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Commento a sentenza · 9 min · 4 settembre 2026

ALLOGGIO DEL PORTIERE, CESSAZIONE DELLA DESTINAZIONE COMUNE E SCIOGLIMENTO: CASSAZIONE N. 6620/2026

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6620 del 19 marzo 2026, affronta un tema di notevole interesse pratico per la gestione e la circolazione dei beni condominiali: che cosa accade quando un locale originariamente destinato a un servizio comune, come l’alloggio del portiere, perde stabilmente quella funzione? La questione non riguarda soltanto la qu…

ALLOGGIO DEL PORTIERE, CESSAZIONE DELLA DESTINAZIONE COMUNE E SCIOGLIMENTO: CASSAZIONE N. 6620/2026

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6620 del 19 marzo 2026, affronta un tema di notevole interesse pratico per la gestione e la circolazione dei beni condominiali: che cosa accade quando un locale originariamente destinato a un servizio comune, come l’alloggio del portiere, perde stabilmente quella funzione? La questione non riguarda soltanto la qualificazione astratta del bene, ma incide sulla disciplina applicabile, sulla possibilità di trasferire le quote, sulla divisibilità e sull’eventuale scioglimento della comunione. La pronuncia valorizza in modo particolare la destinazione concreta del bene e la volontà univoca dei condomini, che può emergere anche da comportamenti costanti e non necessariamente da una formale delibera assembleare.

IL CASO: UN EX ALLOGGIO DEL PORTIERE NON PIÙ USATO PER IL SERVIZIO

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La controversia riguardava un locale che, all’interno di un edificio condominiale, era stato destinato ad alloggio del portiere. Un soggetto, già proprietario di un appartamento nel condominio, aveva conservato una quota millesimale del locale in occasione della vendita della propria unità e aveva successivamente chiesto lo scioglimento della comunione sull’ex alloggio. Secondo la sua prospettazione, il bene non svolgeva più la funzione condominiale originaria: da tempo non era utilizzato come abitazione del portiere ed era stato locato a terzi con il consenso dei condomini. Da qui la tesi secondo cui il locale, perduta la destinazione al servizio comune, dovesse essere ormai assoggettato alla disciplina della comunione ordinaria.

LE DECISIONI DI MERITO E IL PUNTO DI CONTRASTO

Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato tale impostazione. Il giudice di secondo grado aveva attribuito rilievo al regolamento condominiale e agli atti di provenienza, ritenendo che la natura condominiale dell’alloggio non fosse venuta meno per il solo fatto del diverso utilizzo. Secondo questa lettura, per superare la precedente destinazione sarebbe stata necessaria una manifestazione formale e unanime dei condomini. La Cassazione ha ritenuto questa ricostruzione troppo rigida, perché non considera adeguatamente la particolare natura dei beni contemplati dall’articolo 1117, primo comma, n. 2, del codice civile e la funzione che la destinazione concreta svolge nella loro qualificazione.

BENI NECESSARI E BENI DESTINATI A UN SERVIZIO COMUNE

La decisione distingue implicitamente tra parti dell’edificio che sono comuni per la loro stessa struttura e funzione necessaria e locali che, pur potendo essere utilizzati anche autonomamente, diventano comuni in quanto destinati a un servizio collettivo. L’alloggio del portiere appartiene a questa seconda categoria. Un locale, infatti, può essere fisicamente separato e astrattamente idoneo a molteplici impieghi; ciò che ne fonda la condominialità, in questa ipotesi, è la specifica destinazione al servizio di tutti i condomini. Di conseguenza, l’accertamento deve concentrarsi sia sul momento in cui il condominio si è costituito sia sull’evoluzione concreta e giuridica della funzione assegnata al bene.

QUANDO NASCE LA CONDOMINIALITÀ DELL’ALLOGGIO DEL PORTIERE

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La Cassazione precisa che, per stabilire se un’unità immobiliare sia comune perché destinata ad alloggio del portiere, occorre accertare se al momento della costituzione del condominio vi fosse una destinazione espressa oppure di fatto al servizio comune. È un passaggio centrale: per beni di questo tipo, la condominialità non deriva soltanto dall’ubicazione materiale del locale, ma dalla funzione assegnata dall’originario proprietario o risultante dall’assetto concretamente instaurato quando le singole unità vengono alienate. In assenza di una chiara disciplina negoziale, assumono quindi rilievo le caratteristiche del bene, il suo impiego iniziale e il collegamento funzionale con il servizio condominiale.

LA DESTINAZIONE COMUNE PUÒ CESSARE

Il principio più rilevante della sentenza n. 6620/2026 è che la destinazione all’uso comune può venire meno. La Corte individua diverse modalità: un contratto, una deliberazione che modifichi la destinazione ai sensi dell’articolo 1117-ter c.c., la soppressione del servizio condominiale e anche una volontà univoca, persino tacita, dei condomini. Quest’ultima può risultare dalla pratica costante e dall’uso concreto impresso al bene. Non è dunque corretto affermare in termini assoluti che serva sempre una specifica decisione assembleare formale per far cessare la condominialità di un locale la cui comunanza dipendeva dalla destinazione funzionale a un determinato servizio.

LA VOLONTÀ TACITA DEI CONDOMINI DEVE ESSERE UNIVOCA

Il riferimento alla volontà tacita non significa che qualunque uso occasionale o tollerato sia sufficiente. Il comportamento deve essere univoco e stabile, cioè idoneo a rivelare che la collettività condominiale ha concretamente abbandonato la precedente funzione. Per questo, nella valutazione giudiziale diventano importanti la durata del diverso utilizzo, le modalità con cui esso è stato attuato, l’eventuale consenso dei partecipanti e la compatibilità del nuovo impiego con il permanere del servizio originario. Una locazione a terzi protratta nel tempo, ad esempio, può assumere un significato diverso da una mera utilizzazione temporanea, ma va sempre letta insieme al complesso degli elementi del caso concreto.

SOPPRESSIONE DEL SERVIZIO E DESTINO DEL LOCALE

Uno dei passaggi più utili della decisione riguarda il collegamento tra il servizio comune e il bene che lo supporta. Se il servizio di portierato viene definitivamente soppresso, il giudice deve verificare se anche la destinazione del locale sia cessata o se il bene continui a essere destinato a una diversa utilità comune. Non esiste un automatismo assoluto, perché il locale potrebbe essere riconvertito a un’altra funzione condominiale. Tuttavia, se il servizio viene meno e i condomini utilizzano stabilmente il bene in modo incompatibile con una destinazione collettiva, ciò può costituire un elemento determinante per ricostruire la volontà comune e il nuovo regime del bene.

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DALLA CONDOMINIALITÀ ALLA COMUNIONE ORDINARIA

La conseguenza giuridica indicata dalla Corte è particolarmente rilevante. Quando cessa la destinazione all’uso condominiale di un bene appartenente alla categoria considerata dall’articolo 1117, n. 2, c.c., può trovare applicazione la disciplina della comunione ordinaria prevista dagli articoli 1100 e seguenti del codice civile. Questo mutamento di regime incide sulle facoltà dei partecipanti. Il bene non è più necessariamente legato alle singole unità immobiliari secondo la logica dell’accessorietà propria del condominio, ma può essere gestito e, ricorrendone le condizioni, diviso secondo le regole generali della comunione.

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LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE PUÒ DIVENTARE POSSIBILE

Una volta accertato che il locale non è più parte comune funzionalmente destinata all’edificio ma bene in comunione ordinaria, ciascun partecipante può, in linea di principio, chiedere lo scioglimento della comunione ai sensi dell’articolo 1111 c.c. La pronuncia non afferma che ogni ex locale condominiale debba essere automaticamente diviso: il giudice dovrà verificare le condizioni concrete, la divisibilità e gli eventuali limiti derivanti dai titoli. Il punto è diverso e più preciso: non può essere esclusa a monte la domanda di divisione soltanto perché il bene, in passato, era stato destinato a una funzione condominiale poi definitivamente venuta meno.

PERCHÉ IL TITOLO RESTA CENTRALE

La valorizzazione dell’uso concreto non elimina il ruolo degli atti negoziali. Regolamenti contrattuali, atti di acquisto, atti costitutivi e successive convenzioni possono contenere disposizioni decisive sulla titolarità e sulla destinazione del bene. È quindi essenziale distinguere tra l’accertamento della proprietà e quello della funzione. Se un titolo attribuisce espressamente la proprietà esclusiva o impone uno specifico vincolo, il contenuto negoziale deve essere esaminato con attenzione. La sentenza n. 6620/2026 sottolinea tuttavia che, per i locali comuni in ragione della loro destinazione, anche la concreta e costante trasformazione dell’uso può assumere rilievo giuridico.

LE PROVE UTILI NELLE CONTROVERSIE SU EX LOCALI COMUNI

In una causa di questo tipo non basta richiamare genericamente il regolamento o affermare che il servizio non esiste più. Occorre ricostruire la storia del bene. Possono essere rilevanti gli atti di acquisto, il regolamento contrattuale, le delibere di soppressione del servizio, i contratti di locazione, i verbali assembleari, la documentazione contabile, le comunicazioni dell’amministratore e ogni elemento che dimostri l’uso effettivo protratto nel tempo. Se si invoca una volontà tacita, la prova deve essere particolarmente coerente, perché il giudice è chiamato a verificare che i comportamenti dei condomini esprimano davvero una scelta comune e non una semplice tolleranza contingente.

IL RUOLO DELL’AMMINISTRATORE E DELL’ASSEMBLEA

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La pronuncia non svuota le competenze assembleari. Le decisioni sulla destinazione delle parti comuni e sulla gestione dei servizi restano soggette alle regole del condominio. Il principio affermato dalla Cassazione opera sul piano dell’accertamento della situazione giuridica maturata nel tempo: in determinate circostanze la cessazione della destinazione può essere desunta dalla pratica concreta e dalla volontà univoca dei partecipanti. Per prevenire controversie, tuttavia, è preferibile che le trasformazioni strutturali della funzione di un bene comune siano documentate in modo chiaro attraverso delibere, accordi e aggiornamenti coerenti della documentazione condominiale.

GLI EFFETTI PRATICI PER CHI VENDE O ACQUISTA UN APPARTAMENTO

La qualificazione dell’ex alloggio del portiere può incidere anche nelle compravendite. Chi trasferisce un’unità immobiliare deve sapere se la quota sul locale segue necessariamente l’appartamento oppure se, essendo ormai in comunione ordinaria, può avere una diversa circolazione. Allo stesso modo l’acquirente deve verificare i titoli e lo stato effettivo delle parti comuni, evitando di fare affidamento soltanto sulla denominazione storica di un locale. Una stanza ancora indicata nei documenti come “alloggio del portiere” potrebbe non essere utilizzata come tale da molti anni; viceversa, un diverso uso materiale non è sufficiente se mancano gli elementi per dimostrare la cessazione della destinazione comune.

IL GIUDIZIO DI RINVIO E L’ACCERTAMENTO CONCRETO

La Cassazione ha cassato la decisione di merito e ha rinviato la causa affinché venga riesaminata alla luce dei principi indicati. Il giudice del rinvio dovrà stabilire se, nel caso concreto, la destinazione dell’ex alloggio del portiere all’uso condominiale sia effettivamente cessata per effetto della volontà univoca dei condomini e dell’utilizzo costante del bene. La soluzione non dipende quindi da una formula astratta, ma da un accertamento fattuale rigoroso. È proprio questo l’aspetto che rende la pronuncia particolarmente utile: l’etichetta originaria del bene non è sempre sufficiente a definirne per sempre il regime giuridico.

IL PRINCIPIO OPERATIVO CHE EMERGE DALLA SENTENZA

La sentenza n. 6620/2026 offre un criterio pratico: per i locali la cui condominialità nasce dalla destinazione a un servizio comune, occorre verificare se quella funzione esista ancora e, se è cessata, come sia maturata la trasformazione. Contratto, delibera, soppressione del servizio e comportamenti univoci e costanti possono concorrere all’accertamento. Quando la destinazione comune viene definitivamente meno, può aprirsi la strada alla comunione ordinaria e alla domanda di scioglimento. Prima di assumere iniziative, però, è indispensabile esaminare titoli e documenti del singolo condominio, perché la qualificazione dipende sempre dall’assetto negoziale e dalla storia concreta del bene.

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