Art. 85 c.p.c.

Revoca e rinuncia alla procura

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

La procura puo' essere sempre revocata e il difensore puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.p.c.