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Approfondimento · 16 min · 25 settembre 2026

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: CHI DEVE PROVARE L’ESCLUSIONE DEL RISCHIO. CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA N. 36/2026

Esclusioni di polizza e dolo dell’assicurato: è la compagnia a dover provare i fatti che impediscono l’operatività della garanzia

L’assicuratore deve dimostrare che il sinistro rientra tra i rischi esclusi e non può fondare il dolo dell’assicurato su mere indagini di parte.

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: CHI DEVE PROVARE L’ESCLUSIONE DEL RISCHIO. CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA N. 36/2026

L’onere della prova nel contratto di assicurazione

La sentenza n. 36/2026 della Corte d’Appello di Bologna affronta il riparto dell’onere della prova nelle assicurazioni contro i danni. Quando l’assicurato dimostra il verificarsi di un evento astrattamente compreso nella copertura, spetta all’assicuratore provare l’eventuale ricorrenza di una clausola di esclusione o di una circostanza che impedisca l’operatività della garanzia. Il principio evita che l’assicurato sia costretto a dimostrare un fatto negativo, cioè l’assenza di tutte le possibili esclusioni previste dalla polizza. Art. 1882 c.c. · Art. 2697 c.c.. Assicurazione RC, regresso e manleva. Nella pratica il riparto dell’onere probatorio va applicato distinguendo il fatto costitutivo della pretesa indennitaria dai fatti impeditivi o esclusivi dedotti dalla compagnia: occorre quindi confrontare denuncia di sinistro, condizioni generali e particolari, eventuali appendici, perizie e risultanze investigative, verificando se ciascun elemento dimostri davvero la specifica circostanza prevista dalla clausola invocata e non una semplice ipotesi alternativa.

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L’assicuratore deve provare il rischio escluso

Le polizze contengono spesso esclusioni, limitazioni e condizioni di operatività. Quando la compagnia rifiuta il pagamento invocando una di queste clausole, deve dimostrare che il caso concreto rientra effettivamente nella fattispecie esclusa. Non basta richiamare in modo generico il testo della polizza. Occorre collegare la clausola ai fatti del sinistro e fornire elementi idonei a dimostrare che l’evento non è coperto. La corretta interpretazione del contratto assicurativo assume quindi un ruolo centrale. Art. 1905 c.c. · Art. 2697 c.c.. Nella pratica il riparto dell’onere probatorio va applicato distinguendo il fatto costitutivo della pretesa indennitaria dai fatti impeditivi o esclusivi dedotti dalla compagnia: occorre quindi confrontare denuncia di sinistro, condizioni generali e particolari, eventuali appendici, perizie e risultanze investigative, verificando se ciascun elemento dimostri davvero la specifica circostanza prevista dalla clausola invocata e non una semplice ipotesi alternativa.

Il dolo dell’assicurato richiede una prova seria

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La Corte esamina anche il tema del dolo dell’assicurato. Un’accusa di comportamento fraudolento non può essere fondata soltanto su attività investigative o peritali di parte prive di riscontri oggettivi. Né possono bastare testimonianze indirette che riferiscano fatti appresi da terzi. Il dolo, quando viene invocato per negare l’indennizzo, deve essere dimostrato con elementi concreti e coerenti. La gravità della conseguenza — la perdita della copertura — richiede un accertamento rigoroso. Art. 1900 c.c. · Art. 2697 c.c.. Nella pratica il riparto dell’onere probatorio va applicato distinguendo il fatto costitutivo della pretesa indennitaria dai fatti impeditivi o esclusivi dedotti dalla compagnia: occorre quindi confrontare denuncia di sinistro, condizioni generali e particolari, eventuali appendici, perizie e risultanze investigative, verificando se ciascun elemento dimostri davvero la specifica circostanza prevista dalla clausola invocata e non una semplice ipotesi alternativa.

Valore assicurato e prezzo di acquisto

Un altro passaggio interessante riguarda la differenza tra prezzo di acquisto del bene e somma assicurata. Il fatto che un bene sia stato acquistato a un prezzo inferiore rispetto al valore dichiarato in polizza non dimostra automaticamente il dolo. Il valore assicurativo può dipendere da criteri diversi dal costo storico di acquisto, come il valore di sostituzione o il valore risultante da una perizia. Anche in questo caso è necessario analizzare il contratto e la documentazione tecnica. Art. 1907 c.c. · Art. 1905 c.c.. Polizza infortuni e cumulo degli indennizzi. Nella pratica il riparto dell’onere probatorio va applicato distinguendo il fatto costitutivo della pretesa indennitaria dai fatti impeditivi o esclusivi dedotti dalla compagnia: occorre quindi confrontare denuncia di sinistro, condizioni generali e particolari, eventuali appendici, perizie e risultanze investigative, verificando se ciascun elemento dimostri davvero la specifica circostanza prevista dalla clausola invocata e non una semplice ipotesi alternativa.

La perizia contrattuale e i suoi limiti

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La sentenza richiama inoltre il tema della perizia contrattuale. Se le parti hanno affidato a periti la determinazione del danno, l’esito dell’accertamento non può essere messo in discussione per qualsiasi divergenza interpretativa. L’annullamento richiede vizi giuridicamente rilevanti, non una semplice diversa valutazione della clausola o del metodo di calcolo. È quindi importante distinguere tra errore tecnico, errore essenziale ed errata interpretazione del contratto. Art. 1905 c.c. · Art. 2697 c.c.. Nella pratica il riparto dell’onere probatorio va applicato distinguendo il fatto costitutivo della pretesa indennitaria dai fatti impeditivi o esclusivi dedotti dalla compagnia: occorre quindi confrontare denuncia di sinistro, condizioni generali e particolari, eventuali appendici, perizie e risultanze investigative, verificando se ciascun elemento dimostri davvero la specifica circostanza prevista dalla clausola invocata e non una semplice ipotesi alternativa.

Documenti da conservare dopo un sinistro

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Chi subisce un danno deve raccogliere immediatamente polizza, condizioni generali e particolari, fotografie, denunce, preventivi, fatture, perizie, comunicazioni con la compagnia e ogni documento utile a ricostruire l’evento. Se vi sono beni danneggiati o distrutti, è utile documentarne provenienza, caratteristiche e valore. Una ricostruzione tempestiva riduce il rischio che, a distanza di mesi, diventi difficile dimostrare natura e consistenza del danno. Art. 1917 c.c.. Nella pratica il riparto dell’onere probatorio va applicato distinguendo il fatto costitutivo della pretesa indennitaria dai fatti impeditivi o esclusivi dedotti dalla compagnia: occorre quindi confrontare denuncia di sinistro, condizioni generali e particolari, eventuali appendici, perizie e risultanze investigative, verificando se ciascun elemento dimostri davvero la specifica circostanza prevista dalla clausola invocata e non una semplice ipotesi alternativa. Nella pratica il riparto dell’onere probatorio va applicato distinguendo il fatto costitutivo della pretesa indennitaria dai fatti impeditivi o esclusivi dedotti dalla compagnia: occorre quindi confrontare denuncia di sinistro, condizioni generali e particolari, eventuali appendici, perizie e risultanze investigative, verificando se ciascun elemento dimostri davvero la specifica circostanza prevista dalla clausola invocata e non una semplice ipotesi alternativa.

Quando contestare il diniego dell’assicurazione

Un diniego non deve essere accettato automaticamente. È necessario verificare quale clausola venga invocata, se sia effettivamente applicabile e se la compagnia disponga di prove sufficienti. In alcuni casi il contrasto nasce da una diversa interpretazione della polizza; in altri, da un problema probatorio. Una diffida ben motivata e corredata dalla documentazione può consentire una soluzione prima del giudizio oppure delimitare con precisione i punti realmente controversi. Art. 1882 c.c. · Art. 2697 c.c.. Denuncia del sinistro e rilevanza probatoria. Nella pratica il riparto dell’onere probatorio va applicato distinguendo il fatto costitutivo della pretesa indennitaria dai fatti impeditivi o esclusivi dedotti dalla compagnia: occorre quindi confrontare denuncia di sinistro, condizioni generali e particolari, eventuali appendici, perizie e risultanze investigative, verificando se ciascun elemento dimostri davvero la specifica circostanza prevista dalla clausola invocata e non una semplice ipotesi alternativa.

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Rilevanza pratica per privati e imprese

Il principio interessa privati, professionisti e imprese che utilizzano coperture contro incendio, furto, danni a immobili, attrezzature, merci o altri rischi patrimoniali. In presenza di un diniego è essenziale leggere integralmente la polizza e ricostruire il sinistro con criteri probatori, evitando di affidarsi soltanto alle comunicazioni sintetiche della compagnia. Art. 1900 c.c. · Art. 1905 c.c.. Nella pratica il riparto dell’onere probatorio va applicato distinguendo il fatto costitutivo della pretesa indennitaria dai fatti impeditivi o esclusivi dedotti dalla compagnia: occorre quindi confrontare denuncia di sinistro, condizioni generali e particolari, eventuali appendici, perizie e risultanze investigative, verificando se ciascun elemento dimostri davvero la specifica circostanza prevista dalla clausola invocata e non una semplice ipotesi alternativa. Nella pratica il riparto dell’onere probatorio va applicato distinguendo il fatto costitutivo della pretesa indennitaria dai fatti impeditivi o esclusivi dedotti dalla compagnia: occorre quindi confrontare denuncia di sinistro, condizioni generali e particolari, eventuali appendici, perizie e risultanze investigative, verificando se ciascun elemento dimostri davvero la specifica circostanza prevista dalla clausola invocata e non una semplice ipotesi alternativa.

Conclusione

La Corte d’Appello di Bologna ribadisce che l’assicuratore che invoca un’esclusione deve provarne i presupposti e che il dolo dell’assicurato non può essere desunto da elementi deboli o meramente unilaterali. In una controversia assicurativa, la qualità della documentazione e la corretta lettura della polizza sono decisive. Art. 2697 c.c.. Nella pratica il riparto dell’onere probatorio va applicato distinguendo il fatto costitutivo della pretesa indennitaria dai fatti impeditivi o esclusivi dedotti dalla compagnia: occorre quindi confrontare denuncia di sinistro, condizioni generali e particolari, eventuali appendici, perizie e risultanze investigative, verificando se ciascun elemento dimostri davvero la specifica circostanza prevista dalla clausola invocata e non una semplice ipotesi alternativa. Nella pratica il riparto dell’onere probatorio va applicato distinguendo il fatto costitutivo della pretesa indennitaria dai fatti impeditivi o esclusivi dedotti dalla compagnia: occorre quindi confrontare denuncia di sinistro, condizioni generali e particolari, eventuali appendici, perizie e risultanze investigative, verificando se ciascun elemento dimostri davvero la specifica circostanza prevista dalla clausola invocata e non una semplice ipotesi alternativa.

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