Art. 131 Costituzione

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

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Dispositivo — testo vigente

Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 27 dicembre 1963, n. 3)La legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 ha modificato l’articolo 131 istituendo il Molise come Regione distinta dagli Abruzzi.
  2. (2)Nota relativa all’articoloTesto originario previgente fino al 18 gennaio 1964Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi e Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1964-01-19

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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