La responsabilità di chi agisce per l’associazione
La sentenza n. 395/2026 della Corte d’Appello di Ancona affronta la responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta. L’art. 38 c.c. configura una responsabilità personale che la Corte riconduce a una garanzia ex lege, con caratteristiche assimilabili alla fideiussione.
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Ciò significa che l’obbligazione personale resta collegata al debito principale dell’associazione e ne segue, entro determinati limiti, le vicende oggettive.
Riduzione della penale e posizione del garante
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La pronuncia chiarisce che la riduzione giudiziale della penale contrattuale concessa al debitore principale incide sull’ammontare oggettivo del debito. Se il garante è parte del giudizio, anche se contumace, il creditore non può pretendere da lui una somma superiore a quella rideterminata come equa e dovuta dal debitore principale.
Perché il principio è importante
Nelle associazioni non riconosciute è frequente che presidenti, consiglieri o altri soggetti sottoscrivano contratti e assumano obbligazioni verso terzi. La responsabilità personale può quindi diventare rilevante in caso di morosità, penali, locazioni, forniture o servizi.
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