeriale. Non deve però essere utilizzato ignorando le modifiche sopravvenute. Una pronuncia resa in riferimento a un determinato quadro normativo non elimina l'obbligo di verificare se, per gli accertamenti successivi, siano intervenute regole transitorie specifiche. La forza del motivo di opposizione dipende dalla combinazione tra data, caratteristiche dell'apparecchio e documenti disponibili.

4. La novità del D.M. n. 125/2026

Il D.M. 8 giugno 2026 n. 125 ha introdotto una disciplina organica dei requisiti tecnici e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità degli strumenti. Il decreto interviene anche sui dispositivi già approvati e utilizzati dalle amministrazioni. È un cambiamento sostanziale: dopo il 12 luglio 2026 non è corretto sostenere, in termini assoluti, che ogni apparecchio originariamente approvato sia privo di omologazione. Bisogna esaminare la disciplina transitoria e la concreta riconducibilità del dispositivo alle fattispecie contemplate.

5. L'art. 6 e l'Allegato B

L'art. 6 del decreto contiene disposizioni transitorie relative ai dispositivi conformi ai prototipi approvati con i decreti individuati nell'Allegato B. Non si tratta di una sanatoria generalizzata di qualunque apparecchio esistente. Il riconoscimento dipende dall'effettiva corrispondenza tra modello utilizzato, prototipo approvato e requisiti normativi. L'identità commerciale di una famiglia di strumenti non dimostra automaticamente la conformità della singola apparecchiatura. La documentazione deve permettere un confronto tecnico puntuale. Questo è uno dei passaggi centrali da affrontare nel ricorso e nella difesa dell'amministrazione.

6. Il problema della retroattività

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Il nodo più interessante della sentenza di Pescara riguarda gli effetti temporali della normativa sopravvenuta. Il fatto che un dispositivo possa rientrare oggi nel regime transitorio non dimostra, da solo, che fosse già debitamente omologato quando venne effettuata una rilevazione precedente. Il decreto non contiene una generale previsione di convalida retroattiva di tutte le sanzioni già elevate. La pronuncia distingue perciò l'utilizzabilità futura di determinati strumenti dalla legittimità di accertamenti già compiuti. L'argomento è particolarmente significativo nei procedimenti pendenti relativi a verbali anteriori al 12 luglio 2026.

7. La data della violazione

Il 12 luglio 2026 costituisce uno spartiacque interpretativo. Per gli accertamenti anteriori occorre verificare i requisiti applicabili al tempo della rilevazione; per quelli successivi è necessario considerare anche il nuovo meccanismo dell'art. 6. La data del giudizio non coincide con la data rilevante per valutare la legittimità tecnica dell'accertamento. Un processo celebrato nell'autunno 2026 può riguardare una multa del 2025 o dell'agosto 2026, con conseguenze giuridiche differenti. È quindi essenziale che il ricorso individui esattamente la data della violazione e non si limiti a richiamare genericamente la giurisprudenza sull'omologazione.

8. La circolare ministeriale del 13 luglio

La circolare MIT prot. 17852 del 13 luglio 2026 fornisce indicazioni operative sul nuovo regime e sull'indicazione nei verbali dell'omologazione ai sensi dell'art. 6. Essa è utile per comprendere la posizione amministrativa, ma non può modificare autonomamente il contenuto del decreto o attribuirgli effetti retroattivi non previsti. Occorre distinguere il valore interpretativo della circolare dal valore normativo della fonte regolamentare. In giudizio il riferimento decisivo resta la disciplina applicabile, insieme alla documentazione sul dispositivo concretamente utilizzato.

9. Onere della prova dell'amministrazione

Quando l'opponente contesta in modo specifico l'omologazione, diventa centrale la documentazione che dimostra l'idoneità dello strumento alla data della violazione. Non è sufficiente un'affermazione generica di regolarità. Per gli accertamenti anteriori al decreto, il solo provvedimento di approvazione non deve essere confuso con un titolo di omologazione. Per quelli successivi, l'amministrazione può invocare il regime transitorio se ne dimostra i presupposti. La valutazione deve riguardare gli atti effettivamente prodotti e le contestazioni formulate, nel rispetto delle regole sull'onere della prova e delle preclusioni processuali.

10. Omologazione e taratura non coincidono

La taratura verifica aspetti metrologici dello strumento; l'omologazione riguarda il possesso dei requisiti prescritti per l'utilizzazione del dispositivo. Le verifiche di funzionalità costituiscono un ulteriore profilo. La Corte costituzionale n. 113/2015 ha sottolineato l'esigenza di controlli periodici sugli strumenti di rilevazione della velocità, ma non ha stabilito che la taratura possa sostituire l'omologazione. Un certificato di taratura non risolve automaticamente ogni contestazione relativa al titolo tecnico dell'apparecchio. Viceversa, la presenza dell'omologazione non rende irrilevanti i controlli periodici richiesti dalla legge.

11. Censimento e conformità del dispositivo

Il censimento ministeriale dei dispositivi costituisce un elemento del nuovo sistema di controllo e tracciabilità. Non è però corretto equiparare automaticamente l'iscrizione in una piattaforma alla prova di qualsiasi requisito tecnico per ogni accertamento. Devono essere verificati modello, prototipo, configurazione e verifiche richieste. La registrazione successiva non dimostra di per sé che un dispositivo possedesse già, in una data anteriore, un requisito non documentato. Nel contenzioso è utile chiedere che le informazioni siano riferite al singolo apparecchio, non soltanto alla denominazione commerciale del modello.

