Chi chiede l’indennizzo deve provare il rischio assicurato
La sentenza n. 37/2026 della Corte d’Appello di Cagliari ribadisce che, nelle polizze contro i danni, l’assicurato che chiede l’indennizzo deve dimostrare che si sia verificato un evento riconducibile al rischio descritto dal contratto. Non basta provare di aver subito una perdita economica: occorre collegarla a una causa compresa nella copertura e dimostrare che l’evento abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
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Il contratto assicurativo va letto prima della dinamica del sinistro
Ogni controversia assicurativa dovrebbe partire dal testo della polizza. Definizioni, esclusioni, franchigie, scoperti e condizioni particolari delimitano il rischio assunto dalla compagnia. Solo dopo avere individuato il perimetro contrattuale è possibile stabilire quali fatti debbano essere provati. Una descrizione generica del danno può essere insufficiente se il contratto copre soltanto determinate cause o richiede specifiche modalità dell’evento.
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Lo scoperto è una delimitazione della prestazione
La Corte evidenzia che il richiamo alla clausola di scoperto non introduce necessariamente un fatto nuovo estintivo del diritto, ma può rappresentare una precisazione della prestazione assicurativa dovuta. Se il contratto stabilisce che una percentuale del danno resta a carico dell’assicurato, il giudice deve considerare tale limite nel determinare l’indennizzo, purché la clausola sia valida e applicabile al caso concreto.
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