Dispositivo — testo vigente
Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.(2)125
Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".
AGGIORNAMENTO (125)(125)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 45, comma 8) che "All' articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "non superiore a euro 10" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 500".".
Note
- (2)Nota relativa all’articolo(2) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".
- (125)Comma 5(125) AGGIORNAMENTO — comma 5La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 45, comma 8) che "All' articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "non superiore a euro 10" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 500".".
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Verificato il 17/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva