Dispositivo — testo vigente
ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3)La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha abrogato l’articolo 130.
- (2)Nota relativa all’articoloTesto previgente fino al 7 novembre 2001Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 2001-11-08
Verificato il 18/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva