Art. 27 Costituzione

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINITITOLO I - RAPPORTI CIVILI

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1)La legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 ha sostituito il quarto comma dell’articolo 27, eliminando la previgente eccezione alla pena di morte prevista dalle leggi militari di guerra.
  2. (2)Nota relativa all’articoloTesto previgente fino al 24 ottobre 2007La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2007-10-25

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — Costituzione