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12. Giudizi pendenti e ius superveniens

Il decreto sopravvenuto non rende automaticamente legittimi i verbali già impugnati. Occorre distinguere la disciplina sostanziale dell'accertamento dalle regole processuali applicabili al giudizio in corso. La decisione di Pescara valorizza la situazione esistente al momento della violazione, escludendo un'efficacia sanante retroattiva generalizzata. Ciò non esonera dall'esaminare i documenti del fascicolo, le difese delle parti e la natura specifica del vizio denunciato. Anche il momento in cui il motivo viene formulato può assumere rilievo alla luce delle regole processuali sull'opposizione.

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13. Il verbale e l'identificazione dell'apparecchio

Per impostare una contestazione efficace occorre leggere attentamente il verbale e identificare l'apparecchio utilizzato, il modello, gli estremi del provvedimento ministeriale, la data della rilevazione e le verifiche tecniche documentate. L'assenza di un riferimento nel testo del verbale non equivale sempre alla prova dell'inesistenza del requisito. Il vizio deve essere argomentato con precisione e collegato alla disciplina applicabile. Una formula standard sulla mancanza di omologazione rischia di essere meno efficace di una censura specifica, che distingua l'epoca dell'accertamento e i titoli tecnici realmente disponibili.

14. Valore probatorio del verbale

Il verbale redatto dal pubblico ufficiale gode dell'efficacia probatoria prevista dall'art. 2700 c.c. nei limiti propri della norma. Questo non rende insindacabile ogni valutazione tecnica o giuridica relativa all'apparecchio. La regolarità dell'omologazione costituisce un requisito suscettibile di verifica giudiziale mediante documenti pertinenti. Occorre evitare sia di negare genericamente ogni efficacia al verbale, sia di attribuirgli una capacità di prova assoluta su circostanze che richiedono autonomo accertamento tecnico e normativo.

15. Ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace

L'art. 203 C.d.S. disciplina il ricorso al Prefetto, normalmente entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione. L'art. 204-bis C.d.S. e l'art. 7 del d.lgs. 150/2011 regolano l'opposizione al Giudice di Pace, con termine ordinario di trenta giorni, fatte salve le particolarità previste dalla legge. Le due strade non possono essere percorse indiscriminatamente in parallelo. La scelta richiede una valutazione dei termini, della documentazione e dei rischi economici, nonché dell'effettiva pertinenza del motivo di omologazione.

16. Il punto di vista delle amministrazioni

Le amministrazioni richiamano l'esigenza di continuità dei controlli e di tutela della sicurezza stradale. Il nuovo decreto cerca anche di rispondere alle difficoltà operative derivanti dal contenzioso sull'omologazione. Tali esigenze sono legittime, ma non eliminano la necessità che gli accertamenti siano effettuati con strumenti conformi ai requisiti di legge. Sicurezza stradale e garanzie del cittadino non sono obiettivi incompatibili. La tenuta del sistema sanzionatorio dipende anche dall'affidabilità tecnica degli strumenti e dalla verificabilità della documentazione prodotta dalle amministrazioni.

17. Errori interpretativi da evitare

Non è corretto affermare che tutti gli autovelox siano illegittimi, né che il decreto del 2026 abbia sanato automaticamente tutte le multe. Occorre distinguere la giurisprudenza formatasi sul regime precedente, il nuovo sistema transitorio e gli effetti temporali del decreto. L'orientamento della Cassazione conserva rilievo per le controversie anteriori, ma per gli accertamenti successivi è indispensabile verificare l'art. 6 e l'Allegato B. Una difesa efficace deve confrontarsi con entrambi i profili, evitando formule assolute e citazioni isolate.

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18. Giurisprudenza e coordinamento dei principi

La Cassazione n. 10505/2024 e la n. 14285/2026 affrontano la distinzione tra approvazione e omologazione; la Corte costituzionale n. 113/2015 riguarda le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. La sentenza di Pescara n. 810/2026 introduce nel dibattito il problema della sopravvenienza del D.M. n. 125/2026. Non si tratta di pronunce perfettamente sovrapponibili: ciascuna risponde a una questione specifica. La ricostruzione corretta richiede di separare la validità del titolo tecnico, la manutenzione dello strumento e l'applicabilità temporale della nuova disciplina.

19. Conclusioni e prospettive

Il punto centrale della pronuncia di Pescara è che la normativa sopravvenuta non può essere considerata, senza una previsione espressa o una base interpretativa adeguata, una convalida generale di accertamenti anteriori. Il D.M. n. 125/2026 modifica il quadro per i dispositivi che soddisfano i requisiti transitori, ma non riscrive automaticamente il passato. Per stabilire se un verbale sia impugnabile bisogna verificare la data della rilevazione, il modello dell'apparecchio, il titolo tecnico applicabile e la prova documentale disponibile. La decisione è un argomento significativo, non una garanzia di accoglimento. La legalità dell'accertamento resta il presupposto essenziale di una sanzione affidabile.

Normativa e fonti

  • Art. 142 Codice della strada.
  • Art. 45 Codice della strada.
  • Art. 201 Codice della strada.
  • D.M. n. 125/2026 — Gazzetta Ufficiale.

Giurisprudenza citata e correlata

Giudice di Pace di Pescara n. 810/2026; Cassazione civile n. 14285/2026; Cassazione civile n. 10505/2024; Corte costituzionale n. 113/2015. Le pronunce vanno lette secondo il regime temporale cui si riferiscono.

Studio Legale Busetto

Per valutare un verbale occorre verificare la data della violazione, l'apparecchio utilizzato, i requisiti di omologazione e la documentazione disponibile. Contatta lo Studio Legale Busetto per una valutazione del caso concreto.

Approfondimento informativo, non sostitutivo della consulenza legale individuale.

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