Dispositivo — testo vigente
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 21 giugno 1967, n. 1)La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l’ultimo comma dell’articolo 26 non si applica ai delitti di genocidio.
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Decorrenza indicata: 1948-01-01
Verificato il 18/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva