Art. 68 c.p.c.

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Dispositivo — testo vigente

Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessita', il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si puo' fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non e' in grado di compiere da se' solo.

Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

Il giudice puo' sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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