Art. 86 c.p.c.

Difesa personale della parte

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Dispositivo — testo vigente

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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